Sentenza 7 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2002, n. 6556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6556 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2002 |
Testo completo
IN NOME DE POL ITALIANO06 5 56 / 02 REPUBBL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 11879/00 Dott. NC CARBONE Dott. Ugo FAVARA - Consigliere- Rel. Consigliere- Cron. 18632 Dott. Roberto PREDEN Rep. Consigliere - Dott. Michele LO PIANO Ud. 05/02/02 Consigliere Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU NE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IVANOE BONOMI 92, presso lo studio dell'avvocato ACHILLE DI DUCA, difeso dall'avvocato LIVIO PROVITERA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
SUPERMOBILI DI IN TO SAS, EDERA ASSICURAZIONI IN LCA, GENERALI ASSICURAZIONI SPA;
intimati avverso la sentenza n. 16114/99 del Giudice di pace di 2002 NAPOLI, emessa il 30/06/99 e depositata il 07/07/99 336 (R.G. 38734/98); 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 5.11.1998, la S.a.s. Supermobili di NC IT conveniva da- vanti al Giudice di pace di Napoli Leone RU, la S.p.a. L'Edera in l.c.a. e la S.p.a. Generali Assicura- zioni, quale impresa designata, per sentir condannare quest'ultima n.q. al risarcimento dei danni, quantifi- cati in L. 1.970.000, conseguenti ad incidente stradale verificatosi il 7.4.1997. Si costituiva L'Edera, in persona del commissario liquidatore, che resisteva. Il giudice di pace, con sentenza del 7.7.1999, ac- coglieva la domanda. Considerava che, secondo quanto emerso dalla deposizione del teste Coppa, la Fiat Panda del RU, nell'uscire da un'area privata, adibita al lavaggio degli autoveicoli, nell'immettersi nel flusso della circolazione aveva invaso la opposta corsia di marcia, nella quale sopraggiungeva in senso inverso il furgone Ducato della Supermobili, e lo aveva urtato 2 quasi frontalmente;
riteneva quindi che l'incidente doveva ritenersi determinato dall'imprudenza e dall'imperizia del conducente dell'auto del convenuto, restando esclusa la presunzione di corresponsabilità di 7. cui all'art. 2054 c.c. Avverso la sentenza il RU ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico mezzo. Gli intimati non hanno svolto difese in questa se- de. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo, il ricorrente muove alla sentenza di equità del giudice di pace tre censure, de- ducendo : a) che vi sarebbe altra sentenza (n.7172/00) resa tra le stesse parti in relazione allo stesso inci- dente, in altro giudizio, introdotto con atto notifica- to il 10.2.1998, nel quale la Supermobili sarebbe rima- sta contumace;
b) che il giudice di pace. avrebbe deci- so sulla base di prove raccolte in altro giudizio;
c) che il g.d.p. non avrebbe motivato circa il superamento della presunzione di eguale responsabilità nel caso di scontro tra veicoli ex art. 2054, comma 2, c.c.
2. Le censure sono ammissibili, in quanto prospet- tano violazione di regole processuali (preclusione da giudicato;
violazione del principio del contradditto- rio) nonchè omissione di motivazione (S.U. n. 716/99), 3 ma infondate.
2.1. Un relazione alla censura sub a) va rilevato che la menzionata sentenza non si rinviene in atti, sicchè non può valutarsene la dedotta efficacia preclu- siva.
2.2. Circa la censura sub b), risulta dagli atti che il teste PA è stato escusso nel corso del giu- dizio concluso con la sentenza impugnata.
2.3. Ed infine, manifestamente infondata é la do- glianza di omissione di motivazione sull'esclusione corresponsabilità di cui della presunzione di ilall'art.2054, comma 2, c.c., poichè, al contrario, giudice di pace ha puntualmente argomentato.
3. In conclusione, il ricorso è rigettato.
4. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 5.2.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE 8 IL CANCELLIERE C1 Elettsen Haria Alelio positata in Cancelleria 07.05.0 2 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Alello