Sentenza 20 agosto 1999
Massime • 2
L'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 contiene una previsione che è diretta a porre un rimedio contro le conseguenze dannose della cosiddetta espropriazione di valore larvata, in ogni caso in cui, dall'esecuzione materiale dell'opera pubblica non illecita, derivi alla proprietà privata un pregiudizio tale da ridurne il valore uso o di scambio.
In tema di appalto di opere pubbliche, i limiti dell'autonomia dell'appaltatore, derivanti dalla obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, nonché dalla intensa e continua ingerenza dell'amministrazione appaltante, non fanno venir meno il dovere dell'appaltatore medesimo di prendere tutte le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi, ne' il dovere di controllare gli atti attraverso i quali si esplica detta ingerenza, contestando, sotto il profilo amministrativo o tecnico, quelli che potrebbero comportare una sua responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti o per i danni arrecati a terzi. Ne consegue che anche per detto appalto trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell'appaltatore, che vedono costui, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi a questa aggiungere quella dell'amministrazione solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione.
Commentari • 2
- 1. La responsabilità del committente e dell’appaltatore per i danni a terzi negli appalti privati e pubbliciAccesso limitatoLeonardo Del Vecchio · https://www.altalex.com/ · 24 novembre 2024
- 2. Responsabilità per danni a terzi nell'appalto di opere pubblicheAccesso limitatoDomenico Chinello · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/08/1999, n. 8802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8802 |
| Data del deposito : | 20 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. AR SPADONE - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI CITTADELLA, in persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CONFALONIERI N.5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo difende unitamente all'avvocato SERGIO DEL PRA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IMPRESA LI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, FE LI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 290, presso lo studio dell'avvocato MARCO SPADARO, che lo difende unitamente all'avvocato ALFREDO TESSAROLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
RO AR, RO AN;
- intimati -
e sul 2 ricorso n. 00141/97 proposto da:
RO AN, RO AR, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TRIPOLI 38, presso lo studio dell'avvocato P. BOMBACI, difesi dall'avvocato GIUSEPPE CULTRERA, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
COMUNE DI CITTADELLA, LI SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 712/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 4/6/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato LUIGI MANZI, difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi e alla memoria;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Paolo DETTORI che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14 ottobre 1985 i fratelli AR e IA OT esponevano di essere comproprietari di un immobile sito in comune di DE, confinante con altro di proprietà del Comune che l'aveva ristrutturato per adibirlo a sede della locale Pretura.
Deducevano, quindi, che secondo la delibera comunale, la ristrutturazione sarebbe dovuta avvenire con la conservazione dei muri esterni preesistenti e lasciando inalterato il volume complessivo, nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche mentre il fabbricato, una volta ultimato, presentava un corpo di fabbrica aggiunto con sopraelevazione ed un conseguente aumento della cubatura complessiva;
inoltre, era stata ridotta la distanza tra i predetti immobili. Nel dedurre ulteriormente che in relazione a tale nuova costruzione avevano subito danni sia per lesioni verificatesi nel loro fabbricato a causa degli scavi effettuati dall'impresa appaltatrice del Comune e per la costruzione degli interrati in aderenza, sia per la violazione delle norme urbanistiche, a causa della minor luminosità del loro immobile che era, altresì, rimasto soggetto a veduta da parte del nuovo corpo di fabbrica, convenivano il Comune di DE dinanzi al Tribunale di Padova per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.
Il convenuto si costituiva e concludeva per il rigetto della domanda sostenendo la piena legittimità dell'opera eseguita. Interveniva volontariamente in causa la soc. IZ r.l. appaltatrice dei suindicati lavori, e s'associava alle difese svolte dal Comune.
Il Tribunale, con sentenza 5 marzo - 16 maggio 1991 rigettava la domanda di risarcimento danni per le lesioni subite dal fabbricato degli attori, osservando che la responsabilità del Comune era configurabile solo ex art. 2049 c.c. e solo nel caso in cui il danno fosse stato prodotto dall'appaltatore in esecuzione di direttive o di progetti del committente. Tale circostanza non era stata dimostrata dai OT.
