Sentenza 10 dicembre 2002
Massime • 2
In tema di sanzioni amministrative per abuso edilizio, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, contemplata dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, attiene alle controversie relative alla sussistenza dell'illecito e alla determinazione della sanzione applicata, ma non si estende anche alle contestazioni concernenti il diverso procedimento diretto alla riscossione coattiva delle sanzioni medesime, vale a dire alle controversie relative ai vizi formali dell'ingiunzione, in esse comprese quelle concernenti l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione sanzionatoria, le quali continuano a rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.
Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta municipale, atteso che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente, mentre la giunta comunale ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco.
Commentario • 1
- 1. Costituzione in giudizio del Comune, al Sindaco non serve l'autorizzazione alla lite da parte della GiuntaRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 giugno 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2002, n. 17550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17550 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO DELLI PRISCOLI - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. VITTORIO DUVA - Presidente di Sez. -
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente di Sez. -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - rel. Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - Consigliere -
Dott. LUIGI FRANCESCO DI NANNI - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi iscritti al n. 12690/01 + 15656/01 + 16719/01 Ricorso n. 12690/01 proposto da
COMUNE DI TODI, in persona del Sindaco p.t. Dr.ssa Catiuscia Marini, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Lucchina n. 96 int. 4, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Tabarrini, difeso dall'Avv. Piero Peppucci come da procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
MA EP, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 6, presso lo studio dell'Avv. A. d'Agostino, difeso dall'Avv. Luciano Antonini come da procura a margine del controricorso.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
FI NZ, RO TO e OR PA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ferdinando di Savoia n. 3, presso lo studio dell'Avv. Andrea Melucco, difesi dall'Avv. Luigi Ferretti come da procura a margine del controricorso.
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
Ricorso n. 15656/01 proposto da
MA EP, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n. 6, presso lo studio dell'Avv. A. d'Agostino, difeso dall'Avv. Luciano Antonini come da procura a margine del controricorso.
- ricorrente incidentale -
contro
COMUNE DI TODI.
- intimato -
Ricorso n. 16719/01 proposto da
FI NZ, RO TO e OR PA, elettivamente domiciliati in Roma, Via Ferdinando di Savoia n. 3, presso lo studio dell'Avv. Andrea Melucco, difesi dall'Avv. Luigi Ferretti come da procura a margine del controricorso.
- ricorrenti incidentali -
contro
COMUNE DI TODI.
- intimato -
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Perugia n. 94/00 del 16.02.2000/28.02.2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.10.2002 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Piero Peppucci e Claudio Berardi, quest'ultimo per delega dell'Avv. Luigi Ferretti.
Udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e per l'inammissibilità del ricorso principale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Perugia, decidendo sui ricorsi riuniti proposti, ai sensi dell'art. 3 del R.D. 14.4.1910 n. 639, da PE AN, TO RO, NC SE e GA IN nei confronti del Comune di Todi avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dal Sindaco di quel Comune in data 1.4.1993 e resa esecutiva il 2.4.1993, in relazione all'ordinanza sindacale n. 2697 del 5.8.1988 che aveva determinato in L. 156. 937.500 la sanzione pecuniaria dovuta dalla soc. Ager s.r.l. per abuso edilizio, disattesa l'eccezione del Comune di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, revocava l'opposta ingiunzione e condannava il Comune di Todi alla spese di giudizio. La Corte d'appello di Perugia, con sentenza n. 94/00 del 16.02.2000/28.02.2000, rigettava sia l'appello principale del Comune sia l'appello incidentale del AN, RO, SE e IN, osservando che la previsione dell'art. 16 della l. 28. l. 1977 n. 10 non aveva fatto venir meno la giurisdizione del giudice ordinario in materia di opposizione all'esecuzione coattiva ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910. Aggiungeva la Corte distrettuale che il Tribunale, una volta accertato che l'ingiunzione di pagamento, quale titolo della procedura di riscossione, era stata annullata dal TAR dell'Umbria con sentenza (26.1.1995) passata in giudicato, doveva conseguentemente, senza revocare l'ingiunzione già dichiarata nulla, ritenere fondata l'opposizione alla riscossione coattiva e porre le spese di giudizio a carico del Comune che ingiustamente aveva resistito all'opposizione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Todi in base a due motivi, col primo dei quali viene riproposta la questione di giurisdizione (donde l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite).
