CASS
Sentenza 3 maggio 2023
Sentenza 3 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/05/2023, n. 18279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18279 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: UL NU AN nato il [...] AC AN RU nato il [...] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso ledendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 18279 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7/2/2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna a carico di CU IO AN e EA AN MI per il reato di furto pluriaggravato in concorso (artt. 110, 624, 625,comma 1, n, 2 e 5 cod. pen.). Gli imputati era ritenuti responsabili nelle due sentenze conformi di mento di essersi impossessati di varia merce del valore di euro 1624,57 presso un supermercato;
fatto commesso il 24/4/2017 in Campoformido. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gi, imputati, a mezzo del comune difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att, cod, proc. pen.) I) Con il primo motivo di ricorso la difesa ha eccepito il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per l'imputato EA AN MI. II) Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del vincolo della continuazione tra i reati di furto che avevano formato oggetto di tre precedenti sentenze di condanne a carico di entrambi gli imputati e quello per cui si procede, 3. il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di doglianza, formulato nell'interesse di EA AN MI., si osserva come la decisione assunta dai giudici di merito sia conforme al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità citata in motivazione, da estendersi al caso in esame per le ragioni di seguito indicate. La difesa ha chiesto alla Corte di appello di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale essendo stato EA AN MI estradato dalla Confederazione Elvetica su richiesta dell'A.G. italiana in forza di un M.A.E. relativo ad un provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone in data 22/10/2019, provvedimento che non aveva riguardato il reato oggetto del presente procedimento. In tale procedura il ricorrente non aveva rinunciato al principio di specialità. La Corte di merito ha correttamente osservato che, nel caso che occupa, trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, quando l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado, si deve escludere che ricorra l'ipotesi dell'improcedibilità [cfr. Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233797 - 01 così massimata:"P principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estrad(zione non opera quando non sussistano, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinché si configuri la condizione di procedibilità per la quale é impedito l'esercizio dell'azione penale e il giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata richiesta o concessa. Ne consegue che, qualora l'azione penale sia stata esercitata per i fatti diversi (e sia stata anche pronunciata sentenza di condanna in primo grado) prima dell'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali, la condizione di procedibilità non opera, mentre ex art. 7'21 cod. proc. pen. non potrà essere eseguita una misura cautelare o la sentenza definitiva fino a quando non sia ottenuta l'estradizione suppletiva"; principio ribadito da Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 08/02/2017, Cekini, Rv. 269006 - 02, così massimata:"Th tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione consente la prosecuzione del giudizio, nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l'estradizione dall'estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva"]. In motivazione si è precisato che il M.A.E attivo fu emesso dall'A.G. italiana in data 15/7/2020 ed eseguito in Svizzera il 5/10/2020. L'imputato, sottoposto ad interrogatorio in data 7/10/2020, dichiarò di non rinunciare al principio di specialità. Il procedimento di estradizione, dunque, è stato avviato dopo la pronuncia di 71/ condanna primo gracb, intervenuta in data 4 novembre 2019. da! Tribunale di Udine. Non si individuano ragioni per discostarsi dall'orientamento richiamato, essendo esso sostenuto da una solida e convincente interpretazione sistematica. Al riguardo nella motivazione della pronuncia da ultimo citata (Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 08/02/2017, Cekini, Rv. 269006 - 02), si è precisato:"quando l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna all'esito del giudizio di primo grado, si è più volte escluso, sia pure con soluzioni differenti, che debba essere pronunciata sentenza di improcedibilità. In particolare, secondo una decisíone, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistono, al momento dell'esercizio dell'azione penale per li fatto diverso, i presupposti per la configurabilità della condizione di (im)procedibilità, sicché il difetto dell'estradizione suppletiva precluderà solo, ex art. 721 cod. proc. pen., l'esecuzione della misura cautelare o della sentenza definitiva;
