Sentenza 25 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/10/2002, n. 15054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15054 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2002 |
Testo completo
R.G.N. 5865/00 15054/02 Ud. 22/4/02 Cron. 35243 IN OME DEL POPOLO ITALIANO 3904 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. SEZIONE PRIMA CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE composta dai signori: UFFICIO COPIE Richiesta ØRE dott. Angelo GRIECO presidente dal Sig. per diritu 310 dott. Gianmarco CAPPUCCIO consigliere dott. Ugo VITRONE consigliere dott. Donato PLENTEDA consigliere MARZIALE cons. relatoredott. US ha pronunciato la seguente: Assegno circolare/Ammortamento/ Pagamento durante il termine per SENTENZA l'opposizione/Garanzia fideiussoria/ Effetti sul ricorso proposto da: FO AR e AR IS OS, entrambi quali assegnatari dei diritti ed oneri spettanti alla PO & AR Soci S.r.l. e il primo anche personalmente, elettivamente domiciliati in Roma, Via del Ciclismo n. 14, presso l'avv. US Dante, che li NCELLERIA rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO CENTRALE DELLE BANCE POPOLARI ITALIANE S.p.a., US AL 1 947 2002 in persona del presidente, elettivamente domiciliato in Roma, Via Corvisieri n. 46, presso l'avv. Domenico Cavaliere, che con l'avv. Marcello Adornato la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
PL - CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.p.a.; - intimata - avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano n. 382/99 del 5 febbraio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2002 dal relatore cons. dott. US AL;
Uditi, per i ricorrenti, l'avv. Dante, per l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane, l'avv. Adornato , per la PL - Casse di Risparmio delle Provincie Lombarde, l'avv. Guidi, con procura speciale;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Vincenzo Maccarone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1 Con atto notificato il 24 agosto 1990, la PL - Cassa di- US AL 2 Risparmio delle Provincie Lombarde s.p.a. (d'ora innanzi, PL) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunziato nei suoi confronti il precedente 11 luglio dal Presidente del Tribunale di Milano su ricorso dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane s.p.a. (d'ora innanzi, Istituto) per la complessiva somma capitale di L. 110.000.000, corrispondente all'importo di cinque assegni circolari emessi il 15 febbraio 1990 dalla Banca IC MA (d'ora innanzi Banca emittente) all'ordine del signor NA Hauner, per delega e in rappresentanza dell'Istituto, ai sensi dell'art. 85, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1756. Deduceva la PL: che, con ricorso depositato il 13 marzo 1990, la società PO - & AR, Soci s.r.l. (d'ora innanzi, Società) aveva chiesto al Presidente del Tribunale di Milano l'ammortamento degli assegni sopra indicati, precisando: a) che tali titoli, recanti sul retro girata in suo favore e clausola di non trasferibilità, le erano stati spediti il 20 febbraio 2000 a mezzo raccomandata e non le erano ancora pervenuti;
b) che da informazioni assunte presso la Banca emittente aveva appreso che, nei giorni precedenti, il cassiere era stato raggiunto da una telefonata con richiesta di conferma della regolarità di emissione degli assegni in US AL 3 questione;
c) che vi era quindi la certezza che essi fossero stati sottratti e che, per tale motivo, il 9 marzo, aveva sporto denunzia di furto aggravato contro ignoti;
che, ottenuto l'ammortamento, la Società aveva chiesto all'Istituto, il successivo 14 marzo, il rimborso del controvalore dei titoli ai sensi dell'art. 2018 c.c., mediante accredito del relativo importo presso essa opponente;
che l'accredito era stato effettuato il 22 marzo previo rilascio, da parte sua, di una dichiarazione di manleva dell'Istituto "da ogni responsabilità, danno o pregiudizio che in dipendenza del pagamento degli assegni" fossero ad esso derivati "per qualsiasi motivo"; che in tale occasione essa si era dichiarata altresì disponibile "a riconoscere" il "controvalore" dei titoli, qualora fossero risultati "negoziati", "nei limiti di validità e ...degli importi" in essi indicati;
che la Società aveva rilasciato, a sua volta, una corrispondente dichiarazione di manleva in suo favore, sostituita, a partire dal 4 aprile 1990, da una fideiussione del dott. OL AR;
che il 23 aprile 2000 l'Istituto le aveva chiesto il rimborso della somma accreditata, significando che i titoli, previa abrasione US AL н della clausola di "non trasferibilità", erano stati negoziati da terzi presso la COMIT - Agenzia di Roma Tuscolana;
che non aveva ritenuto di aderire a tale richiesta. Tanto premesso, l'opponente assumeva che la pretesa azionata nei suoi confronti era totalmente infondata, sia perché fin dal 12 marzo 2000 era stata inoltrata all'Istituto la denuncia di smarrimento dei titoli con la richiesta del loro blocco immediato, sia perché il loro pagamento era stato effettuato a persona non legittimata da una serie regolare e continua di girate (in quanto sul retro figurava quale girataria la società "PO & AR, Soci s.r.l.", la cui denominazione non coincideva con quella "PO e AR s.r.l." del successivo girante) ed era comunque avvenuto dopo la notifica del decreto di ammortamento, contro il quale nessuna opposizione era stata presentata. La PL chiedeva altresì di essere autorizzata a chiamare in garanzia, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., sia la Società che il signor OL AR, il quale era successivamente evocato in separato giudizio.
