Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1949
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

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La legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza dell'ente Comune compete al Sindaco e, in caso di suo impedimento, al Vicesindaco; essa può altresì spettare al Segretario generale, nella sua qualità di dirigente di ufficio dirigenziale generale, peraltro solo in quanto gli sia stata attribuita dal Sindaco o derivi da una norma dello statuto o del regolamento dell'ente locale, non anche invece ai Dirigenti, dipendenti pubblici, giacché quando ha inteso a costoro attribuire il potere di rappresentare l'ente cui sono preposti la legge lo ha fatto espressamente, mentre nulla prevede con riferimento ad essi il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che riserva in via esclusiva al Sindaco (e al Presidente della Provincia) la rappresentanza giudiziale dell'ente. Nè tale legittimazione può essere desunta dall'art. 107 D.Lgs. n. 267 del 2000 - secondo cui ai dirigenti sono attribuiti "la direzione degli uffici e dei servizi" (comma primo) nonché "tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno" (comma secondo, prima parte) -, in quanto deve escludersi che essi importino anche il potere di rappresentanza dell'ente; o dall'art. 6 D.Lgs. n. 267 del 2000 - in base al quale il Comune (così come la Provincia) ha il potere di disciplinare "i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio" -, e pertanto il regime delle autorizzazioni a promuovere o a resistere in giudizio, ma non anche all'individuazione dei soggetti che possono rappresentare (in giudizio) l'ente. Ne consegue che eventuali disposizioni in senso diverso adottate dal regolamento comunale (o provinciale), in quanto in violazione della legge devono essere dal giudice ordinario disapplicate ex art. 5 legge n. 2248 (all. E) del 1865.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1949
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1949
Data del deposito : 10 febbraio 2003

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