Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2017, n. 57224
CASS
Sentenza 9 novembre 2017

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È inammissibile, per genericità dei motivi, il ricorso per cassazione che renda le ragioni dell'impugnazione incomprensibili a causa della tecnica espositiva, caratterizzata dall'utilizzo di formati diversi e dalla sovrapposizione di documenti e testi inconferenti rispetto al giudizio (nel caso di specie tratti dalle sacre scritture ed opere letterarie), dall'argomentare retorico e fondato su una pluralità di questioni eccentriche e tali da rendere l'illustrazione dei motivi ridonante e caotica. (In motivazione, la Corte ha precisato che al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art.606, cod.proc.pen., il "Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015).

Commentario1

  • 1Ricorso prolisso .. inammissibile (Cass. 57224/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 luglio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2017, n. 57224
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 57224
Data del deposito : 9 novembre 2017

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