CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/06/2026, n. 20456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20456 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VO OS nata a [...] il [...] ER RE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ON LI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile ES FO, Avv. CRISTIANO ROSSETTI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannare i ricorrenti al pagamento degli onorari per il presente grado di giudizio;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1° luglio 2025, confermava la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto AL TE e SA VO responsabili del reato di cui all’art.648-bis cod. pen. ed il solo TE del reato di cui all’art. 640 cod. pen.; il processo era relativo ad una autovettura Range Rover Penale Sent. Sez. 2 Num. 20456 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/05/2026 2 oggetto di furto cui erano stati modificati il numero di telaio e le targhe, che era stata poi venduta ad ER FO;
avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, eccependo: 1.1 violazione degli artt.420-ter comma 5, 178, 179 cod.proc. pen., 24 e 111 Cost. per non avere la Corte territoriale motivato in ordine all’istanza di rinvio depositata dal difensore il 27/06/2025 per l’udienza del 1°luglio 2025; 1.2 violazione degli artt. 110, 648-bis, 712 cod. pen., 546 comma 1 lett. e), 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 533 cod. proc. pen. per quanto concerneva la sussistenza dei requisiti giuridici utili a ritenere configurabile il delitto di riciclaggio;
1.3 contraddittorietà, mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive dedotte con l’atto di appello in relazione agli artt. 110, 648-bis, 712 cod. pen., 546 comma 1 lett. e), 125 comma 3, 192 comma 2 cod. proc. pen., 111 comma 6 Cost., relativamente all’accertamento fattuale contenuto negli atti utilizzabili ai fini della decisione e, nello specifico, rispetto alle prove poste a sostegno del giudizio di responsabilità dei ricorrenti in relazione al delitto di riciclaggio;
era stato richiamato in modo apodittico il quadro probatorio ritenuto sufficiente dal giudice di primo grado e omesso di considerare debitamente una serie di circostanze utili e dirimenti;
in particolare, mancava la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della illecita provenienza del bene;
1.4 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648, 712 cod. pen., 546 comma 1 lett. e), 125 comma 3 cod. proc. pen. per quanto concerne la valutazione dei requisiti giuridici atti a ritenere configurabile, in capo a TE, il delitto di ricettazione;
la Corte di appello si era riportata per relationem a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non dando conto delle censure specifiche sollevate nei motivi di appello;
1.5 contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive dedotte con l’atto di appello, in relazione agli artt. 648 cod. pen., 546 comma 1 lett. e) , 125 comma 3, 192 comma 2 cod. proc. pen., 111 comma 6 Cost. per non avere la Corte territoriale compiutamente ed adeguatamente motivato in relazione alla richiesta difensiva di assolvere TE dal delitto di ricettazione per assenza dell’elemento psicologico del reato;
1.6 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod. pen., 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per quanto concerneva la valutazione degli elementi di fatto e di diritto che avevano giustificato, per TE, il diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente, si deve rilevare che non è stata ammessa la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dei ricorrenti, in quanto presentata oltre 3 il termine previsto dall’art. 611 comma 1-ter cod. proc. pen. (venticinque giorni liberi prima dell'udienza); ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte di appello ha espressamente motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, non ritenendo legittimo l’impedimento dedotto dalla difesa in quanto i concomitanti impegni presso la Suprema Corte di Cassazione erano stati comunicati il primo in data 28/04/2025 e l’altro in data 01/05/2025, mentre l’istanza di rinvio era stata depositata solo 3 giorni prima dell’udienza dell’1/07/2025; è stata pertanto correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il concomitante impegno professionale può costituire legittimo impedimento, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., soltanto qualora il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni. 1.2 Per quanto riguarda le censure di cui ai motivi di ricorso dal secondo al quinto, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la VO ha curato l’attività di nazionalizzazione del veicolo oggetto di furto e che TE si era occupato dell’acquisto e della immatricolazione in Italia, motivando anche sulla sussistenza del dolo in capo agli imputati (pag.6 sentenza di appello) e sulla impossibilità di ritenere applicabile l’art. 712 cod. pen. (pag.6 e 7 della sentenza impugnata). 1.3 La Corte di appello ha anche correttamente motivato sulla differenza tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione (pag. 11 ); sul punto si deve ribadire che il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione, laddove la ricettazione è connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto (vedi Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Rv. 270302-01). 1.4 Quanto, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte di appello è contenuta a pag.8 della sentenza, e, essendo 4 esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509 – 03) 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
gli imputati devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in virtù del principio della soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ER FO, che liquida in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 05/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PP SC NG AP
