Sentenza 31 luglio 2002
Massime • 3
Nell'appalto di opere pubbliche, l'appaltatore conserva, anche se in limiti più ristretti rispetto agli appaltatori di opere private (obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, continua ingerenza dell'amministrazione appaltante), ecc.), margini di autonomia, perciò, di regola, è da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori. Sussiste, tuttavia, la responsabilità concorrente e solidale dell'amministrazione committente solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione.
La responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 cod. civ. e quella per l'esercizio di attività pericolosa di cui all'art. 2050 stesso codice hanno presupposti in parte differenti; pertanto, qualora il danneggiato faccia valere il primo tipo di responsabilità, il giudice non può ravvisare d'ufficio l'altro, ne' lo stesso danneggiato può dedurne per la prima volta l'esistenza nel giudizio per cassazione, importando la necessità di nuove indagini di fatto.
Il potere di ordinanza spettante al Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti (art. 153 R.D. 4 dicembre 1915 n. 148), da considerare eccezionale nell'ordinamento per le limitazioni a diritti di privati, quali quelli alla libertà e alla proprietà privata) che esso comporta, appartiene allo Stato, titolare della massima potestà pubblica, ancorché nel provvedimento d'urgenza del Sindaco siano implicati interessi locali. L'esercizio di tale potere, pertanto, costituisce manifestazione di prerogative statali, delle quali il Sindaco è partecipe quale Ufficiale di Governo, con la conseguenza che per la responsabilità dei danni derivanti dall'esercizio (o mancato esercizio) del detto potere da parte del Sindaco, anche con riguardo all'operato di organi comunali che gli sono di supporto, deve rispondere, pure sotto il profilo della violazione del divieto del "neminem laedere", lo Stato e non già il Comune. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del merito che aveva escluso la legittimazione passiva del Comune nella causa per il risarcimento dei danni intrapresa da un'esercente commerciale che assumeva di aver subito un danno per la sospensione della sua attività a seguito di un'ordinanza di sgombero dell'edificio lesionatosi in conseguenza di alcuni lavori appaltati dal Comune).
Commentari • 7
- 1. Legittimazione passiva nell’azione di condanna al risarcimento dei danni arrecati da un’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco quale ufficiale del…Michele Trimarchi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Michele Trimarchi 1. La sentenza in commento affronta il tema della legittimazione passiva rispetto all'azione di condanna al risarcimento dei danni arrecati da un'ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco quale ufficiale del Governo (art. 54 d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo unico enti locali, d'ora in avanti “TUEL”). La questione controversa è se la legittimazione passiva spetti al Comune, quale amministrazione in cui il Sindaco è incardinato, oppure allo Stato, visto che il Sindaco agisce quale ufficiale del Governo. Nel caso di specie la domanda risarcitoria era stata intentata nei confronti del Comune ed era stata dichiarata inammissibile dal T.A.R. in ragione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 31/07/2002, n. 11356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11356 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. ALBERTO TALEVI - Consigliere -
Dott. ALFONSO AMATUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL ME, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FOGLIANO 4/A, presso lo studio dell'avvocato PAOLO BARLETTA, difesa dall'avvocato ROSALBA MURGO LIUZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI AUGUSTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI MANCINELLI 65 presso lo studio legale DE PO (Avv. Antonio Forcina); difeso dall'avvocato SEBASTIANO CARRUBBA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 705/98 della Corte d'Appello di CATANIA, sezione civile emessa il 12/6/98 depositata il 19/09/98; RG.105/1994, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/04/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato ROSALBA MURGO LIUZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del 1^ motivo, accoglimento del 2^ e in subordine rigetto del 3^, inammissibilità assorbito e in subordine inammissibilità del 4^ motivo di ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione del 9.5.1989 DO IC conveniva in giudizio davanti al tribunale di Siracusa il comune di Augusta ed IO OR, assumendo che detto Comune nel giugno del 1987 aveva decretato l'occupazione di urgenza di un terreno, confinante con le case di diverse persone, per i lavori di ampliamento di una strada comunale;
che i lavori furono appaltati all'impresa OR, la quale aveva proceduto alla rimozione del terreno antistante le case, che trovavansi a livello più, alto rispetto alla strada;
che successivamente era stata iniziata la costruzione di pilastri, che avrebbero dovuto sorreggere un muro di contenimento;
che i fabbricati avevano subito lesioni, per cui il sindaco aveva emesso ordinanza di sgombero degli edifici;
che tra questi edifici vi era quello in cui essa attrice esercitava l'attività di commercio di generi alimentari;
che essa aveva subito un danno di 107 milioni, per la sospensione di detta attività.