1.1 L'Istituto chiedeva rigetto dell'opposizione, deducendo: a) che i titoli erano stati negoziati dalla COMIT già il 27 e il 28 febbraio 2000 e, quindi, prima che ne fosse denunziata la US AL 5 14 scomparsa;
b) che la lettera di manleva era stata formulata in termini tali da esonerarlo da ogni rischio derivante dalla circolazione dei titoli;
c) che le lievi difformità rilevate nelle denominazioni riportate sul retro dei titoli non erano idonee a compromettere la sussistenza del requisito della continuità delle girate.
1.2 La Società e il AR, la cui causa era riunita a quella di opposizione al decreto ingiuntivo, resistevano alle domande proposte nei loro confronti deducendo che il pagamento dei titoli da parte dell'Istituto era stato illegittimo e chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio la COMIT.
1.3 Il Tribunale, con sentenza del 26 gennaio 1995, rigettata la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della COMIT, respingeva l'opposizione proposta dalla PL, sul rilievo che la dichiarazione di "manleva" garantiva l'Istituto "da qualsiasi danno" derivato "da una precedente negoziazione" dei titoli, ma condannava la Società e il AR, in solido tra loro, a rivalere la PL delle somme che, in caso di soccombenza, sarebbe stata tenuta a versare all'Istituto. 2 La Società e il AR proponevano appello, censurando la sentenza di primo grado: a) per non aver disposto la revoca del US AL th decreto ingiuntivo, in considerazione del fatto che gli assegni erano stati negoziati dalla COMIT con persona non legittimata da una serie continua di girate e che in relazione a tale ipotesi la dichiarazione di manleva rilasciata dalla PL era inoperante;
b) per non aver conseguentemente riconosciuto l'inoperatività delle garanzie fideiussorie da essi rilasciate in favore della PL;
c) per non aver disposto la chiamata in garanzia della COMIT. La chiamata in giudizio della COMIT era comunque reiterata dagli appellanti principali, che chiedevano in quella sede anche la condanna dell'Istituto a rivalerli, con interessi e rivalutazione, delle somme corrisposte alla PL. -2.1 La PL proponeva a sua volta appello incidentale, in relazione al mancato accertamento dell'illegittimità del pagamento degli assegni;
chiedeva inoltre, in subordine, per l'ipotesi di conferma della sentenza impugnata, che fosse espressamente affermata la validità della garanzia prestata dal AR.
