Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6546
CASS
Sentenza 11 maggio 2001

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La mancata autorizzazione da parte della giunta municipale al sindaco, ai sensi dell'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incide sulla capacità processuale del comune e si risolve nel difetto, rilevabile d'ufficio, di un presupposto necessario per la regolare costituzione del rapporto processuale. Conseguentemente va dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione allorché l'autorizzazione al sindaco al promovimento del giudizio sia stata rilasciata, in violazione della riserva esclusiva alla giunta municipale, da un organo privo di alcun potere al riguardo (nel caso di specie il sindaco era stato autorizzato al giudizio in base ad una determinazione di un dirigente comunale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/05/2001, n. 6546
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6546
    Data del deposito : 11 maggio 2001

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