Sentenza 25 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di confisca di beni gravati da ipoteca, nel caso di acquisto del credito ipotecario "in blocco" le modalità della cessione possono rendere concretamente inesigibile in capo al cessionario l'onere della previa verifica di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria e correlati ai crediti ceduti, non precludendo, pertanto, il riconoscimento di una situazione di buona fede e affidamento incolpevole, necessaria per impedire l'estinzione della garanzia reale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/01/2016, n. 18170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18170 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2016 |
Testo completo
1 8 1 7 0/ 1 6 40 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente SENTENZA Dott. MASSIMO VECCHIO - - Consigliere -N.258/2016 FRANCESCO MARIA SILVIO BONITODott. REGISTRO GENERALE- Rel. Consigliere - Dott. LUCIA LA POSTA N. 22603/2014 - Consigliere - Dott. PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ITALFONDIARIO S.P.A. il decuro avverso l'ordinanzam. 32/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 14/01/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. R. AMELLO du Да чисто ваши лошать см чино dillне роиходить придеть; - Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento emesso all'esito della udienza camerale del 14.1.2014, il Tribunale di Roma, respingeva la domanda di ammissione del credito avanzata, ai sensi dell'art. 1 comma 199 e ss. legge n. 228 del 2012, dall'istituto Italfondiario s.p.a., garantito da ipoteca giudiziale, già iscritta nel 1992 in favore della Caripuglia s.p.a., sull'immobile sito in Pontinia, oggetto di confisca del 16.9.1993 (divenuta irrevocabile) nel procedimento di prevenzione nei confronti di De MM SE, ritenuto effettivo titolare del bene formalmente intestato a Cangemi Giampiero. Premetteva il tribunale che la Italfondiario s.p.a. era subentrata nei rapporti della Caripuglia s.p.a. di cui aveva rilevato tutti i crediti e che il bene immobile in oggetto era già gravato da pignoramento riconosciuto e trascritto il 23.5.1991 ed aveva poi formato oggetto di sequestro disposto nel procedimento di prevenzione con decreto dell'8.5.1992, trascritto il 13.5.1992, mentre l'ipoteca sul bene era stata trascritta il 17.6.1992. Il tribunale rilevava, quindi, che l'iscrizione della ipoteca sul bene era successiva alla trascrizione del provvedimento di sequestro;
riteneva, in ogni caso, richiamati i principi affermati dalla sentenza Sez. U. Civ. n. 10532 del 2013, che l'acquisto del bene da parte dello Stato conseguente alla confisca è avvenuto libero da pesi e che, in via generale, la confisca opera quale causa di estinzione dell'ipoteca e di ogni altro onere o peso sul bene, pertanto, l'istante non può vantare alcuna pretesa ai sensi dell'art. 1 comma 199 della legge n. 228 del 2012. Inoltre, escludeva l'applicabilità dell'orientamento secondo il quale la cessione massiva dei rapporti giuridici in blocco rende concretamente inesigibile in capo al cessionario la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria, tenuto conto che la Italfondiario s.p.a. non ha fornito alcun elemento che consenta di valutare se la cessione intercorsa con la Caripuglia sia stata di entità tale da rendere inesigibile al cessionario la verifica dei rapporti ceduti.
2. Ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore e procuratore speciale, la Italfondiario s.p.a. denunciando la violazione di legge. Premette che l'immobile in oggetto è stato confiscato con decreto trascritto il 5.10.1993 e che con l'istanza avanzata il 28.6.2013 dalla Italfondiario s.p.a. veniva fatto valere il diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo emesso il 7.2.1992, relativo al saldo debitorio di conto corrente, a seguito del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale sul bene in oggetto in favore della Caripuglia s.p.a; che la procedura esecutiva immobiliare nella quale era intervenuta la 2 A Caripuglia deriva da pignoramento trascritto in data anteriore (23.5.1991) rispetto alla provvedimento di sequestro dell'immobile disposto 1'8.5.1992 nel procedimento di prevenzione e trascritto il 13.5.1992; che la richiesta di ammissione del credito, quindi, era stata avanzata ai sensi della legge n. 228 del 2012 dal creditore intervenuto nella procedura esecutiva iniziata con pignoramento anteriore al sequestro di prevenzione. Contesta, pertanto, la valutazione del tribunale laddove ha rilevato che l'iscrizione ipotecaria sul bene è avvenuta solo successivamente alla trascrizione del sequestro di prevenzione per tale ragione opponibile al creditore. Rileva, altresì, la errata interpretazione fatta dal tribunale della previsione di cui al comma 197 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012, secondo la quale gli oneri e i pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto che deve essere correlata a quella del successivo comma 198. Con un ulteriore motivo la ricorrente contesta la valutazione in ordine ai presupposti previsti dalla legge per la tutela del terzo creditore ed, in specie, quelli indicati all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011 richiamato espressamente dal comma 200 dell'art. 1 della legge più volte citata. In particolare, lamenta che è stata omessa la valutazione in ordine alla strumentalità>> del credito rispetto all'attività illecita, evidenziando la peculiarità di tale valutazione nel caso, come quello in esame, in cui la richiesta è avanzata dal cessionario di crediti in blocco dal quale come è stato affermato dalla Corte di legittimità - non si può esigere la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti alla originaria garanzia. Sul punto rileva, altresì, che dagli atti allegati alla domanda di ammissione del credito emergono tutti gli elementi dai quali desumere la effettiva entità della cessione in blocco intercorsa tra la Caripuglia s.p.a. e la ricorrente e che la decisione della Corte di legittimità prodotta (n. 9595 del 2013) ha riguardo ad un ricorso proposto dalla stessa ricorrente in una fattispecie del tutto analoga. CONSIDERATO IN DIRITTO Ad avviso del Collegio, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
1. Deve premettersi l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso dal tribunale della prevenzione in relazione alla domanda di ammissione al credito avanzata dal terzo creditore, ai sensi della legge n. 228 del 2012. Tanto, per la previsione espressa dell'art. 1 comma 200 che dispone che il giudice dell'esecuzione provvede sulla richiesta con le forme di cui all'art. 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 cod. proc. pen.; quindi, avverso il provvedimento può essere proposto il ricorso per cassazione. 