ciò perché «essendo l'estradizione una condizione di procedibilità„ le condizioni che ne costituiscono il presupposto debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l'azione penale» (Sez. 1, n, 8831 del 28/02/2006„ Capolongo„ Rv. 233797). Secondo altra decisione, invece, quando il giudizio sia approdato nella fase dibattimentale, il principio di specialità in questione opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio, atteggiandosi come condizione di prose guibilità dell'azione penale, con la conseguenza che, se l'estradizione per altri reati sia intervenuta nelle more del giudizio di appello ed il giudice di secondo grado abbia pronunciato sentenza, dovrà essere annullata senza rinvio solo tale decisione, e non anche quella emessa in primo grado, con trasmissione degli atti al giudice di appello perché eventualmente si provveda alla richiesta di estradizione suppletiva (Sez. 6, n. 932 del 09/10/2009, dep. 2010, Zagami, Rv. 245932). 2.3. Ad avviso del Collegio, deve essere accolta la soluzione della proseguibilità del giudizio quando, al momento della estradizione in Italia per altri reati, sia stata già pronunciata sentenza di condanna. La tesi della preclusione alla prosecuzione del giudizio non solo si pone in contrasto con i! consolidato orientamento della giurisprudenza delle sezioni unite, che configura la violazione del principio di specialità come causa di improcedibilità (in questo senso, con ricchezza di argomenti, non solo Sez. Li, Ferrarese, cit., ma, ancor più decisamente, Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, Rv. 238953). Detta soluzione interpretativa, infatti, prospettando la formulazione di una domanda di estradizione suppletiva nelle more del processo, implica la configurabilità di una ipotesi di sospensione di quest'ultimo mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 14, comma 1, lett. a), della Convenzione europea di estradizione, con esiti dipendenti da valutazioni di Autorità diverse dall'Autorità giudiziaria, che può presentare qualche distonia rispetto ai principio indicato dall'art. 50, comma 3, cod. proc pen. secondo cui «l'esercizio 4 dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge». Inoltre, la possibilità di una celebrazione dei processo pur in assenza dell'estradizione suppietiva è prevista proprio dall'art. 14 cit., che, al comma 2, prevede espressamente la possibilità del «ricorso al procedimento contumaciale» al fine «di una interruzione della prescrizione», e, quindi, l'ammissibilità di un procedimento di cognizione nei confronti della persona estradata per altri reati anche in riferimento a fatti ulteriori commessi anteriormente alla consegna. Il riferimento all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, d'altro canto, evidenzia l'inammissibilità di un'applicazione rigorosa del principio secondo cui la violazione del principio di specialità integra una causa di improcedibilità: tale opzione, infatti, si porrebbe in contrasto con lo scopo dichiarato dall'art. 14 della Convenzione di consentire «una interruzione della prescrizione», addirittura privando di efficacia un atto interruttivo validamente compiuto, quale la sentenza di condanna legittimamente emessa M primo grado, posto che, a norma dell'art. 345, commi 1 e 2, cod. proc. peri., alla sentenza che dichiara la mancanza di una condizione di punibilità può solo seguire una riproposizione ex novo dell'azione penale". 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati. La sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, in cui è stato chiarito che il solo elemento della vicinanza temporale dei fatti per i quali è invocato il vincolo della continuazione, in assenza di altri e più significativi indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, riconoscimento del beneficio. La Corte di merito ( nel beneficio, non può essere ritenuta sufficiente la vicinanza temporale dei fatti„ ha precisato come i furti successivamente compiuti siano stati commessi in concorso con altre persone e con modalità diverse. Ha quindi ritenuto, con argomentare logico, sede, &r .e- non .— -là. ci Li fitenevià-np ai commettere il furto ai danni del supermercato "Lidi", oggetto di contestazione nell'ambito della presente procedura, avessero già ideato e programmato, almeno nelle linee essenziali, di commettere gli ulteriori furti che erano seguiti. Ha pure sottolineato che gli imputati, nel commettere I furto ai danni del supermercato "Lidi", avevano agito in concorso con NC LE OD, la quale era stata arrestata in flagranza di reato. Tutto ciò aveva comportato la necessità di una riorganizzazione dell'attività delinquenziale successivatcon ricerca di modalità d!verse e nuovi complici. non legittima il rammentare che, ai fini della concessione del non censurabile in questa sia sostenibile che VA e CU nel momento in cui 5 La giustificazione è rispettosa dei principi espressi in questa sede (cfr., ex multis, Sez. 1, n, 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615: "In tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali"). 4. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore da! 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. TI nella ipotesi di reati per i quali la legge abbla introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 ; TI, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto dei d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità ; l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). 5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent: n. 186 del 13/6/2000). 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente /
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
udito il Pubblico Ministero persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso ledendo Penale Sent. Sez. 4 Num. 18279 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 23/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7/2/2022, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia di condanna a carico di CU IO AN e EA AN MI per il reato di furto pluriaggravato in concorso (artt. 110, 624, 625,comma 1, n, 2 e 5 cod. pen.). Gli imputati era ritenuti responsabili nelle due sentenze conformi di mento di essersi impossessati di varia merce del valore di euro 1624,57 presso un supermercato;