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ON LI, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni del difensore della parte civile ES FO, Avv. CRISTIANO ROSSETTI, che ha chiesto rigettarsi il ricorso e condannare i ricorrenti al pagamento degli onorari per il presente grado di giudizio;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 1° luglio 2025, confermava la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto AL TE e SA VO responsabili del reato di cui all’art.648-bis cod. pen. ed il solo TE del reato di cui all’art. 640 cod. pen.; il processo era relativo ad una autovettura Range Rover Penale Sent. Sez. 2 Num. 20456 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 05/05/2026 2 oggetto di furto cui erano stati modificati il numero di telaio e le targhe, che era stata poi venduta ad ER FO;
avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore degli imputati, eccependo: 1.1 violazione degli artt.420-ter comma 5, 178, 179 cod.proc. pen., 24 e 111 Cost. per non avere la Corte territoriale motivato in ordine all’istanza di rinvio depositata dal difensore il 27/06/2025 per l’udienza del 1°luglio 2025; 1.2 violazione degli artt. 110, 648-bis, 712 cod. pen., 546 comma 1 lett. e), 125 comma 3, 192 commi 1 e 2, 533 cod. proc. pen. per quanto concerneva la sussistenza dei requisiti giuridici utili a ritenere configurabile il delitto di riciclaggio;
1.3 contraddittorietà, mancanza ovvero manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive dedotte con l’atto di appello in relazione agli artt. 110, 648-bis, 712 cod. pen., 546 comma 1 lett. e), 125 comma 3, 192 comma 2 cod. proc. pen., 111 comma 6 Cost., relativamente all’accertamento fattuale contenuto negli atti utilizzabili ai fini della decisione e, nello specifico, rispetto alle prove poste a sostegno del giudizio di responsabilità dei ricorrenti in relazione al delitto di riciclaggio;
era stato richiamato in modo apodittico il quadro probatorio ritenuto sufficiente dal giudice di primo grado e omesso di considerare debitamente una serie di circostanze utili e dirimenti;
in particolare, mancava la consapevolezza, in capo ai ricorrenti, della illecita provenienza del bene;
1.4 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648, 712 cod. pen., 546 comma 1 lett. e), 125 comma 3 cod. proc. pen. per quanto concerne la valutazione dei requisiti giuridici atti a ritenere configurabile, in capo a TE, il delitto di ricettazione;
la Corte di appello si era riportata per relationem a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non dando conto delle censure specifiche sollevate nei motivi di appello;
1.5 contraddittorietà, mancanza o manifesta illogicità della motivazione rispetto alle argomentazioni difensive dedotte con l’atto di appello, in relazione agli artt. 648 cod. pen., 546 comma 1 lett. e) , 125 comma 3, 192 comma 2 cod. proc. pen., 111 comma 6 Cost. per non avere la Corte territoriale compiutamente ed adeguatamente motivato in relazione alla richiesta difensiva di assolvere TE dal delitto di ricettazione per assenza dell’elemento psicologico del reato;
1.6 inosservanza ovvero erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62-bis, 133 cod. pen., 546 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per quanto concerneva la valutazione degli elementi di fatto e di diritto che avevano giustificato, per TE, il diniego delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Preliminarmente, si deve rilevare che non è stata ammessa la richiesta di trattazione orale formulata dal difensore dei ricorrenti, in quanto presentata oltre 3 il termine previsto dall’art. 611 comma 1-ter cod. proc. pen. (venticinque giorni liberi prima dell'udienza); ciò premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, la Corte di appello ha espressamente motivato il rigetto dell’istanza di rinvio, non ritenendo legittimo l’impedimento dedotto dalla difesa in quanto i concomitanti impegni presso la Suprema Corte di Cassazione erano stati comunicati il primo in data 28/04/2025 e l’altro in data 01/05/2025, mentre l’istanza di rinvio era stata depositata solo 3 giorni prima dell’udienza dell’1/07/2025; è stata pertanto correttamente applicata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il concomitante impegno professionale può costituire legittimo impedimento, ai sensi dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., soltanto qualora il difensore prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni. 1.2 Per quanto riguarda le censure di cui ai motivi di ricorso dal secondo al quinto, se ne deve rilevare la natura meramente fattuale, in quanto con esse il ricorrente propone, peraltro genericamente, una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che la VO ha curato l’attività di nazionalizzazione del veicolo oggetto di furto e che TE si era occupato dell’acquisto e della immatricolazione in Italia, motivando anche sulla sussistenza del dolo in capo agli imputati (pag.6 sentenza di appello) e sulla impossibilità di ritenere applicabile l’art. 712 cod. pen. (pag.6 e 7 della sentenza impugnata). 1.3 La Corte di appello ha anche correttamente motivato sulla differenza tra il delitto di riciclaggio e quello di ricettazione (pag. 11 ); sul punto si deve ribadire che il delitto di riciclaggio si differenzia da quello di ricettazione in relazione all'elemento materiale, che si connota per l'idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e all'elemento soggettivo, costituito dal dolo generico di trasformazione della cosa per impedirne l'identificazione, laddove la ricettazione è connotata dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un profitto (vedi Sez. 2, n. 30265 del 11/05/2017, Rv. 270302-01). 1.4 Quanto, infine, alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la motivazione della Corte di appello è contenuta a pag.8 della sentenza, e, essendo 4 esente da manifesta illogicità, è insindacabile in cassazione (vedi Sez.3, n.1913 del 20/12/2018, dep. 16/01/2019, Carillo, Rv. 275509 – 03) 2. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, le parti private che lo hanno proposto devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti;
gli imputati devono inoltre essere condannati alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile in virtù del principio della soccombenza, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile ER FO, che liquida in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 05/05/2026 Il consigliere estensore Il Presidente PP SC NG AP