2.2 L'Istituto chiedeva il rigetto di entrambi i gravami. Quindi, la Corte territoriale cosi provvedeva: dichiarava non censurabile, perché rimessa ad un suo apprezzamento discrezionale, la mancata autorizzazione alla chiamata in garanzia da parte del giudice di primo grado e US AL plu inammissibile la reiterazione di tale richiesta formulata in quella sede;
rigettava l'appello principale sul duplice rilievo: che la dichiarazione di manleva, rilasciata dalla PL, era stata formulata in termini tali da porre a carico della medesima tutti i rischi derivanti dalla negoziazione e dalla conseguente estinzione dei titoli, anche se "irregolari"; che, comunque, il comportamento della COMIT, nella loro negoziazione, era stato conforme alla usuale diligenza del banchiere. Anche l'appello incidentale della PL era conseguentemente rigettato, con condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di giudizio. Le spese di giudizio tra le altre parti venivano compensate. 3 Il AR e la signora MA SA PO, nella qualità di assegnatari della Società e il primo anche in proprio, hanno chiesto la cassazione di tale sentenza con tre motivi di ricorso. L'Istituto si è opposto all'accoglimento del gravame, al pari della PL, che tuttavia non ha depositato controricorso, ma si è limitata ad intervenire nella discussione. US I ricorrenti e l'Istituto hanno depositato memorie illustrative. Considerato in diritto 4 - La sentenza impugnata poggia sulla duplice considerazione: che la dichiarazione di "manleva" rilasciata dalla PL era - così ampia da comportare, per la mallevadrice, l'obbligo di rifondere l'importo degli assegni anche quando la loro negoziazione fosse stata "irregolare"; che nella negoziazione di tali titoli, il comportamento della COMIT era stato comunque immune da negligenze. 4.1 - Alla prima di tali conclusioni la Corte territoriale, è approdata dopo aver posto in rilievo: che le parti erano consapevoli che gli assegni, originariamente - muniti di "clausola di non trasferibilità" non erano mai pervenuti, perché presumibilmente sottratti, alla legittima girataria (la Società), e che, pertanto, la loro eventuale negoziazione, dai cui pregiudizi l'Istituto intendeva essere garantito, non poteva che essere stata "irregolare"; che, in particolare, l'Istituto aveva fatto presente alla PL di essere in ritardo nella "lavorazione" dei titoli di circa 20/25 giorni e che, quindi, era ben possibile che nel frattempo essi US AL 9 Не fossero pervenuti nella disponibilità di terzi;
che, ciò non di meno, la PL aveva insistito per il rilascio della garanzia, impegnandosi, a tenere indenne l'Istituto "da ogni responsabilità, danno o pregiudizio" che fosse derivato dal pagamento degli assegni, assumendo altresì l'obbligo di versarne il controvalore qualora i titoli fossero risultati già negoziati. 4.2 - L'altra affermazione poggia sulla considerazione: che le alterazioni successivamente rilevate sugli assegni non erano, al momento della loro negazione, avvenuta molto tempo prima della denunzia della loro sottrazione, facilmente rilevabili, a occhio nudo, neppure dall'occhio esperto di un cassiere di banca;
che la lieve difformità tra la denominazione usata per identificare il giratario e quella relativa al girante era trascurabile e tale, da non indurre incertezza, sulla riferibilità di entrambe ad uno stesso soggetto. Con il primo motivo di gravame, i ricorrenti denunziando 5 • violazione e falsa applicazione degli artt. 1366, in relazione agli artt 1175 e 1375 c.c., degli artt. 1325 e 1418 dello stesso codice, nonché vizio di motivazione censurano la sentenza impugnata, US Marz 10 deducendo che la Corte territoriale, aveva ritenuto la dichiarazione di "manleva" rilasciata dalla PL in favore dell'Istituto operante anche nell'ipotesi in cui il pagamento dei titoli fosse stato effettuato con "negligenza", e quindi irritualmente, a persona diversa dall'avente diritto, senza considerare: che, così decidendo, veniva attribuito alla parte beneficiaria un vantaggio ingiusto, perché fonte di squilibrio contrattuale, incompatibile con i principi di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dei contratti e comunque estraneo alle previsioni contrattuali;
che la dichiarazione "manleva", così interpretata, sarebbe stata comunque nulla, poiché lascerebbe alla mera discrezione del beneficiario della garanzia la scelta tra il comportarsi secundum legem, astenendosi dal pagare i titoli dopo la notifica del decreto di ammortamento, ovvero contra legem, omettendo di adottare le cautele prescritte dall'ordinamento giuridico. Ed assumendo, inoltre: che la Corte territoriale aveva omesso di considerare e di valutare, nonostante l'esplicita richiesta, l'eccezione di nullità della dichiarazione di manleva;