Accoglieva, invece, la domanda di risarcimento danni derivante dalla violazione di norme edilizie e condannava il Comune a pagare agli attori la somma di lire 46.374.000, rilevando che l'edificio era stato non solo ristrutturato ma anche sopraelevato in spregio delle disposizioni sulle distanze previste dal D.M. 2 aprile 1968, n.1444. Avverso detta decisione proponevano appello i OT, invocandone la riforma e sostenendo che erroneamente i primi giudici avevano rigettato la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2049 c.c. ed avevano liquidato i rimanenti danni nella somma sopra detta mentre, in realtà, essi ammontavano a lire 48.853.830, per effetto di un corretto conteggio della rivalutazione monetaria. Il Comune si costituiva anche nel giudizio d'impugnazione, chiedendo la reiezione del gravame e proponendo appello incidentale per il rigetto del capo di domanda accolto in primo grado. Chiedeva anche l'autorizzazione alla chiamata in causa della soc. IZ, nei confronti della quale intendeva rinnovare la richiesta di garanzia. Disposta l'integrazione del contraddittorio, la società IZ si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità della chiamata in giudizio in quanto non si verteva in ipotesi di litisconsorzio necessario. La Corte d'appello di Venezia con sentenza 12.3-4.6.96, dichiarata "l'inammissibilità dell'integrazione del contraddittorio" nei confronti della soc. IZ, accoglieva l'appello principale dei OT, condannando il Comune a pagare l'ulteriore somma di lire 46.653.725 per il capo di domanda relativo al risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite dal fabbricato degli attori, osservando che il Comune doveva rispondere anche delle lesioni riscontrate sul fabbricato dei OT ex artt. 2043 c.c. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Comune di DE sulla base di tre motivi.
Resistono con distinti controricorsi la SRL IZ e i fratelli OT;
questi ultimi hanno proposto a loro volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un'unica censura. MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso principale avanzata dalla controricorrente IZ per nullità della procura del ricorrente per violazione degli artt. 83, 365 e 372 cpc non avendo la deducente specificato in alcun modo le ragioni della propria doglianza.
Va del pari rigettata l'eccezione di inammissibilità dello stesso ricorso proposta dai OT sul rilievo della inesistenza (e della conseguente insuscettibilità di sanatoria) della notifica di tale atto ad essi controricorrenti presso lo studio in Venezia dell'avv.to Garella il quale, nel giudizio di appello, era soltanto domiciliatario (ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934) dei due procuratori costituiti avv. G. Cutrera e dr. proc. E. Cutrera. Richiama a tal proposito il Collegio, in generale, la giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre Cass. n. 616/76) secondo cui la nullità della notificazione della citazione per inosservanza delle disposizioni relative alla persona cui deve essere consegnata la copia e del luogo in cui deve essere eseguita non può essere inquadrata nello schema dell'inesistenza dell'atto ed è quindi sanabile "ex tunc" con la costituzione del convenuto. Ed, in particolare, è insegnamento costante che la sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo, che si realizza, con effetto "ex tunc", normalmente con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, deve ritenersi verificata nel giudizio di legittimità, nel quale manca la costituzione delle parti, in tutti i casi in cui, come nella specie, il destinatario dell'atto ha potuto regolarmente svolgere la propria attività difensiva con il controricorso (v. Cass. n. 4177/79, n. 3678/81). Ciò posto, con il primo motivo del ricorso principale si denunzia violazione ed errata applicazione dell'art. 2043 cc. Erroneamente la Corte veneta aveva ritenuto la responsabilità del Comune ex art. 2043 cc., in quanto i rilevati danni erano esclusivamente attribuibili all'appaltatrice soc. IZ che aveva eseguito l'intervento di ristrutturazione.
Una responsabilità del committente, nella specie neppure ipotizzata, avrebbe potuto infatti ravvisarsi, ad avviso del ricorrente, soltanto ove il comportamento dannoso fosse stato riferibile a previsioni o preordinazioni erronee o difettose del progetto da costui predisposto.
La doglianza va accolta.
Nel ritenere fondato il motivo di appello con il quale i consorti OT avevano lamentato che il giudice di prime cure aveva rigettato la loro domanda diretta ad ottenere la condanna del Comune a risarcire i danni loro cagionati dall'esecuzione dei lavori oggetto di causa in base all'assunto che essi non avevano dimostrato che tali danni erano stati prodotti dall'appaltatore in esecuzione di direttive o di un progetto dell'appaltante, ha richiamato la Corte del merito una sentenza di questa Corte di legittimità (Cass.n. 2988/89) secondo la quale il proprietario che fa eseguire delle opere sul suo fondo risponde direttamente, a termini dell'art. 2043 cc, del danno che a causa di esse sia derivato al fondo confinante,
anche se l'esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, giacché la colpa dell'appaltatore darebbe luogo ad una responsabilità dello stesso verso i terzi, che si aggiunge, ma non elimina o diminuisce quella del proprietario.
Senonché, così opinando, il giudice d'appello ha del tutto trascurato la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, che più si attaglia al caso di specie trattandosi di appalto di opera pubblica, secondo cui in tale tipo di appalto i limiti dell'autonomia dell'appaltatore, derivanti dall'obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, nonché dalla intensa e continua ingerenza dell'amministrazione appaltante, non fanno venir meno il dovere dell'appaltatore medesimo di prendere tutte le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi, ne' il dovere di controllare gli atti attraverso i quali si esplica detta ingerenza, contestando sotto il profilo amministrativo o tecnico, quelli che potrebbero comportare una sua responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti o per i danni arrecati a terzi, tal che anche per detto appalto trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell'appaltatore, che vedono costui, di regola, l'unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi a questa aggiungere quella dell'amministrazione solo quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite da essa committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo quando abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione (v. Cass. n. 1346/91, n. 11063/91, n. 2328/93, n. 616/95, n. 5007/96, n. 7862/96 n. 1284/97, n. 10652/97, n. 11566/97, n. 12449/97). Di tali principi la Corte veneziana non ha tenuto alcun conto trascurando di verificare, con approfondita e meditata indagine, se le direttive impartite dall'amministrazione abbiano nella specie rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, oppure se l'esplicazione di quest'ultima avesse tale sufficiente autonomia nei termini di cui sopra, da escludere o da far ritenere soltanto concorrente la responsabilità dell'amministrazione medesima. La sentenza impugnata va pertanto sul punto cassata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia che definirà il punto in questione sulla base dei principi testè enunciati. Con il secondo mezzo dello stesso ricorso si deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 9 del D.M.
2.4.68 n. 1444. Ad avviso del ricorrente i giudici del merito avevano anche errato nel ritenere l'illegittimità dell'intervento edilizio motivando che esso era stato eseguito su di un immobile ubicato nel centro storico del Comune, ove, secondo il Piano Regolatore Generale all'epoca vigente, erano consentiti lavori di risanamento conservativo o di ristrutturazione, purché le distanze tra edifici non fossero inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, secondo quanto previsto dall'art. 9 del citato decreto.
Invece, ad avviso del ricorrente, l'intervento urbanistico era stato regolarmente eseguito nel rispetto della normativa all'epoca vigente, in quanto, con delibera del Consiglio Comunale (n. 227 del 3 luglio 1981) era stato approvato il progetto esecutivo di edificazione della Pretura in variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 1 della legge 1/78. La costruzione dell'opera era quindi avvenuta nel pieno rispetto della normativa vigente e nessuna ragione di danno potevano invocare i OT.
In ogni caso, rileva il Comune di DE, la Corte territoriale aveva errato anche nella determinazione del danno asseritamente subito dalle controparti giacché esso doveva, se mai, essere valutato in base al disposto dell'art. 46 della L. n. 2359/1865 che prevede il diritto ad un semplice indennizzo per il danno permanente derivante dalla perdita o dalla diminuzione di un diritto, e quindi ritenuto inesistente, vertendosi nella specie nella lamentata perdita da parte dei proprietari di soleggiamento, luminosità e panoramicità del loro immobile.
Le censure non hanno pregio.
Ha affermato la Corte territoriale che palese era l'illegittimità del progettato intervento poiché questo era stato eseguito su un immobile ubicato nel centro storico del Comune di DE, ove, secondo il P.R.G. all'epoca vigente, in deroga alle norme sulle distane tra edifici, erano consentiti soltanto lavori di risanamento conservativo o di ristrutturazione, purché le distanze tra edifici non fossero inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, come aveva evidenziato il ctu ing. Luciano Bentivegna. Ad avviso di quel giudice, l'intervento effettuato dall'attuale ricorrente sull'edificio in discorso, non essendosi limitato alla mera ristrutturazione per aver comportato anche la "sopraelevazione con relativo aumento della cubatura" non poteva assolutamente essere realizzato, in quanto l'anzidetta disposizione del P.R.G. non era stata modificata dalla delibera comunale del 3 luglio 1981 n. 227, poiché la Giunta regionale del Veneto, con decreto n. 1451 del 7 novembre 1983 nell'approvarla, opportunamente aveva precisato che era approvata la variante allo strumento urbanistico del Comune di DE (con riguardo all'area interessata dall'intervento) da "Zona A1 centro storico interno alle mura a Zona A1 centro storico interno alle mura con consentito insediamento di uffici pubblici". In sostanza, restando detta area sempre in centro storico, la suindicata sopraelevazione era stata illegittimamente eseguita, a nulla rilevando che l'esecuzione dell'opera fosse stata autorizzata dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici di Venezia e da altre autorità (Pretore, Procuratore Generale della Repubblica etc.......) che, ovviamente, non erano competenti a variare il P.R.G..
Ebbene, come ognun vede, tali considerazioni, condotte nell'ambito della corretta applicazione delle norme e degli strumenti urbanistici all'epoca vigenti, costituiscono accertamento di merito in ordine alla illegittimità dell'eseguita opera pubblica, non solo completo ed esauriente, ma altresì sorretto da motivazione congrua e non contraddittoria, immune da vizi logici e come tale insindacabile nell'attuale sede.
E del pari incensurabile si appalesa la statuita inapplicabilità al caso di specie dell'art. 46 della legge 2359/1865 essendo tale norma diretta a porre un rimedio contro le conseguenze dannose della c.d. espropriazione di valore larvata, in ogni caso in cui, dalla esecuzione materiale della opera pubblica NON ILLECITA, derivi alla proprietà privata un pregiudizio tale da ridurne il valore di uso o di scambio (v. Cass. n. 6837/86, n. 2366/88, n. 778/93). Con il terzo motivo si deduce, infine, violazione e falsa applicazione dell'art. 331 cpc. La Corte veneta aveva errato nel ritenere che l'appello proposto dai OT si riferiva a sentenza emessa in causa scindibile, onde esso Comune avrebbe dovuto provvedere alla notifica dell'impugnazione all'impresa appaltatrice - nei confronti della quale aveva svolto, in primo grado, domanda di garanzia - nei termini perentori, inutilmente decorsi, a norma dell'art. 332.
In realtà, nella specie, si era trattato di fattispecie di litisconsorzio necessario di carattere processuale, in quanto l'impresa appaltatrice era intervenuta in primo grado ed avrebbe dovuto necessariamente partecipare al giudizio di appello in applicazione del disposto di cui all'art. 331 cpc. La doglianza non appar meritevole di accoglimento.
Ha opportunamente richiamato in proposito il giudice del gravame di merito la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Cass. n. 7127/94) secondo cui la norma dell'art. 343 comma 1 cpc, in virtù della quale l'appello incidentale si propone nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, nella prima udienza o in quelle previste dagli artt. 331 e 332 - senza che sia necessaria, quindi, la notifica dell'atto d'impugnazione - è applicabile all'appello incidentale rivolto contro l'appellante principale o contro altra parte già costituita o che si costituisca prima del decorso dei termini d'impugnazione, ma non quando l'appello incidentale sia proposto nei confronti di parti non presenti nel giudizio di secondo grado. In tal caso, se l'impugnazione ha per oggetto una sentenza pronunciata in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti, il giudice deve assegnare all'appellante incidentale (che abbia tempestivamente proposto l'impugnazione con la comparsa o in udienza, nei confronti dell'appellante principale) il termine per integrare il contraddittorio nei confronti degli avversi litisconsorti necessari, a norma dell'art. 331 cpc;
se invece l'impugnazione ha per oggetto una sentenza resa in cause scindibili l'appellante incidentale deve provvedere alla notifica dell'impugnazione nei termini di cui agli artt. 325 o 327 cpc. Ciò premesso altrettanto correttamente quel giudice ha ritenuto che tale ultima ipotesi ricorresse nella fattispecie sottoposta al suo esame giacché la domanda di garanzia proposta dall'attuale ricorrente nei confronti della SRL IZ, intervenuta volontariamente nel giudizio per risarcimento danni promosso dai consorti OT nei confronti del Comune di DE, non aveva introdotto in causa un unico rapporto processuale inscindibile tra le predette tre parti, ma una pluralità di rapporti autonomi - l'uno tra i OT ed il Comune e l'altro tra quest'ultimo e la menzionata società - i quali restavano tali anche nelle successive fasi processuali, con la conseguente inapplicabilità del citato art. 331 (cfr. Cass. n. 5747/95). Passando ora all'esame del ricorso incidentale, nell'unico motivo i ricorrenti deducono che, nel disattendere il rilievo da essi esposto secondo cui il giudice di primo grado avrebbe dovuto rivalutare il danno sulla base degli indici Istat, la Corte veneta aveva affermato che il giudice non era tenuto a rivalutare il danno in base a tali indici, in quanto tale obbligo sussiste solo per i crediti di lavoro.
E rilevando che la Corte del merito non aveva indicato un criterio sostitutivo di rivalutazione, chiedono i OT che questa Corte voglia indicare, all'eventuale giudice del rinvio, che la rivalutazione deve avvenire secondo gli indici ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati o sulla base di diversi criteri ritenuti di giustizia.
La censura non ha pregio.
Invero anche sul punto il giudice di appello si è richiamato al noto insegnamento di questa Corte Suprema secondo cui, nella determinazione del coefficiente di svalutazione monetaria in tema di liquidazione del danno da fatto illecito, il giudice, con valutazione costituente apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, può avvalersi di nozioni di comune esperienza ed ha la facoltà, non l'obbligo, di riferirsi ai coefficienti ISTAT (tra le altre Cass. n. 2216/87). Alla stregua delle svolte argomentazioni, rigettati il secondo ed il terzo motivo del ricorso principale, nonché il ricorso incidentale, in accoglimento del primo motivo del ricorso principale, cassa sul punto l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo ed il terzo, nonché il ricorso incidentale, cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e invia la causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra Sezione della Corte d'appello di Venezia.