Sentenza 2 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di perizia o di accertamenti tecnici irripetibili, il prelievo del DNA della persona indagata attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici alla stessa attribuibili non é qualificabile quale atto invasivo o costrittivo, ed essendo prodromico all'effettuazione di accertamenti tecnici non richiede l'osservanza delle garanzie difensive. Per contro, le successive operazioni di comparazione del consulente tecnico pretendono l'osservanza delle garanzie difensive.
Commentari • 5
- 1. La prova regina del dna. Alcune problematiche connesse alla sua formazioneMariella De Masellis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 2. La prova regina del dna. Alcune problematiche connesse alla sua formazioneMariella De Masellis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
- 3. Estrapolazione del profilo genetico ripetibile o irripetibile? (Cass., 18246/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 27 aprile 2019
I prelievi sul DNA, attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici, qualificabili come rilievi tecnici e delegabili ex art. 370 cod. proc. pen., non sono atti invasivi o costrittivi, essendo semplicemente prodromici all'effettuazione di successivi accertamenti tecnici - ripetibili o irripetibili - e non richiedendo conseguentemente l'osservanza di garanzie difensive. Il procedimento di identificazione del DNA della persona attraverso i campioni di materiale genetico repertati mediante rilievi tecnici comporta lo svolgimento di attività qualificabili come ripetibili o irripetibili a seconda che, sulla base di una valutazione di natura esclusivamente tecnico- fattuale, …
Leggi di più… - 4. DNA accertamento ripetibile o irripetibile? (Cass. 26374/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 gennaio 2019
- 5. La prova regina del dna. Alcune problematiche connesse alla sua formazioneMariella De Masellis · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 13 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2005, n. 8393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8393 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/02/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 495
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 039571/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ND RA, N. IL 21/09/1973;
2) ND RA, N. IL 09/07/1976;
avverso ORDINANZA del 22/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di CATANZARO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONETTI Vito che chiede l'annullamento con rinvio.
Uditi i difensori Avv. VECCHIO Giovanni e GAMBARDELLA CO che concludono per l'annullamento del provvedimento impugnato;
OSSERVA
Con due separate ordinanze in data 22.7.2004, il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 309 C.P.P., ha respinto la richiesta di riesame presentata da CA CO, nato il [...] e dall'omonimo cugino CA CO, nato il [...], contro l'ordinanza 2.7.2004 del GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia che aveva applicato ai suddetti la misura della custodia cautelare in carcere ritenendo sussistenti a loro carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nel reato di omicidio commesso in agro di Cessaniti il 19.2.2004 ai danni di OR EN. Il Tribunale del riesame, premesso che doveva disattendersi la censura della difesa degli indagati concernente la pretesa nullità della ordinanza applicativa della misura in quanto mera ripetizione della richiesta della locale Procura della Repubblica, priva di motivazione propria, risultando al contrario, secondo il Tribunale, il vaglio critico del GIP, emergente dagli inserti apposti da quest'ultimo, concernenti sia la ricostruzione dei fatti che la valutazione degli indizi, ha ritenuto che il quadro indiziario a carico dei cugini CA giustificasse la misura alla stregua della accertata identità del profilo genetico riconducibile ai due suddetti soggetti rispetto a quelli tratti rispettivamente dalle sostanze biologiche rinvenute sulla maschera indossata dall'esecutore materiale e sul berretto indossato dal complice dell'esecutore materiale del delitto (come riferito dai testimoni oculari OR Filippo e Calafati Gino OR), il quale si trovava sulla autovettura usata dai killers per fuggire, poi data alla fiamme, e della esistenza di una causale riconducibile alla faida da tempo in atto fra le famiglie OR e CA - IT in cui si erano inserite, secondo un canone consolidato nel territorio calabrese, vendette trasversali, senza che rilevassero gli alibi dedotti dai due indagati e concernenti rispettivamente un preteso stato febbrile del CA classe 1973 per il giorno precedente al delitto ed i movimenti del CA classe 1976 per il giorno del delitto, considerato che lo stato febbrile del giorno prima non impediva la commissione dell'omicidio e che le sommarie informazioni rese dai testi che