Sentenza 11 luglio 2017
Massime • 1
Nel caso in cui la Corte di cassazione accolga alcuni motivi di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, il giudice del rinvio è tenuto a riesaminare e a decidere senza alcun vincolo le questioni oggetto dei motivi assorbiti, purché queste siano state ritualmente devolute alla cognizione del giudice di secondo grado attraverso i motivi di appello.
Commentario • 1
- 1. Niente notifica per udienza rinviata per astensione dell'avvocato (Cass. 34795/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2017, n. 39786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39786 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2017 |
Testo completo
39786 -17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 11/07/2017 STEFANO PALLA ->Presidente - Sent. n. sez. 1863/2017 SERGIO GORJAN REGISTRO GENERALE LUCA PISTORELLI N.45160/2016 ANDREA FIDANZIA IRENE SCORDAMAGLIA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IZ nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/02/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso per Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio per difetto di motivazione in relazione alle attenuanti, rigetto nel resto. Udito il difensore L'avv. MELE espone le considerazioni a sostegno della richiesta di reiezione dell'odierno ricorso come da conclusioni che deposita unitamente alla nota spese. L'avv. FRAGASSO concentra il suo intervento sull'ultimo motivo di ricorso e chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato RITENUTO IN FATTO 1. Il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Vicenza, con sentenza pronunciata in data 9 ottobre 2012 all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava ZI AN colpevole del delitto di omicidio aggravato dai futili motivi in danno di OR LA e, applicate le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata aggravante, lo condannava, con la diminuente del rito, alla pena della reclusione di anni dodici di reclusione. La vicenda omicidiaria era ricostruita dal giudice di primo grado, quanto alla dinamica degli avvenimenti e alla causale del delitto, sulla base delle ammissioni dell'imputato, dei rilievi autoptici e delle valutazioni comparative medico-legali. Essa sarebbe stata determinata dall'intento dello AN di reagire al comportamento vessatorio tenuto dal OR e dalla consorte, i quali lo avevano sottoposto, assieme ai familiari, ad uno stillicidio di manifestazioni di intolleranza di fronte anche al più piccolo rumore proveniente dalla sua abitazione, e si era svolta in tre tempi: dapprima con un litigio tra lo AN e il OR, caratterizzato da insulti rivolti dal secondo al primo, il quale veniva oltretutto aggredito con un mazzo di chiavi;
poi con una zuffa, svoltasi nel cortile prospicente i rispettivi garage, nel corso della quale lo AN si era armato di un leverino di sua proprietà; infine, con la deliberata prosecuzione da parte di questi dell'azione lesiva in danno della vittima, che, rifugiatasi all'interno del proprio garage, ivi aveva ricevuto i colpi letali. Il Giudice dell'udienza preliminare rilevava che dall'esame autoptico eseguito sul cadavere del OR e dalle valutazioni del consulente medico legale, era emerso: 1) che il OR era stato verosimilmente colpito sia al volto che certamente alla regione frontale quando era già steso a terra ed incapace di reagire;
2) che i colpi, allorché si erano abbattuti sulla vittima, erano stati inferti con il palanchino piegato ad angolo retto;
3) che le ferite presenti sui distretti corporali attinti erano compatibili con il brandeggiamento del palanchino;
4) i colpi finali erano stati inferti dallo AN allorché questi si trovava in piedi a sinistra del corpo della vittima distesa in terra, come dimostrato dalla proiezione degli schizzi di sangue, sparsi non uniformemente nella parte bassa dell'ambiente. Ciò posto, lo stesso giudice, disattendendo la tesi difensiva secondo cui l'imputato avrebbe dovuto rispondere della morte del OR solo a titolo di eccesso colposo in legittima difesa o di preterintenzione, non essendo compatibile con i menzionati elementi obiettivi, l'ipotesi ricostruttiva che la morte del OR fosse l'epilogo di una pur accesa reciproca aggressione che aveva visto i due protagonisti