Chiedeva, quindi, l'attrice la condanna dei convenuti al pagamento della detta somma.
Il tribunale, con sentenza del 13.10.1993, rigettava la domanda nei confronti del Comune e condannava il OR al pagamento della somma di L. 88.968.890 per il danno da temporanea chiusura del negozio dell'attrice.
Proponeva appello l'attrice, chiedendo che il Comune fosse condannato in solido con l'appaltatore.
La corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 19.9.1998, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di, merito che non risultava provato che l'appaltatore avesse agito sotto le direttive del committente divenendone un nudus minister, ne' che i danni fossero imputabili all'insufficienza o inidoneità del progetto o delle direttive del direttore dei lavori, ne che l'impresa appaltatrice non fosse affidabile.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'attrice. Resiste con controricorso il Comune, che ha presentato anche memoria. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il vizio motivazionale dell'impugnata sentenza a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. Assume la ricorrente che la sentenza impugnata aveva omesso di considerare che la domanda proposta da lei era relativa ai danni, costituiti dalla cessazione dell'attività commerciale, per effetto dell'ordinanza di sgombero emessa dal sindaco del Comune di Augusta n. 59 del 9.2.1988.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile per varie ragioni.
Anzitutto la questione, così come indicata nel motivo di ricorso, si appalesa nuova, quanto meno in relazione alle questioni, dedotte, in appello,poiché come emerge dalla sentenza impugnata le censure attenevano esclusivamente al risarcimento dei danni conseguiti dall'attrice per effetto dei lavori appaltati dal Comune di allargamento della sede stradale.
Trattandosi di questione, non dedotta in appello, la stessa è inammissibile.
2.2 In ogni caso, il vizio di omessa pronuncia, in quanto incidente sulla sentenza pronunziata dal giudice del gravame, e deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e come violazione dell'art. 112 c.p.c., risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, mentre nella specie la ricorrente ha lamentato esclusivamente la violazione di norme sostanziali, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché il vizio motivazionale, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.. 2.3 Inoltre sussiste il difetto di legittimazione passiva del comune, in relazione a tale domanda.
Infatti, considerato che l'ordinanza di sgombero era del 1988, il potere di ordinanza spettante al sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti (art. 153 r.d. 4 dicembre 1915, n. 148), da considerare eccezionale nell'ordinamento per le limitazioni a diritti di privati (quali quelli alla libertà e alla proprietà privata) che esso comporta, appartiene allo Stato, titolare, della massima potestà pubblica, ancorché nell'azione del sindaco nell'emanazione del provvedimento d'urgenza siano implicati interessi locali. L'esercizio di tale potere, pertanto, costituisce manifestazione di prerogative statali, delle quali il sindaco è partecipe quale ufficiale di governo, con la conseguenza che per la responsabilità dei danni derivanti dall'esercizio (o mancato esercizio) del detto potere da parte del sindaco, anche con riguardo all'operato di organi comunali che gli sono di supporto deve rispondere, pure sotto il profilo della violazione del divieto del neminem laedere, lo Stato e non già il Comune (Cass. 4 gennaio 1994, n. 13).
3. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 840 e 2043 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la motivazione inesistente circa un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente il comune doveva solidalmente con l'appaltatore rispondere dei danni che esso aveva provocato con l'esecuzione di lavori pericolosi, quali appunto erano gli scavi, anche se gli stessi erano stati appaltati.
4. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2050 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché la motivazione inesistente circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. Ritiene la ricorrente che i giudici di merito hanno omesso di considerare che tutte le volte che si versa in ipotesi di danni da attività pericolose, quali appunto erano gli scavi, l'onere della prova grava sull'appaltatore e sul committente, per cui nella fattispecie non incombeva ad essa attrice fornire la prova della responsabilità dei convenuti, ma a questi di essere esenti da responsabilità.