Separatamente il AN, da una parte, il SE, il RO e l'IN dall'altra hanno resistito con controricorso proponendo a loro volta ricorso incidentale condizionato.
All'odierna udienza, il Comune di Todi ha presentato alla Corte, ai sensi dell'art. 379, ultimo comma, c.p.c., osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutti i ricorsi devono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C.. A) Preliminarmente vanno esaminati i ricorsi incidentali condizionati, senza doversi tener conto della loro subordinazione all'accoglimento del ricorso principale (v. Sez. Un. 23.5. 2001, n. 212), in quanto entrambi propongono due identiche questioni pregiudiziali di rito, attinenti all'inammissibilità del ricorso. A.1) Con la prima si sostiene che essi controricorrenti avevano eccepito il difetto di legittimazione processuale del Comune di Todi nel giudizio di appello, non essendo stata depositata la delibera della Giunta municipale ad agire in giudizio per la proposizione del gravame avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1126/96. Di qui l'inammissibilità dell'appello stesso e dunque il passaggio in giudicato della predetta sentenza del Tribunale, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Comune. L'eccezione è infondata perché l'appello del Comune di Todi è stato proposto (in data 13.2.1997) quando già era entrata in vigore la L. 8 giungo 1990, n. 140, sulle autonomie locali, dalle cui disposizioni (artt. 36 e 35, secondo comma, poi trasfusi negli artt. 48, secondo comma, e 50, secondo e terzo comma, del testo unico sugli ordinamenti degli enti locali.. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) si evince, come affermato da queste Sezioni Unite, che competente a conferire al difensore del Comune la procura alle liti è il Sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della Giunta municipale, atteso che al Sindaco è attribuita la rappresentanza dell'Ente, mentre la Giunta comunale ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al Sindaco (v. Sez. Un. 10.5.2001, n. 186). Donde la legittimazione del Comune di Todi a proporre l'appello in virtù della procura speciale conferita dal Sindaco al proprio difensore, con conseguente ammissibilità dell'appello e, quindi, del ricorso per cassazione proposto dal Comune.
A.2) Con la seconda questione sì sostiene l'inammissibilità del ricorso per cessata materia del contendere, con preclusione di ogni motivo di censura, compreso quello attinente al difetto di giurisdizione, a seguito dell'annullamento da parte del TAR Umbria dell'ordinanza sindacale che aveva irrogato la sanzione pecuniaria, determinando l'inefficacia della ingiunzione di pagamento. Anche tale eccezione è infondata, perché è da escludere che a seguito dell'annullamento da parte del TAR Umbria, dell'ordinanza sindacale n. 2697 del 1988 sia venuto meno Ì interesse ad un accertamento giudiziale sulla fondatezza dell'opposizione all'ingiunzione di pagamento.
I ricorsi incidentali, pertanto, vanno rigettati.
B) Il ricorso principale del Comune di Todi contiene due motivi.
1. Col primo mezzo si deduce difetto di giurisdizione ed omessa motivazione. L'impugnata sentenza viene censurata perché avrebbe affermato la giurisdizione del giudice ordinario, senza alcuna motivazione e senza minimamente prendere in considerazioni le contrarie deduzioni del Comune di Todi. Si sostiene che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, il disposto dell'art. 16 della l. 28.1.1977, n. 10 impone di tener fuori dall'ambito delle questioni prospettabili con l'opposizione all'ingiunzione di cui all'art. 3 del R.D. 14.4.1910, n. 639 ogni contestazione relativa alla sussistenza dell'illecito e alla determinazione della conseguente sanzione (e cioè l'an e il quantum della stessa) che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Conseguentemente l'oggetto dell'opposizione all'ingiunzione va limitato alla legittimità di detta ingiunzione per se stessa considerata, onde attraverso detta opposizione sono prospettabili soltanto vizi intrinseci alla ingiunzione stessa. La Corte d'appello avrebbe affermato la giurisdizione del giudice ordinario tout cour, senza andare a verificare quale tipo di vizi fossero stati fatti valere con le proposte opposizioni, le quali non sollevavano alcuna questione relativa alla legittimità intrinseca della ingiunzione stessa, ma ponevano unicamente la problematica della personale assoggettabilità alla sanzione pecuniaria, come tale conoscibile unicamente dal giudice amministrativo nell'ambito dell'accertamento sull'an del rapporto.