fronteggiarsi impugnando entrambi il leverino e respingendosi l'un l'altro, 2 concludeva ritenendo che l'azione lesiva dell'imputato fosse stata animata dal dolo omicidiario diretto, come dimostrato dalle modalità dell'azione che delineavano in una progressione criminosa degenerata nell'intento omicida con la previsione certa della morte del OR. La Corte di Assise di Appello di Venezia, con sentenza del 15 novembre 2013, in parziale riforma della prima decisione, esclusa la circostanza aggravante dei futili motivi, riduceva la pena inflitta all'imputato a dieci anni di reclusione, confermando nel resto la pronuncia impugnata. In particolare affermava che, benché fossero teoricamente possibili sia la ricostruzione prospettata dall'accusa che quella prospettata dalla difesa in ordine alle modalità con cui lo AN avrebbe usato il leverino per colpire il OR, escludeva che il contrasto incidesse sulla valutazione della responsabilità dell'imputato, in quanto, sia che si accedesse all'una che si prestasse adesione all'altra, sussisteva comunque una condotta dolosa dell'imputato alla quale doveva essere ricondotto causalmente l'evento morte, avendo egli volontariamente e ripetutamente colpito il suo antagonista con un corpo contundente di forte impatto e in parti vitali. Il Collegio di appello escludeva, altresì, la configurabilità dell'attenuante della provocazione, sul rilievo che, pur a fronte delle vessazioni subite, l'imputato aveva reagito all'ultima aggressione subita in modo del tutto eccessivo e inadeguato. La Corte di Cassazione, in sede di giudizio rescindente, riteneva che una palese frattura logica inficiasse la tenuta motivazionale della sentenza impugnata, poiché, considerando teoricamente equivalenti le due ricostruzioni dell'accaduto prospettate dalle parti, pur se oggettivamente diverse, il giudice del gravame era giunto ad una soluzione omologante anche quanto all'elemento soggettivo del reato, ricostruito in termini di dolo omicidiario, senza, però, misurarsi in concreto con gli specifici elementi fattuali posti a fondamento delle opposte opzioni ricognitive, delle quali erano stati valorizzati solo una parte degli elementi acquisiti (uso di uno strumento contundente;
localizzazione delle lesioni), che, se apprezzabili quanto alla sussistenza del nesso causale, non potevano, tuttavia, ritenersi risolutivi quanto all'accertamento dell'elemento soggettivo. Annullava, pertanto, la sentenza di secondo grado, ritenendo assorbente il motivo di ricorso che attingeva la ricognizione di tutti gli elementi acquisiti e la loro valutazione critica in vista dell'accertamento dell'elemento soggettivo che aveva animato la condotta dell'imputato, e invitava la Corte di assise di appello di Venezia, in sede di giudizio rescissorio, a verificare - foss'anche solo per escluderla - l'eventuale ravvisabilità del dolo di lesioni, funzionale alla fattispecie prevista dall'art. 584 cod.pen., o della colpa nell'eccesso della reazione difensiva. 3 In esito al giudizio di rinvio, la Corte di assise di appello di Venezia, con sentenza del 10 febbraio 2016, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenda del 9 ottobre 2012, ha ridotto e rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni nove e mesi quattro di reclusione, con conferma nel resto. In particolare il giudice del rinvio ha affermato che sulla scorta delle evidenze probatorie emerse, dettagliatamente censite nella sentenza di primo grado, le modalità della condotta inducevano a concludere per la sussistenza di un dolo diretto di omicidio, avendo l'imputato agito allo scopo di sopprimere una vita, ponendo in essere gesti inequivocabilmente mirati a tal fine.
2. Avverso la detta ultima sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del proprio difensore, Avv. Emanuele Fragasso Jr., articolando tre motivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo denuncia il vizio di motivazione, da omessa considerazione dei motivi di appello e delle correlate argomentazioni difensive e da travisamento, per preterizione, di specifici elementi di prova, essendo tutt'altro che fondata su evidenze probatorie univoche la ricostruzione delle modalità della condotta, quale thema essenziale per la ricostruzione dell'elemento soggettivo del reato.