5. Ritiene questa Corte che, essendo i motivi strettamente,connessi, essi vanno esaminati congiuntamente. Essi sono in parte inammissibili ed in parte infondati.
Quanto all'assunta pericolosità degli scavi e la prospettazione della domanda come rientrante nel paradigma di cui all'art. 2050 c.c., va osservato che la censura è inammissibile.
Infatti la responsabilità per fatto illecito prevista dalla norma generale dell'art. 2043 c.c. e quella per esercizio di attività pericolosa, di cui all'art. 2050 dello stesso codice hanno presupposti in parte differenti: pertanto, qualora il danneggiato faccia valere il primo tipo di responsabilità, il giudice di merito non può ravvisare d'ufficio l'altro, ne' lo stesso danneggiato può dedurne per la prima volta l'esistenza nel giudizio di cassazione, importando la necessità di nuove indagini di fatto (Cass. 23.11.1998, n. 12088).
5.2. Per giurisprudenza, costante il principio dell'autosufficienza del ricorso per Cassazione impone al ricorrente di indicare tutte le circostanze e tutti gli elementi con incidenza causale sulla controversia, il cui controllo deve avvenire sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative 23 aprile 1999, n. 4070). Ritiene questa Corte che detto principio dell'autosufficienza del ricorso trovi applicazione anche allorché il ricorrente per Cassazione lamenti un'omessa pronuncia relativa ad una domanda o ad un'eccezione, per cui egli ha l'onere di indicare in quale atto detta domanda o eccezione è stata posta, al fine di permettere la valutazione della ritualità e tempestività della stessa e quindi della decisività della questione, offrendo il riferimento all'atto del processo dal quale risulti la domanda o l'eccezione (cfr. per ipotesi similari, Cass. 24 marzo 1999, n. 2773; Cass. 20.3.1999, n. 2618; Cass. 29 settembre 1998, n. 9711). In mancanza la censura si risolve in un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, che mira ad assicurare che detto atto consenta, senza il sussidio di altre fonti, l'immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere, costituendo il principio dell'autosufficienza del ricorso un particolare atteggiarsi del disposto normativo della specificità dei motivi di impugnazione(art. 366 n. 4 e 342, 1 c. c.p.c.).
È vero che il vizio di omessa pronuncia, in quanto incidente sulla sentenza pronunziata dal giudicà del gravame, è deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. e, risolvendosi nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto è, il pronunciato (art. 112 stesso codice), integra un error in procedendo, in relazione al quale la S.C. è anche giudice del fatto ed ha il potere dovere di esaminare direttamente gli atti di causa e, in particolare, le istanze e le deduzioni delle parti (Cass. 25 settembre 1996, n. 8468; Cass. 10 gennaio 1996, n. 103).
Sennonché, fermo questo potere-dovere di riesame degli atti processuali, la parte ricorrente ha sempre l'onere di indicare "dove" dette istanze e deduzioni vadano esaminate;
non va infatti confuso il dovere di "riesame del fatto processuale" con quello della "ricerca dello stesso", salvo che non si tratti. di "fatti" rilevabili d'ufficio (ed il vizio di omessa pronuncia, non può essere rilevato d'ufficio, Cass. 21.8.1985, n. 4451). Proprio perché la parte chiede il riesame del "fatto processuale", tra gli elementi individuanti e caratterizzanti lo stesso (come per ogni altro "fatto") vi sono anche quelli dell'atto e del tempo in cui esso è stato posto in essere, con la conseguenza che l'omessa indicazione di detti elementi comporta la genericità del motivo, sotto il profilo della mancanza di autosufficienza del ricorso.
5.3 Nella fattispecie la ricorrente non indica in quale atto ed in quale momento processuale ha proposto la domanda di risarcimento del danno per attività pericolosa ex art. 2050 c.c., oltre (o in luogo di) quella nei confronti del Comune a norma dell'art. 2043 c.c.. 6.1 Peraltro la pericolosità dell'attività e quindi la responsabilità conseguente a norma dell'art. 2050 c.c., ovvero la responsabilità del proprietario per danni a terzi cagionati nel corso di esecuzione di scavi nella sua proprietà, di cui all'art. 840 c.c., non modificano i principi in tema di responsabilità
dell'appaltatore per i danni cagionati durante l'esecuzione dell'opera, anche se è necessario compiere attività in concreto pericolose ovvero eseguire scavi.
