Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né in termini di nullità. (Fattispecie relativa all'omessa trasmissione al tribunale del riesame della trascrizione dell'interrogatorio del coindagato detenuto, con riferimento alla quale la Corte ha osservato che non è esigibile addossare al P.M. l'adempimento di trasmettere un atto di cui non ha la disponibilità, aggiungendo che, comunque, la prova del contenuto della registrazione è il supporto fonico, e non la trascrizione, di cui nessuna norma prevede l'effettuazione entro un dato termine).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/03/2017, n. 26243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26243 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
26243-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/03/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. UGO DE CRESCIENZO - Presidente - SENTENZA N.74 Dott. ANNA MARIA DE SANTIS - Consigliere - REGISTRO GENERALE- Consigliere - Dott. ANDREA PELLEGRINO N. 2594/2017 Dott. FABIO DI PISA - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. SANDRA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IG N. IL 06/06/1976 avverso l'ordinanza n. 1173/2016 TRIB. LIBERTA' di BARI, del 06/10/2016 la шошийsugel ll's sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. eaucluse here the العا лсяю م Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale per le misure coercitive di Bari confermava la seconda ordinanza cautelare emessa nei confronti del OT, indiziato in relazione ad una serie di estorsioni e rapine aggravate dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991; la prima ordinanza era stata annullata per difetto assoluto di motivazione.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore del OT che deduceva:
2.1. vizio di legge e di motivazione in relazione alla omessa trasmissione al giudice per le indagini preliminari della trascrizione dell'interrogatorio del coindagato CU;
la circostanza che il pubblico ministero non disponesse della trascrizione non eliminava a nullità dato che questa avrebbe dovuto essere disposta immediatamente, anche tenuto conto del fatto che il verbale riassuntivo risultava incompleto;
2.2. vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione delle allegazioni difensive: non venivano presi in considerazione gli interrogatori del CU Luciano e dello NZ Luigi, né gli altri approfondimenti investigativi delegati alla polizia giudiziaria e segnatamente le indagini in ordine all'automobile recante la scritta "Team Sinesi";
2.3. vizio di legge: l'ordinanza impugnata sarebbe stata emessa dopo la perfezione del giudicato cautelare e sarebbe pertanto nulla;
2.4. vizio di legge e di motivazione in relazione al riconoscimento della gravità indiziaria. Si deduceva che non era stata valutata la parte dell'interrogatorio nella quale il CU aveva spiegato che quando faceva riferimento allo "zio" non si riferiva ad un suo parente, bensì ad un frequentatore del suo locale soprannominato "Roba Ciucc"; con specifico riferimento al capo I) si deduceva che non era stata considerata la spiegazione che il CU aveva dato dell'intercettazione progr. n. 3880 del 23 settembre 2015: dal tenore della conversazione emergerebbe che tale "Biondo" aveva un debito sia nei confronti del CU in relazione alla sala giochi da questi gestita che nei confronti di tale LU, questa volta per il pagamento di una panetta di hashish); peraltro le intercettazioni disposte a carico del CU avevano fatto emergere che lo stesso fosse coinvolto nel traffico di stupefacenti;
infine non sarebbe dirimente il contenuto della conversazione intercorsa tra il CU e il EL RI.
2.5. vizio di legge e di motivazione in relazione alla valutazione della esaustività della motivazione circa le esigenze cautelari: questa avrebbe riprodotto quella già dichiarata nulla per difetto assoluto di motivazione;
tale vizio non avrebbe N potuto essere sanato sulla base della ritenuta «inesistenza di un vaglio approfondito ricavabile dal verbo "appare"»> utilizzato dal collegio di merito che aveva annullato la prima ordinanza;
né tantomeno dal riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, valorizzando la attenuazione degli oneri motivazionali conseguente a tale riconoscimento CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il motivo di ricorso (il terzo) che deduce la nullità dell'ordinanza impugnata in quanto emessa quando già si era formato giudicato cautelare conseguente alla precedente decisione di annullamento è infondato. La doglianza non tiene conto della giurisprudenza, condivisa dal collegio, secondo cui non impedisce la nuova emissione di una ordinanza cautelare l'annullamento di un precedente provvedimento per motivi formali, quali la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del G.i.p. dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma nono, cod. proc. pen., e che l'annullamento per motivi solo formali, non determinando alcun effetto preclusivo da "giudicato cautelare", esclude che la rinnovazione integri una violazione del principio del "ne bis in idem" (Cass. sez. 5 n. 796 del 16/02/2000, Rv. 215733). Il giudicato cautelare si perfeziona infatti solo quando la cognizione cautelare si risolve in valutazioni sul "merito" della vicenda incidentale e on quando la progressione procedimentali si arresti per il riconoscimento di vizi formali, senza che si effettui alcuna valutazione in ordine alla gravità del quadro indiziario ed alla consistenza delle esigenze cautelari.