2.2. Con il secondo motivo prospetta il vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità argomentativa in riferimento ai punti cruciali dell'iniziativa nell'utilizzo del leverino;
del numero dei colpi;
della proiezione delle tracce ematiche, della posizione dell'imputato rispetto alla vittima. - Quanto al thema dell'iniziativa nell'utilizzo del leverino, sostiene la difesa del ricorrente che l'attribuzione della stessa allo AN è frutto di una mera congettura, che traspare dalle stesse cadenze motivazionali della sentenza impugnata, laddove giudice censurato ha ancorato la certezza che fosse stato l'imputato a munirsi del piede di porco all'ipotesi che questi, conoscendo l'ubicazione dello stesso in quanto di sua proprietà, si fosse recato nel proprio garage per attrezzarsene allo scopo di reagire all'aggressività altrui. Se, invece, fossero state percorse altre strade ricostruttive, in linea con elementi indiziari pur emersi dalle indagini - il fatto che sul leverino non ci fossero le impronte del solo imputato e che la colluttazione tra i contendenti fosse avvenuta in prossimità del garage aperto dello AN vi sarebbe stata una possibilità di valutazione più ampia dell'elemento soggettivo del reato, idonea a ricomprendere anche l'eccesso colposo in legittima difesa. - In riferimento al numero dei colpi inferti alla vittima, obietta il ricorrente che il giudice del rinvio si sarebbe adagiato acriticamente sulle conclusioni rassegnate dal Consulente tecnico del Pubblico Ministero, senza spendere alcuna notazione in 4 ordine alle deduzioni difensive quanto al documentato andamento parallelo ed equidistante, a coppia, dei segni lesivi riscontrati sul volto ed al capo della vittima. Se, invece, si fossero oggettivamente confrontate le caratteristiche del leverino utilizzato per colpire la vittima, dotato di 'rime' parallele, con la morfologia delle ferite riportate dal OR, si sarebbe dovuto prendere atto che i colpi assestati a quest'ultimo dall'imputato erano la metà di quelli ritenuti dal medico legale (da cinque a sette): donde ben altre potevano essere le conclusioni in ordine alla natura del dolo che aveva animato l'agente. La sentenza impugnata avrebbe, altresì, ad avviso del impugnante, omesso ogni considerazione critica in ordine alle specifiche deduzioni difensive circa il cono d'ombra che si sarebbe dovuto creare ove la posizione dell'imputato fosse stata quella indicata dall'accusa ed in ordine al cd. 'centro figura individuato sulla parete sinistra del garage ove erano stati individuati schizzi di sangue a circa metri 1,50 da terra. I segnalati elementi, infatti, erano tali da determinare un'insanabile illogicità nella ricostruzione della vicenda omicidiaria così come operata dalla Corte territoriale, perché, se effettivamente la vittima fosse stata attinta dai colpi letali al viso ed alla fronte allorchè era distesa in terra inerme, gli schizzi di sangue incontrando la gamba dell'imputato si sarebbero dovuti proiettare tutt'intorno in maniera non uniforme, diversamente da quanto accertato. Con il terzo motivo il ricorrente si duole del vizio argomentativo nel quale sarebbe incorso il Collegio del giudizio rescissorio con il rinviare alla motivazione della sentenza di prima grado in ordine alle ragioni dell'esclusione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n. 2 e 5 cod. pen., tanto più che quelle ragioni apparivano ormai incompatibili con la rimodulazione dell'impianto argomentativo all'esito delle successive decisioni. Quanto alla circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa osserva, per un verso, che il giudice di primo grado non aveva adottato alcuna statuizione in ordine alla stessa, con la conseguenza che ne era impossibile la conferma;
per altro verso, che la Corte di cassazione, avendo ritenuto assorbente la fattura logica riguardante l'elemento soggettivo, aveva rimesso alla Corte territoriale in sede di giudizio di rinvio anche la delibazione in ordine alla ricorrenza degli elementi costitutivi dell'elemento accessorio menzionato, donde l'omessa specifica motivazione sul punto era tale da integrare un difetto della sentenza impugnata. -Quanto alla circostanza attenuante della provocazione la difesa dello AN eccepisce oltretutto che il giudice di prime cure aveva escluso la possibilità di concedere l'attenuante in parola per essere questa incompatibile con la riconosciuta circostanza aggravante dei motivi abietti e futili;
la quale, tuttavia, Яц 5 era stata esclusa dalla Corte di assise di appello di Venezia con la sentenza del 15 novembre 2013, senza che la corrispondente statuizione fosse stata impugnata, con la conseguenza che era ormai coperta dal giudicato. Donde il silenzio sul punto da parte della sentenza impugnata era tale ridondare nei termini di un'ulteriore discontinuità logica della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è solo parzialmente fondato.