In altri termini, se l'attività pericolosa o gli scavi sono compiuti durante l'esecuzione di un contratto di appalto, non per ciò solo ne risponde anche il committente.
6.2 A tal proposito va osservato che, in tema di appalto di opere pubbliche, i limiti. dell'autonomia dell'appaltatore, derivanti dalla obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, nonché dalla intensa e continua ingerenza dell'amministrazione appaltante, non fanno venir meno il dovere dell'appaltatore medesimo di prendere tutte le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi, ne' il dovere di controllare gli atti attraverso i quali si esplica detta ingerenza, contestando, sotto il profilo amministrativo o tecnico quelli che potrebbero comportare una sua responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti o per i danni arrecati a terzi. Ne consegue che anche per detto appalto trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell'appaltatore, che vedono costui, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi a questa aggiungere quella dell'amministrazione solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione (Cass. 20 agosto 1999, n. 8802; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12449; Cass.27 agosto 1996, n. 7862). Nella fattispecie, con accertamento in fatto incensurabile in questa sede, il giudice di merito ha ritenuto che non si vertesse in quest'ultima ipotesi.
7. Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2049 c.c.. Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata non ha ritenuto la sussistenza della responsabilità del Comune a norma dell'art. 2049 c.c., essendo pacifico che le previsioni progettuali, redatte dal progettista e direttore dei lavori del Comune, erano del tutto erronee, in quanto in fase di esecuzione fu riscontrata una situazione diversa da quella progettuale;
che era pacifico che l'impresa appaltatrice era una mera esecutrice di ordini;
che il Comune non si adoperò per eliminare le cause dei danni;
che i macroscopici errori progettuali erano riferibili al Comune;
che erroneamente la corte di merito ha ritenuto non pertinenti la relazione geologica effettuata su incarico dell'appaltatore OR nonché la consulenza tecnica effettuata in altro giudizio. Infine ritiene la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata non ha ritenuto la culpa in eligendo del Comune nella scelta del progettista e dell'appaltatore e la culpa in vigilando.
8.1 Ritiene questa Corte che il motivo è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza del ricorso e di specificità dei motivi.
Infatti la ricorrente dà per fatti pacifici l'erroneità della progettazione ed il fatto che l'appaltatore fosse un mero esecutore degli ordini del direttore dei lavori senza indicare in quale atto processuale tanto risulterebbe dato per pacifico.
La sentenza impugnata, anzi, specificamente rileva che "l'appellante, dopo aver fatto riserva di produrre documenti e prove orali, si è limitata a presentare, in sede di precisazione delle conclusioni, alcuni documenti e copie di articoli di giornali, dai quali non è dato dedurre alcun elemento concreto a sostegno dell'appello". In particolare la sentenza impugnata ha osservato che non vi erano prove sul fatto che l'appaltatore fosse un nudus minister e che il progetto fosse insufficiente o inidoneo, mentre era una mera affermazione che l'impresa OR fosse inidonea;
che la relazione di consulenza d'ufficio eseguita in altro giudizio riguardava altra domanda ed altro immobile;
che la relazione geologica prodotta era precedente ai lavori di sbancamento e che non rilevava ai fini del presente giudizio.
La ricorrente, pur contestando l'assunto della sentenza impugnata, non indica quale fosse il contenuto specifico di detta relazione geologica e della consulenza espletata in diverso giudizio, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso e di specificità dei motivi di ricorso, al fine di permettere a questa Corte di valutare la decisività di questa documentazione, che invece la sentenza impugnata ha ritenuto non pertinente.
8.2 Egualmente generica è la doglianza con cui la ricorrente lamenta che non è stata rilevata la culpa in eligendo ed in vigilando del comune, non indicandò quali fossero gli elementi probatori su cui la stessa si fondava e che il giudice di appello aveva omesso di esaminare.
9. In definitiva il ricorso va rigettato.
Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 12 Aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 31 luglio 2002