US 11 н che, anche a voler ravvisare nella sentenza impugnata una (implicita) pronuncia di rigetto di tali richieste, tale pronuncia sarebbe comunque viziata perché del tutto immotivata. La seconda deduzione è chiaramente inammissibile, essendo 5.1 - stata formulata per la prima volta nella (seconda) memoria di replica della fase d'appello e, quindi, tardivamente. Pertanto la Corte non aveva alcun dovere di provvedere e deve quindi escludersi che la sentenza impugnata, non pronunciandosi esplicitamente su tale richiesta, sia incorsa nel vizio di omessa pronuncia o per altro verso (e sempre che si ravvisino in essa gli estremi di un'implicita statuizione di rigetto) che sia affetta da vizio di motivazione (Cass. 3 aprile 1987, n. 3234; 2 febbraio 2001, n. 1503; 28 novembre 2001, n. 15065). Sotto l'altro profilo la censura è da ritenersi assorbita, a seguito del mancato accoglimento del secondo e del terzo motivo, con i quali si assume che la negoziazione dei titoli sarebbe stata irregolare per le ragioni che saranno tra breve indicate (v. infra, §§ 6, 7). E' evidente, infatti, che se la sentenza impugnata (che ha ritenuto tale negoziazione pienamente legittima) resta ferma, l'eventuale ricorrenza della prospettata violazione dell'art. 1366 c.c. rimarrebbe US AL 12 ди priva di ogni incidenza causale sulla decisione adottata. 6 Il secondo motivo con il quale i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto legittimamente effettuato il pagamento degli assegni pur in presenza della incompletezza (mancanza del prenome) di una delle firme di girata (quella relativa alla "PO e AR, s.r.l.) - è inammissibile, essendo stata tale doglianza formulata per la prima volta in questa sede. -7 Resta il terzo motivo, con il quale i ricorrenti denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 115, 116 c.p.c., nonché vizio di motivazione censurano la sentenza impugnata per aver affermato, in contrasto con le conclusioni del C.T.U. e con quanto riferito dal legale rappresentante dell'Istituto, che le abrasioni sul titolo (riguardanti la clausola di "non trasferibilità") non erano rilevabili, al momento della negoziazione, secondo l'ordinaria diligenza del banchiere. La doglianza, come si è anticipato (retro, § 5.1), è infondata. La Corte territoriale è pervenuta alla conclusione che gli assegni furono negoziati dalla COMIT "in condizioni di normale diligenza, pur con riferimento a quella professionale dei cassieri e dei funzionari di banca" muovendo dalla duplice premessa: che la negoziazione avvenne "molto tempo prima della denuncia US AL 13 thH di furto", effettuata, come si è già detto, il 9 marzo 1990 (retro, § 1); che le contraffazioni, non rilevabili al momento della negoziazione anche dagli occhi esperti di un banchiere, si erano "maggiormente evidenziate con il trascorrere del tempo". Queste affermazioni non sono contestate dai ricorrenti. Ed è allora evidente: quanto alle dichiarazioni del legale rappresentante dell'Istituto (il quale, stando a quel che si afferma nel ricorso, avrebbe testualmente dichiarato "solo in data 23 aprile 1990 venne riscontrata l'irregolarità degli assegni"), che tale dichiarazione, contrariamente a quel che si assume nel ricorso, non contraddice le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, dal momento che si trattava di dichiarazione riferita ad una data posteriore di circa due mesi rispetto a quella presa in considerazione dalla Corte territoriale e che in tale intervallo temporale il grado di rilevabilità della contraffazione si era modificato;
quanto alle conclusioni del C.T.U., che la deduzione è assolutamente generica (nel ricorso ci si limita ad affermare che la consulenza "era ...pervenuta a conclusioni del tutto US AL 14 th diverse", affermando la "rilevabilità, sia pur parAL, delle alterazioni"), essendo completamente omessa l'indicazione degli elementi per rendere possibile in questa sede, e sulla base delle sole deduzioni contenute nel ricorso, il controllo della decisività dei punti controversi e della congruità della decisione impugnata (Cass. 13 aprile 2000, n. 4759; 4 marzo 2000, n. 2446; 30 ottobre 1998, n. 10897); indicazione tanto più necessaria, in quanto gli argomenti ai quali la Corte territoriale ha fatto ricorso per giustificare la decisione adottata non sono stati specificamente contestati e che in essa è contenuto un inciso ("come si desume dall'esame degli assegni e dalla relazione del C.T.U.") il quale lascia intendere che, a giudizio della stessa Corte, vi sarebbe una sostanAL coincidenza tra le proprie conclusioni e quelle del consulente. Il ricorso, pertanto, non essere accolto neppure in parte.
8 - Ricorrono, a giudizio della Corte, giusti motivi di compensazione delle spese di questa ulteriore fase di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso, in Roma, nell'udienza del 22 aprile 2002. US AL 15 R.G. 5865/200 Половним Il Presidente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Mile. Prima e Caleta Deposit 25 01T. 2002 US AL 29.5865/2000 ту ши might ELLIERE IL Andrea Bianchi 1095 128.11 41,32 4565 170,43 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in dato.G!U 2003 Serie 4 of 21586 €170,43vonala C.. (euro CENSOSETTANTA (43) ervizi 16 - -