1. Non possono trovare accoglimento le ragioni di censura articolate con i primi due motivi dell'impugnativa. Pur presentando le deduzioni in essi sviluppate sotto le sembianze dei vitia di motivazione, il ricorrente sollecita, in effetti, una rivalutazione di elementi in fatto ampiamente e approfonditamente esaminati e riconsiderati. Donde le censure sollevate esorbitano dal novero di quelle sottoponibili al sindacato di questa Corte di legittimità, attingendo questioni di merito affrontate in sede di giudizio rescissorio secondo cadenze argomentative improntate alla completezza e alla plausibilità.
1.1. Il giudice del rinvio ha, invero, ottemperato al dictum impartitogli con la sentenza rescindente evidenziando come, sulla scorta delle evidenze probatorie emerse, ritraibili dalle conclusioni degli accertamenti medico legali, fosse concepibile una sola ricostruzione dei fatti: che lo AN, cioè, nel corso della lite con il OR, ebbe per le mani un palanchino in ferro della lunghezza di circa 60 cm. con il quale attinse, dapprima nella regione facciale e poi in quella frontale, il suo antagonista, brandeggiando il detto arnese nel mentre si trovava in piedi accanto alla vittima, riversa in terra all'interno del proprio garage. Sicché, al cospetto di siffatta ricostruzione del dinamismo che aveva cagionato la morte del OR, perdevano di rilievo le questioni agitate dall'appellante: quella riguardante l'iniziativa di utilizzare il palanchino, dal momento che certamente questo venne utilizzato per colpire ripetutamente la vittima;
quella del raffronto tra le caratteristiche del leverino a rime parallele e la morfologia delle lesioni - - cagionate al OR, atteso che l'azione di reciproco fronteggiamento in un corpo a corpo tra i due contendenti non avrebbe giustificato la profondità e la gravità delle ferite;
quella riguardante la posizione delle tracce di sangue, poiché già il primo giudice aveva dato atto, rispondendo ad analogo appunto, che queste delineavano attorno alla vittima non una vera e propria raggiera e che anche lo AN, che era stato trovato accanto alla vittima, aveva gli indumenti macchiati di materiale ematico. 6 Gu In presenza di tale attenta rivisitazione delle modalità della condotta dell'imputato, le deduzioni articolate dal ricorrente - in specie con riguardo ai temi dell'assunzione dell'iniziativa nell'utilizzo del leverino e del numero dei colpi inferti · sono prive di decisività, non essendo dotate di quella pregnanza idonea a sgretolare la tenuta del costrutto formulato dalla Corte territoriale, secondo il quale l'utilizzo da parte dello AN dello strumento metallico descritto per vibrare ripetuti (non meno di due) colpi al volto ed alla fronte dell'avversario, riverso in terra, con tale intensità da cagionargli profonde lesioni al massiccio facciale e alla teca cranica, dalle quali sgorgava abbondante materiale ematico, deve essere ragionevolmente interpretato come l'espressione della voluntas necandi che ne aveva mosso la mano nei confronti del OR, la cui morte egli percepì come la conseguenza altamente probabile del proprio agire e cha assunse ad oggetto diretto della propria volontà: in tal senso depongono, in effetti, le circostanze che egli abbia inseguito il OR all'interno del suo garage, in cui questi verosimilmente aveva cercato riparo;
che dopo averlo percosso al volto, tramortendolo, l'abbia finito con i colpi assestatigli nella regione frontale con l'asta di ferro che impugnava posizionata ad angolo retto;
che non abbia esitato ad attingerlo in distretti corporei vitali.
