Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2017, n. 26243
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Sentenza 29 marzo 2017

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In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né in termini di nullità. (Fattispecie relativa all'omessa trasmissione al tribunale del riesame della trascrizione dell'interrogatorio del coindagato detenuto, con riferimento alla quale la Corte ha osservato che non è esigibile addossare al P.M. l'adempimento di trasmettere un atto di cui non ha la disponibilità, aggiungendo che, comunque, la prova del contenuto della registrazione è il supporto fonico, e non la trascrizione, di cui nessuna norma prevede l'effettuazione entro un dato termine).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2017, n. 26243
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26243
    Data del deposito : 29 marzo 2017

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