Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2016, n. 1841
CASS
Sentenza 24 novembre 2016

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In tema di misure di prevenzione patrimoniali, il riconoscimento di una situazione di affidamento incolpevole del creditore assistito da garanzia preesistente al sequestro non è precluso dal fatto che il medesimo abbia acquistato il diritto in epoca successiva all'adozione del provvedimento ablativo, atteso che la cessione del credito, in qualunque modo avvenuta, determina soltanto la sostituzione del creditore originario, sicché il nuovo creditore subentra nella medesima posizione giuridica del cedente, assumendone sia i diritti che gli oneri ed i rischi.

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  • 1A proposito di confisca e terzi: alle Sezioni unite il problema del
    Lavinia Filieri · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

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  • 2Cessione credito ipotecario successiva alla trascrizione del sequestro
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 luglio 2018

    Nel caso in cui la cessione di un credito ipotecario precedentemente insorto avvenga successivamente alla trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione del bene sottoposto a garanzia, tale circostanza non è in quanto tale preclusiva dell'ammissibilità della ragione creditoria, né determina di per sè uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la buona fede. (Annullamento con rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs. n. 159 del 2011, art. 52) Il fatto Il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza di ammissione del credito vantato dalla I. R. s.r.l. su beni oggetto di confisca nel procedimento di prevenzione nei …

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  • 3Credito, creditori, tutela del terzoAccesso limitato
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/11/2016, n. 1841
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1841
Data del deposito : 24 novembre 2016

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