1.2. Donde, se questo è l'esito dell'argomentare del giudice censurato, condotto alla stregua di una ricostruzione del fatto non suscettibile di affidabili alternative, se ne deve riconoscere l'aderenza alle massime di orientamento impartite da questa cattedra nomofilattica, che, per un verso, ha chiarito come, in tema di omicidio volontario, non possa venire concessa la scriminante della legittima difesa, reale o putativa, e non si possa procedere, di conseguenza, alla derubricazione della contestazione in eccesso colposo, allorché tutti gli elementi del processo pongano in risalto la condotta aggressiva dell'imputato, la circostanza che la vittima sia stata colpita allorché si trovava nell'impossibilità di difendersi, che fosse disarmata o in fuga e che l'agente, nel respingere l'offesa ingiusta altrui, si sia avvalso di mezzi non proporzionati e, comunque, eccessivi rispetto all'entità del pericolo (Sez. 5, n. 26172 del 11/05/2010, P., Rv. 247898; Sez. 1, n. 10249 del 13/05/1986, De Mitri, Rv. 173865), e, per altro verso, che il criterio distintivo tra l'omicidio volontario e l'omicidio preterintenzionale risiede nell'elemento psicologico, nel senso che nell'ipotesi della preterintenzione la volontà dell'agente è diretta a percuotere o a ferire la vittima, con esclusione assoluta di ogni previsione dell'evento morte, mentre nell'omicidio volontario la volontà dell'agente è costituita dall'animus necandi", ossia dal dolo intenzionale, nelle gradazioni del dolo diretto o eventuale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione rigorosa di elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta (il tipo e la ди 7 micidialità dell'arma, la reiterazione e la direzione dei colpi, la distanza di sparo, la parte vitale del corpo presa di mira e quella concretamente attinta (Sez. 1, n. 35369 del 04/07/2007, Zheng, Rv. 237685). Nondimeno questa stessa Corte regolatrice ha autorevolmente precisato che, in tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa che devono essere correlati al grado di percezione dell'evento come possibile, probabile o certo da parte del soggetto agente, con la conseguenza che ove l'evento sia ritenuto altamente probabile o certo, l'autore della condotta non si limita ad accettarne il rischio come nell'ipotesi del dolo - eventuale -, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole, dovendosi, in tal caso, il dolo qualificare come diretto (Sez. U, n. 748 del 12/10/1993 - dep. 25/01/1994, Cassata, Rv. 19580401) 1.3.Operata la lettura delle emergenze probatorie censite nei gradi di merito - segnatamente la micidialità dell'arma, la voluta direzione dei colpi verso una parte vitale del corpo, la posizione della vittima nel momento in cui ricevette le stoccate letali alla fronte alla luce di tali indicazioni ermeneutiche, che orientano - l'interprete nel senso di fare ritenere l'uccisione della vittima come un evento altamente probabile, impostosi come tale nell'orizzonte volitivo dello AN, che non desistette dal perseguirlo - le conclusioni raggiunte dal giudice del rinvio in ordine alla qualificazione del fatto ascritto all'imputato nei termini dell'omicidio volontario sorretto da dolo diretto non possono essere più messe in discussione.
2. Devono, invece, trovare accoglimento le censure, enunciate nel terzo motivo dell'atto di impugnativa, che si dirigono sul generico diniego della concessione all'imputato della circostanza attenuante del concorso del fatto doloso della persona offesa nella determinazione dell'evento, di cui all'art. 62 n. 5, cod. pen., e di quella della provocazione cd. 'da accumulo', di cui all'art. 62 n. 2, cod. pen., contenuto nell'anodina espressione posta a conclusione della motivazione della sentenza impugnata: Tutte le altre statuizioni della sentenza di primo grado dovranno essere confermate>>.