avrebbero dovuto confermare l'alibi del CA classe 1976 apparivano inattendibili e comunque non coprivano l'ora dell'omicidio, potendosi così parlare di alibi mancato. Nel contempo il Tribunale del riesame ha respinto anche le eccezioni della difesa concernenti la nullità e/o inutilizzabilità degli accertamenti tecnici svolti nel corso delle indagini, per violazione dei diritti della difesa, non essendo stato dato avviso al loro difensore, pur dovendosi ritenere i CA già indagati, almeno al momento in cui il consulente tecnico del P.M. aveva eseguito la comparazione del DNA fra i rilievi eseguiti nella immediatezza del fatto ed sugli altri oggetti in sequestro e gli ulteriori rilievi eseguiti sui mozziconi di sigaretta e sui bicchieri in plastica utilizzati da alcuni membri della famiglia CA, nonché delle intercettazioni telefoniche disposte sulle utenze di CA GI e su quelle di IT OR, IT NT e NZ EN, siccome eseguite, ad avviso della difesa degli indagati, in carenza dei requisiti di urgenza ed indispensabilità. In proposito il Tribunale ha ritenuto che, al momento in cui erano stati eseguiti i prelievi dei residui di polvere da sparo ed i reperti organici sugli oggetti in sequestro, nelle ore e nei giorni immediatamente successivi all'omicidio, i cugini CA non rientrassero nel novero degli indagati, posto che gli investigatori, pur seguendo la pista "familiare", avevano disposto indagini a carico, eventualmente, di altri parenti, come risultava dalle intercettazioni telefoniche, che avevano riguardato "altri", cosicché nessun avviso ai sensi dell'art. 360 C.P.P. era loro dovuto nel momento in cui il P.M. aveva incaricato di alcune indagini un proprio consulente in data 26.2.2004, ma nessun avviso era dovuto neppure per la prosecuzione della attività di indagine da parte del detto consulente tecnico (prosecuzione avvenuta quando i cugini CA erano già stati iscritti nel registro degli indagati) poiché non era stato dato un nuovo incarico al CTU che si era limitato ad integrare la attività già in corso.
Quanto poi alle intercettazioni telefoniche il Tribunale del riesame ha rilevato che a fronte di un omicidio volontario la urgenza ed indispensabilità delle intercettazioni telefoniche era in re ipsa e comunque la convalida da parte del GIP superava ogni questione, a parte lo scarso rilievo probatorio delle risultanze delle operazioni captative in presenza di altri ben più pregnanti elementi. Infine il Tribunale del riesame ha ritenuto che l'unica misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari, nel caso in esame, fosse quella della custodia in carcere in considerazione della estrema gravità del reato e del rischio immanente della reiterazione di reati determinato dall'inserimento degli indagati nel contesto di una lotta fra famiglie e della loro dimostrata disponibilità a partecipare a deliberazioni omicidiarie progettate a tavolino. Ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dei cugini CA lamentando violazione di legge sulla base di cinque separati motivi così articolati:
Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale, mancanza o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato per avere il Tribunale rigettato le doglianze della difesa in ordine alla nullità della ordinanza del GIP, perché mera fotocopia della richiesta del P.M., pur essendo evidente che la fotocopia non permetteva alla difesa ed al giudice di controllare la rilevanza degli elementi posti alla base del giudizio di probabile reità;
Inutilizzabilità degli accertamenti tecnici irripetibili per violazione degli artt. 178 lett. c) e 360 C.P.P. in quanto eseguiti in assenza di previo avviso alla difesa degli indagati benché i cugini CA avessero nominato fin dalla notte fra il 19 ed il 20.2.2004, in occasione del loro esame a sommarie informazioni sull'accaduto, un difensore di fiducia che aveva assistito, tramite un proprio delegato, al prelievo di eventuali residui dello sparo avvenuto quella stessa notte, senza che invece la difesa dei CA ricevesse avviso dell'incarico al consulente del P.M., conferito il 26.2.2004 e relativo alle indagini sul DNA sui reperti in sequestro (avviso che era stato dato soltanto alle parti offese) o quanto meno delle operazioni di consulenza tecnica che avevano avuto inizio, senza nuovo incarico al consulente tecnico del PM, il 14 aprile 2004 con riguardo alla comparazione con i bicchieri in plastica ed i mozziconi di sigaretta in sequestro, avvenute dopo che gli indagati, insieme ad altri componenti della famiglia, erano stati invitati nel marzo del 2004 ad autorizzare il prelievo di reperti organici;
- Insufficienza ed illogicità della conclusione della ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza di una causale in capo agli indagati sia per la lontananza nel tempo del primo omicidio, risalente ad oltre venti anni fa, sia perché la vittima del ferimento ad opera di OR EN nel 2002, era stato IT OR, parente della madre della vittima dell'omicidio Sacca, per cui vi erano altri parenti, ben più vicini a tali vittime, che avrebbero potuto perpetrare nel febbraio del 2004 la vendetta nei confronti di OR EN;
Mancanza di motivazione in ordine agli elementi addotti dalla difesa in relazione all'alibi offerto dai cugini CA;
Mancanza e/o insufficienza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati, dovendosi l'apprezzamento dei gravi indizi equiparare alla prova di colpevolezza cui fare riferimento per la emissione di una sentenza di condanna. Con memoria aggiunta la difesa dei CA ha rilevato la nullità del prelievo di sostanze organiche operato dalla polizia giudiziaria senza previamente avvertire gli indagati che avevano il diritto di opporsi, alla stregua della giurisprudenza della corte Costituzionale ed ha ribadito la eccezione di nullità dell'accertamento tecnico irripetibile perché eseguito senza previo avviso alla difesa di quelli che apparivano almeno potenziali indagati, indipendentemente dalla iscrizione nell'apposito registro avvenuta successivamente. Ha inoltre rilevato la inutilizzabilità delle risultanze della consulenza tecnica del P.M. quanto meno sotto il profilo della applicazione della regola di cui all'art. 403 comma 1 bis C.P.P. per cui gli indizi di colpevolezza acquisiti nei confronti di persona successivamente imputata non potevano essere utilizzati se il difensore non aveva partecipato all'incidente probatorio da cui quegli indizi erano scaturiti. Il Procuratore Generale presso questa corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.
Il ricorso è infondato con riguardo al primo motivo che assume carattere preliminare, considerato che la eventuale carenza di motivazione del provvedimento del GIP non potrebbe mai determinare una pronuncia di annullamento dovendo la motivazione del Tribunale del riesame integrare quella di primo grado ed eventualmente anche sostituirla integralmente. La motivazione del Tribunale del riesame è dal suo canto congrua e corretta e come tale integrativa di quella di primo grado con riguardo alla esistenza della causale ed alla esclusione del rilievo probatorio degli elementi di contrasto dedotti dalla difesa, in particolare in riferimento agli alibi offerti dai cugini CA, che il Tribunale del riesame ha valutato, sia pure sinteticamente, ma con motivazione non censurabile in sede di legittimità, cosicché anche il terzo ed il quarto motivo di ricorso appaiono infondati. È invece parzialmente fondato il secondo motivo di ricorso per quanto attiene agli accertamenti tecnici non ripetibili eseguiti il 14 aprile 2004 per la comparazione del DNA, quando gli indagati erano già stati iscritti come tali nel registro degli indagati e, ciò nonostante, non è stato dato avviso al loro difensore dell'inizio delle operazioni di comparazione. Si deve ritenere che in effetti, allorché furono eseguiti i primi accertamenti tecnici, la notte del fatto e nei giorni immediatamente successivi, i cugini CA non avessero ne' formalmente ne' sostanzialmente la veste di indagati, considerato anche che le intercettazioni telefoniche avevano riguardato altri soggetti e che nulla era ancora emerso a loro carico se non i sospetti di natura familiare molto ampia. Restano quindi validi i primi accertamenti tecnici eseguiti sui reperti rinvenuti sul luogo del fatto, mentre, quanto alle successive operazioni di comparazione, pur non avendo formalmente il consulente tecnico ricevuto un nuovo incarico, avvalendosi dell'incarico iniziale, peraltro la consegna allo stesso dei nuovi reperti (bicchieri ecc.), riguardanti specificamente i cugini CA, imponeva che delle indagini da parte del consulente tecnico fosse dato avviso al loro difensore affinché potesse parteciparvi.
Non rileva in proposito la questione, peraltro del tutto nuova, contenuta nella memoria aggiunta difensiva, della pretesa nullità del prelievo del DNA degli indagati attraverso il sequestro di oggetti contenenti residui organici loro attribuibili, poiché tale prelievo non incorre nel divieto di atti invasivi e costrittivi contenuto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, mentre deve essere ritenuta nulla la indagine comparativa del consulente tecnico con riguardo alle operazioni del 14 aprile 2004 e successive. Sotto tale profilo le ordinanze impugnate devono essere pertanto annullate con rinvio al Tribunale di Catanzaro il quale, espunte le risultanze degli accertamenti tecnici successivi al 14 aprile 2004 ed eseguita la prova di resistenza, valuterà se gli elementi indiziari a carico degli indagati giustifichino o meno la misura cautelare. La cancelleria provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94, comma 1 bis, disp. att. C.P.P..
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1 bis, disp. att. C.P.P..
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2005