fatto commesso il 24/4/2017 in Campoformido. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gi, imputati, a mezzo del comune difensore, che ha articolato i seguenti motivi di doglianza (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att, cod, proc. pen.) I) Con il primo motivo di ricorso la difesa ha eccepito il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla omessa declaratoria di improcedibilità dell'azione penale per l'imputato EA AN MI. II) Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata applicazione del vincolo della continuazione tra i reati di furto che avevano formato oggetto di tre precedenti sentenze di condanne a carico di entrambi gli imputati e quello per cui si procede, 3. il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibile. 2. Quanto al primo motivo di doglianza, formulato nell'interesse di EA AN MI., si osserva come la decisione assunta dai giudici di merito sia conforme al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità citata in motivazione, da estendersi al caso in esame per le ragioni di seguito indicate. La difesa ha chiesto alla Corte di appello di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale essendo stato EA AN MI estradato dalla Confederazione Elvetica su richiesta dell'A.G. italiana in forza di un M.A.E. relativo ad un provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone in data 22/10/2019, provvedimento che non aveva riguardato il reato oggetto del presente procedimento. In tale procedura il ricorrente non aveva rinunciato al principio di specialità. La Corte di merito ha correttamente osservato che, nel caso che occupa, trova applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, quando l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna emessa all'esito del giudizio di primo grado, si deve escludere che ricorra l'ipotesi dell'improcedibilità [cfr. Sez. 1, n. 8831 del 28/02/2006, Capolongo, Rv. 233797 - 01 così massimata:"P principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estrad(zione non opera quando non sussistano, al momento dell'esercizio dell'azione penale per il fatto diverso, i presupposti affinché si configuri la condizione di procedibilità per la quale é impedito l'esercizio dell'azione penale e il giudizio per tutti i fatti commessi anteriormente all'estradizione e per i quali l'estradizione non sia stata richiesta o concessa. Ne consegue che, qualora l'azione penale sia stata esercitata per i fatti diversi (e sia stata anche pronunciata sentenza di condanna in primo grado) prima dell'arresto dell'imputato all'estero per fini estradizionali, la condizione di procedibilità non opera, mentre ex art. 7'21 cod. proc. pen. non potrà essere eseguita una misura cautelare o la sentenza definitiva fino a quando non sia ottenuta l'estradizione suppletiva"; principio ribadito da Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 08/02/2017, Cekini, Rv. 269006 - 02, così massimata:"Th tema di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione consente la prosecuzione del giudizio, nei confronti di persona estradata per reati diversi, qualora l'estradizione dall'estero intervenga dopo che sia stata pronunciata sentenza di condanna non irrevocabile, ferma restando l'ineseguibilità della pena irrogata fino alla concessione dell'estradizione suppletiva"]. In motivazione si è precisato che il M.A.E attivo fu emesso dall'A.G. italiana in data 15/7/2020 ed eseguito in Svizzera il 5/10/2020. L'imputato, sottoposto ad interrogatorio in data 7/10/2020, dichiarò di non rinunciare al principio di specialità. Il procedimento di estradizione, dunque, è stato avviato dopo la pronuncia di 71/ condanna primo gracb, intervenuta in data 4 novembre 2019. da! Tribunale di Udine. Non si individuano ragioni per discostarsi dall'orientamento richiamato, essendo esso sostenuto da una solida e convincente interpretazione sistematica. Al riguardo nella motivazione della pronuncia da ultimo citata (Sez. 6, n. 5816 del 15/12/2016, dep. 08/02/2017, Cekini, Rv. 269006 - 02), si è precisato:"quando l'estradizione per altri reati sia intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di condanna all'esito del giudizio di primo grado, si è più volte escluso, sia pure con soluzioni differenti, che debba essere pronunciata sentenza di improcedibilità. In particolare, secondo una decisíone, il principio di specialità previsto dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione non opera quando non sussistono, al momento dell'esercizio dell'azione penale per li fatto diverso, i presupposti per la configurabilità della condizione di (im)procedibilità, sicché il difetto dell'estradizione suppletiva precluderà solo, ex art. 721 cod. proc. pen., l'esecuzione della misura cautelare o della sentenza definitiva;
ciò perché «essendo l'estradizione una condizione di procedibilità„ le condizioni che ne costituiscono il presupposto debbono sussistere al momento in cui viene esercitata l'azione penale» (Sez. 1, n, 8831 del 28/02/2006„ Capolongo„ Rv. 233797). Secondo altra decisione, invece, quando il giudizio sia approdato nella fase dibattimentale, il principio di specialità in questione opera come preclusione alla prosecuzione del giudizio, atteggiandosi come condizione di prose guibilità dell'azione penale, con la conseguenza che, se l'estradizione per altri reati sia intervenuta nelle more del giudizio di appello ed il giudice di secondo grado abbia pronunciato sentenza, dovrà essere annullata senza rinvio solo tale decisione, e non anche quella emessa in primo grado, con trasmissione degli atti al giudice di appello perché eventualmente si provveda alla richiesta di estradizione suppletiva (Sez. 6, n. 932 del 09/10/2009, dep. 2010, Zagami, Rv. 245932). 