3 Deve, quindi, rammentarsi che la legge n. 228 del 2012, art. 1 comma 194 e ss.,in sostanza, muove dalla necessità di rendere applicabili alcune delle disposizioni del cd. codice antimafia>> in tema di tutela dei diritti dei terzi ai procedimenti in corso ed ai provvedimenti di confisca di prevenzione divenuti Wcome è noto definitivi prima del vigore del d.lgs. n. 159 del 2011 che - 1 contiene una specifica disciplina transitoria all'art. 117 in forza della quale l'intero contenuto delle disposizioni del libro I trova applicazione solo in relazione ai procedimenti iniziati a seguito di proposta presentata a far data dal 13.10.2011. Pertanto, la disciplina, in vigore dall'1.1.2013, interessa i beni confiscati all'esito di procedimento di prevenzione per i quali non sia applicabile la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 159 del 2011, sempre che il bene non sia stato già trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria. E' stato previsto, in specie, (comma 197) che in relazione a detti beni gli oneri ed i pesi iscritti o trascritti anteriormente alla confisca sono estinti di diritto e non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, le azioni esecutive;
ai terzi creditori di cui al comma 198 (creditori muniti di ipoteca iscritta anteriormente al sequestro o che abbiamo trascritto pignoramento sul bene prima del sequestro, ovvero, siano intervenuti nell'esecuzione sul bene iniziata con pignoramento anteriore) è stata, quindi, riconosciuta la possibilità di proporre, entro il termine di centottanta giorni dall'entra in vigore della legge, a pena di decadenza, domanda di ammissione al credito ai sensi dell'art. 58 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011 al giudice dell'esecuzione del tribunale che ha disposto la confisca. Il successivo comma 200 prevede che il predetto giudice dell'esecuzione provvede con le forme di cui all'art. 666 commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 del codice di procedura penale e che deve procedere all'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito, nonché, alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, nel qual caso ammette il terzo al pagamento dandone immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
2. Devono, quindi, ritenersi fondate, in primo luogo, le censure della ricorrente quanto ai presupposti di legittimazione per la richiesta di ammissione del credito che il tribunale non ha correttamente verificato, avendo fatto riferimento alla data di iscrizione della ipoteca giudiziale sul bene oggetto del provvedimento ablatorio di prevenzione, prima di sequestro e poi di confisca, senza tenere conto che, ai sensi del comma 198 dell'art. 1 legge n. 228 del 2012, seconda parte, la medesima tutela è prevista per i creditori che prima della trascrizione del sequestro di prevenzione hanno trascritto un pignoramento sul bene, ovvero, alla data di entrata in vigore della legge sono intervenuti 1 4 A nell'esecuzione iniziata con pignoramento anteriore. A tale verifica è, quindi, chiamato il giudice di merito. Non è neppure corretta, all'evidenza, l'affermazione del tribunale (p.3) che esclude la legittimazione della ricorrente ad alcuna pretesa>> ai sensi dell'art. 1 comma 199 legge n. 228 del 2012 in conseguenza della intervenuta confisca irrevocabile che opera quale causa di estinzione dell'ipoteca e di ogni altro onere o peso gravante sul bene>>. Invero - come si è indicato in premessa le disposizioni in esame muovono dalla necessità di dare tutela ad alcune - categorie di terzi creditori con diritto di garanzia su beni oggetto di confisca cui non sono applicabili le disposizioni del cd. codice antimafia>> perché la confisca è stata disposta in procedimenti in corso o divenuti definitivi prima del vigore del d.lgs. n. 159 del 2011. E' stato previsto, quindi, (art. 1 comma 197) che in detti casi, comunque, la confisca del bene posto a garanzia del credito estingue di diritto gli oneri ed i pesi anche se iscritti o trascritti anteriormente alla confisca e che non possono essere iniziate o proseguite le azioni esecutive;
ma proprio in ragione del venir meno di tale garanzia, ai terzi creditori di cui al comma 198 è stata riconosciuta la possibilità di proporre, entro il termine di centottanta giorni a pena di decadenza, domanda di ammissione al credito, ai sensi dell'art. 58 comma 2 d.lgs. n. 159 del 2011, al giudice dell'esecuzione del tribunale che ha disposto la confisca.
