Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20456
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Sentenza 3 giugno 2026

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  • Rigettato
    Violazione artt. 420-ter comma 5, 178, 179 cod.proc. pen., 24 e 111 Cost.

    La Corte di appello ha motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, non ritenendo legittimo l’impedimento dedotto dalla difesa in quanto i concomitanti impegni presso la Suprema Corte di Cassazione erano stati comunicati tardivamente rispetto alla data dell’udienza.

  • Rigettato
    Violazione artt. 110, 648-bis, 712 cod. pen., 546 comma 1 lett. e), 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 533 cod. proc. pen.

    La Corte di appello ha evidenziato che la VO ha curato l’attività di nazionalizzazione del veicolo oggetto di furto e che TE si era occupato dell’acquisto e della immatricolazione in Italia, motivando anche sulla sussistenza del dolo in capo agli imputati. Le censure sono di natura meramente fattuale e non consentono una rivalutazione del compendio probatorio.

  • Rigettato
    Inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648, 712 cod. pen., 546 comma 1 lett. e), 125 comma 3 cod. proc. pen.

    La Corte di appello si è riportata per relationem a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non dando conto delle censure specifiche sollevate nei motivi di appello. Le censure sono di natura meramente fattuale e non consentono una rivalutazione del compendio probatorio.

  • Rigettato
    Inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod. pen., 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.

    La motivazione della Corte di appello è contenuta a pag.8 della sentenza, ed essendo esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione. Le censure sono di natura meramente fattuale e non consentono una rivalutazione del compendio probatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20456
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20456
    Data del deposito : 3 giugno 2026

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