2. Con il secondo mezzo si deduce omessa motivazione su un punto decisivo della controversia per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che l'ingiunzione di pagamento fosse stata già annullata da parte del TAR Umbria, il quale si era invece limitato (con la sentenza n. 373/94) ad annullare soltanto l'ordinanza sindacale (n. 2697 del 5.8.88) che aveva irrogato la sanzione pecuniaria. La Corte d'appello avrebbe dovuto spiegare come, non essendo stata annullata anche l'ingiunzione di pagamento, fosse divenuto illegittimo il procedimento di riscossione coattiva intrapreso dal Comune.
1.1. Il primo motivo è infondato.
Il ricorrente non contesta, anzi espressamente richiama il principio affermato da queste Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 24.2.1996, n. 1467) secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative per abuso edilizio, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, contemplata dall'art. 16 della legge n. 10 del 1977, attiene alle controversie relative alla sussistenza dell'illecito (an) e alla determinazione della sanzione applicata (quantum); ma non si estende anche al diverso procedimento diretto alla riscossione coatta delle sanzioni medesime, vale a dire alle controversie relative ai vizi formali dell'ingiunzione, le quali, pertanto, continuano a rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.
1.2. Sostiene il ricorrente che nel caso specifico si tratterebbe di controversia relativa all'an e non ai vizi dell'atto di ingiunzione, in quanto l'eventuale illegittima notificazione (rectius emissione) dell'ingiunzione nei confronti di soggetti che non erano destinatari della precedente ordinanza sindacale irrogativa della sanzione si risolverebbe in una contestazione circa l'assoggettabilità appunto alla sanzione, che è questione sull'an devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.
1.3. Ma l'assunto non ha pregio perché è di tutta evidenza che costituisce vizio dell'atto aver rivolto l'ingiunzione di pagamento della sanzione a soggetti diversi da quelli indicati nell'ordinanza sindacale di accertamento e di determinazione della medesima, scambiando quali soggetti passivi della sanzione le singole persone fisiche con i legali rappresentanti della società. In tal caso i soggetti ingiunti, disputando sulla loro inclusione nella categoria di persone assoggettate alla sanzione, contestano la legittimità e regolarità della procedura di riscossione e fanno valere, in sostanza, il loro diritto soggettivo a non essere obbligati a prestazioni patrimoniali al di là dei casi e delle forme stabilite dalle legge.
1.4. Il ricorrente quando parla di "an" non tiene conto della distinzione tra contestazioni relative alla applicabilità oggettiva della sanzione (cioè le controversie relative alla sussistenza dei presupposti per la applicazione della sanzione pecuniaria) devolute al giudice amministrativo, e le contestazioni sulla applicabilità "soggettiva" delle sanzioni, quelle cioè, riguardanti il soggetto individuato come passivo della obbligazione sanzionatoria. Queste ultime, attenendo alla legittimità intrinseca dell'ingiunzione medesima ovvero al potere impositivo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (v. Sez. Un. 9.8.2000, n. 556; 24.2.1996, n. 1467) 2.1. Il secondo motivo non merita accoglimento.
È vero che la pronuncia del TAR Umbria aveva annullato soltanto l'ordinanza sindacale di applicazione della sanzione pecuniaria e non anche l'ingiunzione di pagamento.
Ma non v'è dubbio che tale ingiunzione si basava proprio su detta ordinanza sindacale quale atto presupposto. Per cui, una volta annullata l'ordinanza, correttamente la Corte d'appello ha affermato l'illegittimità dell'ingiunzione, quale vizio derivato conseguente al predetto annullamento, e ritenuto la irregolarità del procedimento di riscossione coattiva perché intrapreso senza alcun titolo.
In conclusione anche il ricorso principale va rigettato e va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta;
dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2002