3. Manca, inoltre, nel provvedimento impugnato qualsivoglia indicazione in ordine al rapporto di strumentalità tra il credito in questione e l'attività illecita dei soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la confisca, ovvero della buona fede del creditore nell'avere ignorato tale strumentalità. Sul punto è innegabile che sia stata assunta a base delle disposizioni finalizzate alla tutela dei terzi creditori introdotte con il d.lgs. n. 159 del 2011 e, più ancora, di quelle inserite nella legge di stabilità n. 228 del 2012 tutta l'elaborazione giurisprudenziale che si è sviluppata negli anni - divenuta diritto in tema di opponibilità del diritto di garanzia reale costituita mediante vivente - iscrizione di ipoteca anteriormente alla trascrizione di provvedimenti ablatori emessi in sede penale e di prevenzione, subordinata alla dimostrazione di una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole che potesse giustificare la tutela del terzo di fronte al provvedimento autoritativo di confisca. Di essa deve, quindi, tenersi conto come è stato evidenziato anche nella decisione, richiamata nel provvedimento impugnato, delle Sez. U. civili di questa Corte n. 10532 del 26/02/2013 - nell'interpretazione dei parametri di giudizio per la valutazione della condizione necessaria per l'ammissione del creditore al pagamento del credito, di cui all'art. 52, comma 1, lett.b) d.lgs. n. 159 del 2011, richiamato al comma 200 dell'art. 1 della legge di stabilità 2012. E' previsto, infatti, che la valutazione del giudice tenga conto delle condizioni delle parti, dei 5 C rapporti personali e patrimoniali tra le stesse e del tipo di attività svolta dal creditore, anche con riferimento al ramo di attività, alla sussistenza di particolari obblighi di diligenza nella fase precontrattuale, nonché, in caso di enti, alle dimensioni degli stessi. Tali criteri di giudizio - afferma la Corte nella decisione richiamata sono obbligatori ma non esclusivi, nè vincolanti;
pertanto, il giudice può utilizzare altri parametri e può anche motivatamente disattendere quelli indicati dalla legge. Condivisibilmente la decisione delle sezioni unite che si va citando ha evidenziato come la nuova disciplina in esame non contenga previsioni espresse in tema di onere della prova e, tuttavia, sulla base della elaborazione giurisprudenziale maturata, grava sul creditore che agisce l'onere della prova positiva delle condizioni per l'ammissione del suo credito;
al giudice, però, è attribuita la compiuta valutazione degli elementi introdotti dall'istante ai fini della verifica dei presupposti, anche con eventuale integrazione istruttoria. Orbene, in tema di accertamento della condizione di buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore ipotecario prima dell'intervento normativo del 2012 - questa Corte ha più volte affermato che, nel caso in cui la banca mutuante avesse ceduto pro soluto il credito, anche la tutela del terzo cessionario di credito garantito da ipoteca deve ritenersi condizionata all'accertamento dei medesimi presupposti esigibili per la tutela del creditore originario, non potendosi ritenere sufficiente che tali condizioni siano verificate in capo al cedente (Sez. 1, n. 16743 del 02/04/2008, Italfondario s.p.a., rv. 239625). Questo Collegio - pur consapevole di arresti recenti in senso parzialmente contrario (Sez. 2, n. 38821 del 01/07/2015, Italfondiario s.p.a., rv. 264831; Sez. 2, n. 28839 del 03/06/2015, Italfondiario s.p.a., rv. 264299; Sez. 2, n. 10770 del 29/01/2015, Island Refinancing s.r.l, rv. 263297) - condivide la prospettiva nella quale è stato considerato come la particolare modalità della cessione del credito avvenuta in blocco>> possa rendere concretamente inesigibile in capo al cessionario la previa verifica delle condizioni giuridiche di tutti i beni sottoposti ad originaria garanzia ipotecaria correlati ai crediti ceduti, rilevando che essa obiettivamente influisce sull'onere di diligenza richiesto che deve essere valutato ai fini dell'accertamento della buona fede e dell'affidamento incolpevole (Sez. 1, n. 45260 del 27/09/2013, Italfondiario S.p.a, rv. 257913). Nel caso di specie il tribunale, per quel che riguarda la verifica sussistenza delle condizioni di cui all'art. 52 d.lgs. n. 159 del 2011, si è limitato a formulare osservazioni critiche in ordine agli arresti di questa Corte in relazione ai casi in cui l'istante abbia acquisito il credito a seguito di cessione massiva di rapporti giuridici in blocco>>, affermando con valutazioni generiche la esigibilità nel caso in esame di una compiuta verifica da parte del cessionario delle condizioni dei beni posti a garanzia dei crediti, senza considerare gli elementi introdotti dalla istante. Conseguentemente, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Roma che dovrà procedere a nuovo esame su tutti i punti innanzi indicati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma. Così deciso, il 25 gennaio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Lucia La Posta Massimo Vecchio Samimo Vecchio DEPOSITATA IN CANCELLERIA - - 2 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 7