2. Il primo motivo di ricorso, che deduce la mancata trasmissione al Tribunale per il riesame, delle trascrizioni dell'interrogatorio del coindagato CU è manifestamente infondato. Si tratta di motivo già proposto a questa Corte, in relazione alla posizione del coindagato Sinesi. Come correttamente rilevato nel provvedimento impugnato (pag. 11) non è esigibile la trasmissione da parte del pubblico ministero di atti dei quali non ha la disponibilità. Del pari: non si rinviene nel tessuto codicistico alcuna norma che imponga termini ordinatori per trascrizione dell'interrogatorio registrato ai sensi dell'art. 141 bis cod. proc. pen., sicché alcuna nullità è individuabile, anche sotto questo diverso profilo. 3 Peraltro la prova del contenuto della registrazione è il supporto fonico e non la trascrizione. Sul punto il collegio ribadisce, la mancanza della trascrizione dell'interrogatorio della persona in stato di detenzione non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né di nullità (Cass. sez. un. n. 39061 del 16/07/2009, Rv. 244327; Cass. sez. 1, n. 16717 del 12/03/2013 Rv. 256153). Si rileva, infine, che il ricorrente non indica "quali" contenuti dell'interrogatorio del CU sarebbero stati ignorati dall'ordinanza impugnata, con conseguente vizio di genericità del ricorso. Peraltro l'ordinanza impugnata si fa carico di analizzare compiutamente le dichiarazioni de CU scrutinando anche elementi non contenuti nel verbale riassuntivo. In particolare l'ordinanza impugnata dava atto di avere preso in considerazioni le dichiarazioni del coindagato sia nella parte in cui riconduceva l'attività contestata ad una forma di "guardania non autorizzata" sia nella parte lo "zio" emerso nelle intercettazioni veniva individuato non nel Sinesi, ma in un non meglio specificato "zio Claudio" (pag. 11 del provvedimento impugnato).
3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si contesta (come avvenuto anche in relazione al coindagato Sinesi), la mancata rilevazione dell'omessa valutazione nell'ordinanza genetica di fondamentali elementi a sostegno delle ragioni propugnate dalla difesa puntualmente segnalati nelle memorie difensive;
si riteneva inoltre che non fosse stato adeguatamente valutato il contenuto degli interrogatori del CU e dello NZ. Il ricorso è generico in relazione alla indicazione dei contenuti pretermessi, ma asseritamente rilevanti, che emergerebbero dall'interrogatorio dello NZ, e si limita a ritenere insufficiente la svalutazione dei contenuti di rilievo difensivo che emergerebbero dall'interrogatorio del CU, con specifico riguardo alla indicazione dello "zio" di cui lo stesso si riferiva nel corso delle conversazioni intercettate. Contrariamente a quanto dedotto, l'ordinanza impugnata effettua un attento scrutinio del provvedimento genetico nelle parti in cui questo aveva preso in considerazione, e specificamente confutato, le allegazioni difensive. Segnatamente: i giudici di merito ritenevano inverosimile la tesi difensiva della riconduzione dell'attività delittuosa ad una forma di "guardania non autorizzata" piuttosto che ad una attività estorsiva (tesi introdotta proprio dal CU e dallo NZ in sede di interrogatorio: argomenti esposti a pag 7 dell'ordinanza impugnata); le indagini difensive in ordine alla esistenza di una autovettura che portava sul fianco la scritta "team Sinesi" non veniva ritenuto un elemento 4 idoneo a scardinare il complessivo impianto indiziario (pag. 8 dell'ordinanza impugnata); infine, le indicazioni fornite da CU in ordine alla identificazioni dello "zio" emergente dalle intercettazioni venivano ritenute non credibili, tenuto conto del fatto che il dichiarante non era stato in grado di identificare una persona con la quale, facendovi costante riferimento doveva essere in stretta relazione. Non si rinviene pertanto alcuna omissione in relazione alla valutazione delle allegazioni difensive e nessuna lesione del diritto di difesa;
la motivazione impugnata risulta esente da vizi logici manifesti e decisivi e coerente con le emergenze procedimentali, sicché si sottrae ad ogni censura in questa sede.
