Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/03/2003, n. 3426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3426 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
0 3426 /03 REPUBBLICA IN NOME EL PO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Direttiva CEE n. 84/5 SEZIONE TERZA CIVILE Applicabilità Condizioni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GIULIANO - Presidente R.G.N. 12659/00 Dott. Angelo PURCARO Consigliere Dott. Italo 7828 Cron. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere 972 Dott. Ennio MALZONE Rel. Consigliere Rep. Ud. 12/12/02 Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: COMPAGNIA TIRRENA ASSIC SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore avv. Gregorio Iannotta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell'avvocato LUCIO V MOSCARINI, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI NI, AQ CO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1493/99 della Corte d'Appello di 2002 ROMA, Sezione III Civile, emessa il 30/04/99 e 2519 depositata il 13/05/99 (R.G. 1221/96); 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato Lucio Valerio MOSCARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il giorno 27.2.1987 l'autovettura tg. Roma 77826N condotta da IO NE percorreva la via Cri- stoforo Colombo in Roma, quando, giunta all'incrocio con via del Canale della Lingua, veniva in collisione con l'autofurgone tg.Roma V57910 condotto dal proprietario NT EN. Con citazione 27-28 aprile 1990 NE IO conveniva in giudizio, avanti il tribunale di Ro- ma, l'NT EN e la EN Ass.ni spa, per sentirli condannare in solido al relativo risarcimento dei danni. La convenuta società, costituitasi in giudi- zio, chiedeva il rigetto delle avverse pretese. La causa, interrotta per la messa in liquidazione coatta amministrativa della società convenuta, veniva riassunta dal NE. L'adìto tribunale con sentenza n.2891 del 2 27.1/20.2.95 dichiarava l'NT responsabile del sinistro nella misura dell'80% e condannava i convenuti in solido a pagare all'attore la somma di £ 170.841.502, oltre interessi legali come in motivazione, e spese di lite da distrarsi in favore dell'avv. Mario Ponnetti quale antistatario. La Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 1495 del 30.4/13.5.99 in parziale accoglimento dell'appello pro- posto dalla società di assicurazione rigettava la ri- chiesta di pagamento delle spese alberghiere;
conferma- va la condanna dell'appellante oltre il limite del mas- simale invocato, in ragione della normativa CEE n.84/5 n.2, e le restanti statuizioni della sentenza impugnata;
condannava l'appellante alle spese di lite del grado con distrazione in favore dell'avv. Mario Ponnetti, an- tistatario. Per la cassazione della decisione ricorre la socie- tà di assicurazione in L.C.A. esponendo tre motivi. Nessuna difesa risulta svolta dagli intimati resi- stenti. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- e falsa applicazione degli artt.1917 C.C. e 21-25 ne 1.990/69 in relazione all'art.360 n.3 cpc, si lamenta il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata per 3 avere accolto la domanda risarcitoria oltre il limite del massimale di polizza in assenza di una specifica richiesta della controparte. Il motivo è infondato, perché la relativa richiesta risulta contenuta nelle conclusioni formulate dalla di- fesa dell'attore avanti al tribunale (condannarsi convenuti in solido al risarcimento dei danni oltre in- teressi legali e rivalutazione) e la doglianza di cui al ricorso non ha formato oggetto dei motivi di appel- 10. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo viola- zione e falsa applicazione degli artt. 1917 c.c. e 21 e 25 1.990/69 ed erronea applicazione della direttiva CEE n. 84/5 in relazione all'art.360 n.3 cục,si censura la sentenza impugnata per aver dato immediata attuazione alla predetta direttiva CEE e si sostiene, invece, che la medesima non poteva trovare applicazione prima del ter- mine assegnato per l'applicazione nell'ordinamento ita- liano che era quello del 1° gennaio 1988. Il motivo è fondato. La direttiva CEE surrichiama- ta, in virtù della quale ciascuno Stato membro avrebbe dovuto esigere che gli importi per i quali l'assicurazione è obbligatoria ammontino, per i danni alle persone, ad almeno 350.000 ECU (corrispondenti a £ 630.000.000) quando vi sia una sola vittima, stabiliva 4 all'art. 5 n.2 che le disposizioni relative all'aggiornamento del massimale nella misura non infe- riore a quella indicata dovevano essere applicate dagli Stati membri entro il 31 dicembre 1987. Orbene, trattandosi di una direttiva comunitaria la efficacia verticale era segnata al 1° gennaio cui 1988, la medesima non trova applicazione nel caso in esame, essendo l'incidente avvenuto in data 27.2.1987 e cioè durante il tempo accordato agli Stati membri dalla direttiva stessa per la sua attuazione (Cass.civ.sez.III 752/02). Con il terzo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223 1224, 1226 c.c. ed omessa motivazione circa un punto decisivo nn. 3 e 5 della controversia in relazione all'art.360 si censura la sentenza impugnata per la statuizione срс, sugli interessi, asserendo che avendo il primo giudice liquidato gli interessi nella misura legale sulla somma liquidata all'attualità (e quindi rivalutata) con de- correnza dalla data del sinistro, la statuizione sareb- be stata assunta in violazione all'indirizzo fissato dalla Suprema Corte con la sentenza Sez.Un. 17.2.1995 n. 1712, secondo cui l'importo risarcitorio deve essere annualmente rivalutato e gli interessi devono essere calcolati in riferimento ai singoli momenti ... con ri- guardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa nominativamente, in base agli indici pre- scelti di rivalutazione. Il motivo è fondato. Risulta, infatti, che il primo giudice ha applicato sugli importi liquidati per le singole voci gli interessi al tasso legale e, quindi, sulla sorta capitale di £ 170.841.502 risul- tante dalla somma complessiva dei singoli importi mag- giorati degli interessi, detratta la provvisionale di £ 10 milioni e quella di 1. 8.982.389, pari all'importo da detrarre per il ritenuto grado del 20% di responsa- bilità a carico del danneggiato, gli interessi nella mi- sura legale del 10% allora in vigore. Ne consegue l'acccoglimento del ricorso per quanto di ragione con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma. L'assenza dell'intimato esime dall'obbligo di sta- tuizione sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassala sentenza impupunta rinvia anche per le spese di giudizio di cassazione ad IA R E . L 3 L altra sezione della Corte di Appello di Roma. 0 E 0 1 C 2 C N . a A Così deciso in Roma addì 12.12.02 E t R C is R A t t N E I I M a Il Presidente L B O Il Consigliere relatore L 7 S T o E A z T ·liaمار - n C I e N S c O A o n P C i IL CANCELLIERE C1 n E I g L I D g Innocenz iista O