2.1. Va condiviso il rilievo con il quale la difesa del ricorrente, evocando la giurisprudenza di legittimità sul tema dei vincoli posti al giudice del rinvio, ha sottolineato come incorra in un grave vizio logico e violi le regole processuali il giudice di appello che, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento da parte della cassazione, equipari le eccezioni ritenute assorbite dalla corte in sede di annullamento con rinvio (perché secondarie rispetto ad un macroscopico ed assorbente vizio logico della motivazione che ne aveva travolto la validità rendendo superfluo l'esame degli aspetti secondari), al rigetto delle medesime doglianze e, partendo da tale errato assunto, si esima in sede di rinvio dal prendere си 8 in considerazione e dal motivare adeguatamente sul loro rigetto (Sez. 5, n. 2638 del 21/01/1997, Ficarra F, Rv. 207892). Si è, infatti, affermato da parte di questa Corte regolatrice che il giudice di rinvio è vincolato, ai sensi dell'art. 546, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione della corte di cassazione limitatamente a ciò che concerne le questioni di diritto decise, ma non in ordine a questioni che la Corte non ha deciso, dichiarando i relativi motivi assorbiti in quello accolto con la pronunzia di annullamento (Sez. 2, n. 2812 del 25/10/1991 - dep. 16/03/1992, Mastroleo ed altri, Rv. 189311; Sez. 4, n. 2476 del 28/10/1985 - dep. 26/03/1986, Barbagallo, Rv. 172246). Alla dichiarazione di assorbimento del motivo - non prevista dal codice tra le statuizioni del giudice - deve, pertanto, attribuirsi il significato che la questione - formante oggetto del motivo non è stata decisa ma demandata, senza alcun vincolo, all'esame del giudice di rinvio, il quale è tenuto a pronunciarsi sulla stessa, sempre che abbia formato oggetto anche dei motivi di appello. Alla stregua di tale indiscussa interpretazione, occorre prendere atto che il giudice del rinvio censurato è venuto meno al proprio inderogabile e specifico compito di riesaminare le questioni relative alla concessione in favore dell'imputato delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 2 e 5, cod. pen., devolutegli con i motivi di gravame, i quali, prospettando una critica argomentata rispetto alle ragioni spese in punto di elementi accessori della fattispecie nella sentenza di primo, risultavano del tutto ammissibili. Va, ricordata, in proposito, la lezione ermeneutica impartita da questa Suprema Corte a mente della quale deve essere considerata apparente la motivazione del giudice di appello che, a fronte di una specifica contestazione contenuta nei motivi, si limiti ad affermare che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado sono condivisibili, senza nemmeno indicare i passaggi motivazionali della medesima sentenza che possano confutare le censure proposte (Sez. 6, n. 43972 del 01/10/2013, Breglia e altri, Rv. 256922). Vulnus della sentenza impugnata, questo, suscettibile di manifestarsi in tutta la sua potenzialità ove si consideri, tra l'altro, che il giudice di primo grado neppure si era pronunciato sulla invocata concessione della circostanza di cui all'art. 62 n. 5 cod. pen.. Rendendosi, dunque, inevitabile l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alle menzionate circostanze attenuanti, il giudice del rinvio, nella pienezza della propria cognizione, dovrà assolvere, quali siano le proprie conclusioni, all'obbligo di puntuale motivazione sulle questioni attinenti alla possibilità di loro riconoscimento in favore dell'imputato.
6. Dalle superiori considerazioni discende l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità delle attenuanti invocate dal ди 9 ricorrente, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Venezia in diversa composizione. Nel resto il ricorso deve essere rigettato. Spese al definitivo
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità delle attenuanti invocate dal ricorrente, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte di assise di appello di Venezia in diversa composizione. Rigetta nel resto il ricorso. Spese al definitivo. Così deciso il 11/07/2017. Il Consigliere estensore Jofans Tame Il Presidente Irene Scordamaglia тата Stefano Palla Уши ЛИ Depositato in Cancelleria 1311 AGO 2017 IL CANCELLIERE dott. Maria Cristina D'Angelo 10