Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2002, n. 17550
CASS
Sentenza 10 dicembre 2002

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In tema di sanzioni amministrative per abuso edilizio, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, contemplata dall'art. 16 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, attiene alle controversie relative alla sussistenza dell'illecito e alla determinazione della sanzione applicata, ma non si estende anche alle contestazioni concernenti il diverso procedimento diretto alla riscossione coattiva delle sanzioni medesime, vale a dire alle controversie relative ai vizi formali dell'ingiunzione, in esse comprese quelle concernenti l'individuazione del soggetto passivo dell'obbligazione sanzionatoria, le quali continuano a rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario.

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta municipale, atteso che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente, mentre la giunta comunale ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco.

Commentario1

  • 1Costituzione in giudizio del Comune, al Sindaco non serve l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta
    Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 18 giugno 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/12/2002, n. 17550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17550
Data del deposito : 10 dicembre 2002

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