4. Il motivo di ricorso che contesta la legittimità della motivazione relativamente al riconoscimento della gravità del quadro indiziario è manifestamente infondato in quanto si risolve nella reiterazione di doglianze già avanzate in sede di riesame ed, in ultima analisi, nella proposta di una lettura alternativa delle emergenze procedimentali inammissibile in sede di legittimità. Invero le doglianze della difesa venivano accuratamente esaminate dal Tribunale che analizzava nei dettagli l'intercettazione contestata, nel corso della quale gli interlocutori si dedicavano al calcolo del debito, rilevando come la stessa fosse indicativa della cointeressenza del CU e del OT nel traffico di stupefacenti (che aveva svolto nella vicenda il ruolo di esattore), e che il LU emerso fosse solo un soggetto "intermedio" (pag. 8 dell'ordinanza impugnata). Anche la conversazione tra CU e EL RI nel corso della quale si faceva riferimento all'intervento del OT nella gestione del traffico dell'hashish veniva ritenuta confermativa delle cointeressenze tra i due. Ulteriore conferma veniva rinvenuta nel contenuto della conversazione di cui al progr. n. 368 nel corso della quale il CU relazionava al OT circa il dialogo avuto con EL RI, confermando il ruolo di "direzione" affidato all'indagato ricorrente, nel settore del traffico delle droghe leggere (pagg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata). Si tratta di valutazioni di merito, prive di vizi logici, che si sottraggono ad ogni censura in questa sede.
5. Il motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione dell'ordinanza nella parte in cui affronta il tema delle esigenze cautelari per carenza assoluta di motivazione è infondato. Anche in questo caso la doglianza è analoga ad altra già proposta in relazione alla posizione del coindagato Sinesi. La seconda ordinanza genetica con specifico riguardo al tema delle esigenze cautelari riporta lo stesso apparato motivazionale della prima annullata per difetto assoluto di motivazione. Tale identità grafica non si risolve tuttavia nella completa sovrapponibilità dei contenuti valutativi, dato che la seconda ordinanza 5 genetica offre un compendio motivazionale decisamente accresciuto in relazione al quadro indiziario e tale accrescimento motivazionale si riverbera anche sulla parte della motivazione in ordine alle esigenze cautelari. Segnatamente: appare condivisibile la motivazione offerta dal collegio territoriale laddove rileva che il riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 attenua gli oneri motivazionali in materia di esigenze cautelari rendendo sufficiente la motivazione offerta dal Gip al riguardo, sebbene la stessa sia graficamente sovrapponibile a quella annullata. La valutazione in ordine all'esistenza di tale aggravante attiva infatti una presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere che può essere superata solo attraverso allegazioni specifiche, assenti nel caso di specie. della motivazione sullePeraltro il Tribunale, preso atto della "esistenza" esigenze cautelari emergente dal complesso dell'ordinanza genetica faceva legittimo ricorso ai poteri di integrazione che gli erano riconosciuti accrescendo il compendio motivazionale dimostrativo dell'esistenza delle esigenze cautelari, anche prendendo in considerazione le allegazioni difensive, ritenute comunque inidonee a superare la presunzione generata dal riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (pagg. 19 e 20 dell'ordinanza impugnata). In materia il collegio ribadisce che nel caso di motivazione insufficiente il Tribunale per il riesame può avvalersi del potere di integrazione della motivazione dell'ordinanza impugnata conferitogli dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., confermandola anche per ragioni diverse da quelle contenute in detta originaria motivazione e tale potere è rimasto integro anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 47 del 2015 (Cass. sez. 3 n. 49175 del 27\10\2015, Rv. 246875; Cass. sez. 1 n. 6868 del 17\12\1996, dep. 1997, Rv 206760; Cass. sez. 5, n. 16587 del 24\03\2010, rv 246875).
6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi - dell'articolo 94, comma 1 ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali 6 Manda alla cancelleria per le comunicazioni pen. Così deciso in Roma, il 29 marzo 2017. L'estensore Sandra Recchione 7 di cui all'art. 94 disp. att. cod. proc. Il Presidente Ugo de Crescienzo DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 MAG. 2017 IL. GAdak a Claudia Pianet R P E T R O C