Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2019, n. 7940
CASS
Sentenza 12 dicembre 2019

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In materia di delitto di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, è legittima, in quanto obbligatoria ai sensi dell'art. 474-bis cod. pen., richiamato dall'art. 517-ter, comma terzo, cod. pen., la confisca dei beni oggetto di contraffazione o che, pur non essendo contraffatti, sono messi in commercio da un soggetto sprovvisto della legittimazione a distribuirli, disposta unitamente al decreto di archiviazione emesso per cause che non incidono sulla sussistenza del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa e il reato.

Commentario1

  • 1La confisca dei prodotti contraffatti della filiera della moda
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura della Dott.ssa Linda Bano Il mercato nero che commercia prodotti contraffatti ha un peso notevole nell'economia italiana: secondo un rapporto OCSE del 2018 il commercio mondiale di beni contraffatti (borse di lusso, orologi, prodotti alimentari, componenti auto) ha un impatto sulla nostra economia pari a circa l'1-2% del PIL in termini di mancate vendite[1]. Al fine di contrastare tale attività illecita, nel nostro ordinamento sono stati previsti i reati di cui agli articoli 473 c.p. (Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 c.p. (Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). La contraffazione …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2019, n. 7940
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7940
Data del deposito : 12 dicembre 2019

Testo completo