Sentenza 11 ottobre 2006
Massime • 1
Integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, poiché in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva; né il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Evasione, arresti domiciliari, allontanamento ingiustificatoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 1 ottobre 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/2006, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Gian Giulio - Presidente - del 11/10/2006
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1254
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 15508/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO LO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza 20 gennaio 2005 n. 123 della Corte d'appello di Firenze;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MANNINO S. F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle attenuanti generiche e per il rigetto del ricorso nel resto.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 19 febbraio 2004 n. 60 il Tribunale di Firenze - Pontassieve dichiarava LO BA colpevole del reato previsto dall'art. 385 c.p., commesso dal 2 febbraio 2004, e lo condannava alla pena di sei mesi di reclusione.
Avverso la predetta sentenza l'imputato proponeva appello, chiedendo di essere assolto perché la sua detenzione al momento dell'evasione era illegittima e il fatto perciò non integrava il reato contestato;
in subordine, chiedeva il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 385 c.p., comma 4, e di quelle dell'art. 62 bis c.p. e, in ogni caso, una riduzione della pena.
Con sentenza del 20 gennaio 2005 n. 123 la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado concedeva l'attenuante dell'art. 385 c.p., comma 4, e riduceva la pena a due mesi e venti giorni di reclusione.
Avverso tale sentenza il ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione del vincolo nascente dal pronunciamento, non sottoposto a impugnazione e illegittimamente disapplicato dalla Corte d'appello, del Giudice dell'esecuzione, il quale si era pronunciato sullo status detentionis dell'imputato, dichiarando non esecutivo il titolo custodiale giacché il BA doveva considerarsi, all'atto dell'irrevocabilità della sentenza, a piede libero in quanto la pregressa carcerazione era stata giudicata illegittima in seguito all'annullamento della suprema Corte con sentenza del 13 gennaio 2004, per cui il titolo esecutivo doveva considerarsi illegittimamente emesso con la conseguente non configurabilità del reato di evasione;
2. violazione dell'art. 385 c.p., perché la Corte di Cassazione aveva annullato senza rinvio prima della contestata evasione l'ordinanza revocatoria della precedente, che dichiarava perenta la custodia per decorrenza dei termini di fase, sicché, a prescindere da un formale provvedimento del giudice, era esclusa la configurabilità del reato di evasione, dovendosi ritenere illegittimo l'ordine di carcerazione della Procura della Repubblica di Firenze emesso il 14 gennaio 2003, illegittimo perché in violazione dell'art. 656 c.p.p., in quanto l'imputato era a piede libero in seguito alla scarcerazione ordinata dalla Corte di Cassazione con la sentenza citata;
3. omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., richiesta con il terzo motivo d'appello.
I primi due motivi del ricorso sono infondati.
Non è dubbio che l'imputato sia stato rimesso in libertà con la sentenza della Corte di Cassazione 13 gennaio 2004, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame con cui era stato rigettato il suo appello avverso l'ordinanza del G.i.p. 17 febbraio 2003, di revoca della scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare disposta il 15 febbraio dello stesso anno. Tuttavia, il successivo 15 gennaio 2004 era intervenuto l'ordine del P.M. di esecuzione della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Firenze 13 ottobre 2003, divenuta irrevocabile il 3 novembre 2003, il quale, in applicazione dell'art. 656 c.p.p., comma 10, aveva ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione, disponendo che il BA restasse in stato di detenzione domiciliare fino alla decisione del tribunale di sorveglianza competente. A tale fattispecie si applica la regola per cui integra il reato di evasione la condotta di colui che si allontani ingiustificatamente dal luogo degli arresti domiciliari dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna a una pena detentiva di durata superiore al periodo di custodia cautelare sofferto, atteso che in tale situazione l'agente non può considerarsi formalmente libero sino alla notificazione dell'ordine di esecuzione della pena definitiva, dovendosi considerare l'imputato agli arresti domiciliari in stato di custodia cautelare e non potendosi equiparare detto regime, attese le rilevanti restrizioni che pur comporta alla libertà del soggetto che vi è sottoposto, equiparato allo stato di libertà; ne' il passaggio in giudicato della sentenza è previsto fra le cause di estinzione delle misure cautelari di cui agli artt. 300 e 303 c.p.p. (Cass., Sez. 6^, 3 luglio 2000 n. 7685, ric. P.G. in proc. Martinotti U.;
Sez. 6^, 17 febbraio 2003 n. 17317, ric. P.G. in proc. Di Bella;
Sez. 6^, 22 marzo 2005 n. 14250, ric. Tomasello. P.M.; Sez. 6^, 14 gennaio 2005, ric. Romani). È invece fondato il terzo motivo.
La sentenza impugnata ha dato atto in premessa della richiesta subordinata, formulata nei motivi d'appello, di concessione delle attenuanti generiche, ma non ha poi provveduto in merito. Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata per l'omessa pronuncia sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze perché vi provveda.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle attenuanti generiche e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo giudizio sul punto. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2007