2.3. Ad avviso del Collegio, deve essere accolta la soluzione della proseguibilità del giudizio quando, al momento della estradizione in Italia per altri reati, sia stata già pronunciata sentenza di condanna. La tesi della preclusione alla prosecuzione del giudizio non solo si pone in contrasto con i! consolidato orientamento della giurisprudenza delle sezioni unite, che configura la violazione del principio di specialità come causa di improcedibilità (in questo senso, con ricchezza di argomenti, non solo Sez. Li, Ferrarese, cit., ma, ancor più decisamente, Sez. U, n. 11971 del 29/11/2007, dep. 2008, Pazienza, Rv. 238953). Detta soluzione interpretativa, infatti, prospettando la formulazione di una domanda di estradizione suppletiva nelle more del processo, implica la configurabilità di una ipotesi di sospensione di quest'ultimo mediante un'interpretazione estensiva dell'art. 14, comma 1, lett. a), della Convenzione europea di estradizione, con esiti dipendenti da valutazioni di Autorità diverse dall'Autorità giudiziaria, che può presentare qualche distonia rispetto ai principio indicato dall'art. 50, comma 3, cod. proc pen. secondo cui «l'esercizio 4 dell'azione penale può essere sospeso o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge». Inoltre, la possibilità di una celebrazione dei processo pur in assenza dell'estradizione suppietiva è prevista proprio dall'art. 14 cit., che, al comma 2, prevede espressamente la possibilità del «ricorso al procedimento contumaciale» al fine «di una interruzione della prescrizione», e, quindi, l'ammissibilità di un procedimento di cognizione nei confronti della persona estradata per altri reati anche in riferimento a fatti ulteriori commessi anteriormente alla consegna. Il riferimento all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, d'altro canto, evidenzia l'inammissibilità di un'applicazione rigorosa del principio secondo cui la violazione del principio di specialità integra una causa di improcedibilità: tale opzione, infatti, si porrebbe in contrasto con lo scopo dichiarato dall'art. 14 della Convenzione di consentire «una interruzione della prescrizione», addirittura privando di efficacia un atto interruttivo validamente compiuto, quale la sentenza di condanna legittimamente emessa M primo grado, posto che, a norma dell'art. 345, commi 1 e 2, cod. proc. peri., alla sentenza che dichiara la mancanza di una condizione di punibilità può solo seguire una riproposizione ex novo dell'azione penale". 3. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di entrambi gli imputati. La sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo, in cui è stato chiarito che il solo elemento della vicinanza temporale dei fatti per i quali è invocato il vincolo della continuazione, in assenza di altri e più significativi indici sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, riconoscimento del beneficio. La Corte di merito ( nel beneficio, non può essere ritenuta sufficiente la vicinanza temporale dei fatti„ ha precisato come i furti successivamente compiuti siano stati commessi in concorso con altre persone e con modalità diverse. Ha quindi ritenuto, con argomentare logico, sede, &r .e- non .— -là. ci Li fitenevià-np ai commettere il furto ai danni del supermercato "Lidi", oggetto di contestazione nell'ambito della presente procedura, avessero già ideato e programmato, almeno nelle linee essenziali, di commettere gli ulteriori furti che erano seguiti. Ha pure sottolineato che gli imputati, nel commettere I furto ai danni del supermercato "Lidi", avevano agito in concorso con NC LE OD, la quale era stata arrestata in flagranza di reato. Tutto ciò aveva comportato la necessità di una riorganizzazione dell'attività delinquenziale successivatcon ricerca di modalità d!verse e nuovi complici. non legittima il rammentare che, ai fini della concessione del non censurabile in questa sia sostenibile che VA e CU nel momento in cui 5 La giustificazione è rispettosa dei principi espressi in questa sede (cfr., ex multis, Sez. 1, n, 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615: "In tema di applicazione della continuazione, l'identità del disegno criminoso, che caratterizza l'istituto disciplinato dall'art. 81, comma secondo, cod. pen., postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali"). 4. La declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della procedibilità a querela del furto contestato, previsto dall'art. 625, comma 3, cod. pen., come introdotto dall'art. 2 lett. i) d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150, in vigore da! 30 dicembre 2022 per effetto della proroga disposta dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 Si estendono, invero, al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. TI nella ipotesi di reati per i quali la legge abbla introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 ; TI, Rv. 273551 - 01, la quale, in relazione ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto dei d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, ha così stabilito:"In tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36 ed ai giudizi pendenti in sede di legittimità ; l'inammissibilità del ricorso esclude che debba darsi alla persona offesa l'avviso previsto dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto per l'eventuale esercizio del diritto di querela"). 5. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen., al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent: n. 186 del 13/6/2000). 6
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso il 23 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente /