Cass. civ., sez. II, sentenza 20/08/1999, n. 8802
CASS
Sentenza 20 agosto 1999

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L'art. 46 della legge n. 2359 del 1865 contiene una previsione che è diretta a porre un rimedio contro le conseguenze dannose della cosiddetta espropriazione di valore larvata, in ogni caso in cui, dall'esecuzione materiale dell'opera pubblica non illecita, derivi alla proprietà privata un pregiudizio tale da ridurne il valore uso o di scambio.

In tema di appalto di opere pubbliche, i limiti dell'autonomia dell'appaltatore, derivanti dalla obbligatorietà della nomina del direttore dei lavori, nonché dalla intensa e continua ingerenza dell'amministrazione appaltante, non fanno venir meno il dovere dell'appaltatore medesimo di prendere tutte le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi, ne' il dovere di controllare gli atti attraverso i quali si esplica detta ingerenza, contestando, sotto il profilo amministrativo o tecnico, quelli che potrebbero comportare una sua responsabilità per inadempimento degli obblighi assunti o per i danni arrecati a terzi. Ne consegue che anche per detto appalto trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell'appaltatore, che vedono costui, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione dell'opera, potendosi a questa aggiungere quella dell'amministrazione solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall'amministrazione committente, mentre una responsabilità esclusiva di quest'ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l'attività dell'appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione.

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  • 1La responsabilità del committente e dell’appaltatore per i danni a terzi negli appalti privati e pubbliciAccesso limitato
    Leonardo Del Vecchio · https://www.altalex.com/ · 24 novembre 2024

  • 2Responsabilità per danni a terzi nell'appalto di opere pubblicheAccesso limitato
    Domenico Chinello · https://www.altalex.com/ · 29 luglio 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 20/08/1999, n. 8802
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8802
Data del deposito : 20 agosto 1999

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