Sentenza 23 settembre 2008
Massime • 1
Rientrano, tra le memorie scritte che le parti e i difensori possono presentare al giudice in ogni stato e grado del procedimento, i pareri di carattere professionale in ordine ai fatti di causa, quand'anche non provenienti dal difensore nominato.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/09/2008, n. 3500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3500 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 23/09/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1992
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 40427/200
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Busto Arsizio;
avverso la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio 28 maggio 2007 n. 427, con la quale:
SI IO, nato il [...] a [...] e AN LD, nato il [...] a [...] prosciolti dal reato previsto dagli artt. 110 e 323 c.p., commesso in Busto Arsizio il 3 aprile 2002.
Letta la memoria difensiva pervenuta il 10 settembre 2008;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. IO FRATICELLI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 28 maggio 2007 n. 427 il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio proscioglieva IO NG IN e TE LD perché il fatto non sussiste dal reato previsto dagli artt.110 e 323 c.p., secondo l'imputazione commesso in Busto Arsizio il 3
aprile 2002 concorrendo, nella loro qualità di assessori della giunta comunale di Busto Arsizio, in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24, comma 3 e L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 6, mod.
dalla L. n. 127 del 1997, art. 6 e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 109, nell'approvazione della Delib. 3 aprile 2002, n. 354 con la quale, richiamata la precedente Delib. 10 maggio 2000, n. 464 era stata attribuita a OL NT, PP SO e EL LU, dirigenti del Comune di Busto Arsizio, una cd. indennità di area non dovuta perché non prevista da alcuna norma, ne' dal CCNL in vigore ed anzi espressamente esclusa dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art.24, comma 3, integrata dell'importo mensile di Euro 516,46 per tredici mensilità con effetto retroattivo dal 1 gennaio 2001 fino all'ammontare di Euro 1549,38 per ciascun dirigente, procurando loro intenzionalmente un ingiusto vantaggio patrimoniale. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza o erronea applicazione degli artt. 121, 220 e 233 c.p.p., art. 419 c.p.p., comma 2 e art. 421 c.p.p., comma 3 in relazione all'ordinanza emessa dal G.u.p. all'udienza del 3 gennaio 2007, con la quale si è autorizzata la difesa dei coimputati TO, LB, FI e NA, i quali hanno poi optato per il giudizio abbreviato, a produrre un parere relativo alla legittimità dell'indennità di area a firma dell'avv. Ercole Romano, cui nessun imputato ha affidato la propria difesa e che è perciò persona estranea al processo;
2. inosservanza o erronea applicazione dell'art. 323 c.p. in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 e L. n. 142 del 1990, art. 51, comma 6 perché il G.u.p. sulla scorta del parere citato ha compiuto un'operazione preliminare di omologazione all'indennità di posizione dell'indennità di area, che, lungi dal potere essere assimilata alla prima, già prevista nei valori massimi consentiti in favore dei tre consiglieri comunali interessati, costituiva una voce di retribuzione atipica, non prevista da alcuna norma, legislativa o contrattuale;
3. mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione. L'impugnazione è infondata.
L'art. 121 c.p.p., comma 1 consente alle parti e ai difensori di presentare al giudice in ogni stato e grado del procedimento memorie scritte, senza richiedere un contenuto formale e, quindi, con l'unico obiettivo di illustrare le proprie ragioni, per cui la presentazione di un parere di carattere professionale in ordine ai fatti di causa, sia pure non proveniente da uno dei difensori nominati ma funzionale per la difesa dell'imputato, deve ritenersi legittima;
ne' la sottoscrizione di un avvocato non difensore potrebbe dar luogo a un'ipotesi di nullità, non prevista da alcuna norma, e neppure di mera irregolarità, incompatibile allo schema libero della memoria. E il fatto che il giudice ne tenga conto è un effetto naturale della memoria e della rilevanza di fatto delle questioni in essa trattate. Il primo motivo di ricorso appare quindi destituito di fondamento. Il secondo motivo si articola sua una duplice censura, riguardante in primo luogo l'applicabilità al caso di specie dell'art. 27 C.C.N.L. 23 dicembre 1999 e, in particolare, del quinto comma, come fonte contrattuale integrativa del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24; e, secondariamente, l'impossibilità di assimilare all'indennità di posizione, già prevista nei valori massimi consentiti a favore dei tre dirigenti comunali, la cd. indennità di area, che costituiva una voce di retribuzione atipica in quanto non prevista da alcuna norma legislativa o contrattuale.
In ordine alla prima censura si osserva che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, RT. 24, comma 3, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, statuisce per il personale con la qualifica di dirigente il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico, nel senso che la remunerazione di tutte le funzioni e dei compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal decreto stesso nonché di qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso la quale prestano servizio o su designazione della stessa è costituita dal trattamento economico determinato, ai sensi dei due commi precedenti dello stesso articolo.
Nel primo dei due commi richiamati si detta la norma generale per cui la retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. E al fine della determinazione di tale trattamento si prescrive:
a) la graduazione delle funzioni e responsabilità, definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti;
b) l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
La L. 8 giugno 1990, n. 142, concernente l'ordinamento delle autonomie locali, all'art. 51, in materia di organizzazione degli uffici e del personale, prevede espressamente al comma 8 che lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti degli enti locali è disciplinato con accordi collettivi nazionali di durata triennale resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica, ferma restando la riserva di legge per la disciplina degli elementi costitutivi del rapporto di pubblico impiego.
Tale trattamento, nelle sue componenti strutturali del trattamento economico fondamentale e accessorio, è stato individuato dall'art. 33 del Contratto collettivo del Comparto Regioni ed autonomie locali 10 aprile 1996 nello stipendio tabellare, nell'indennità integrativa speciale, nella retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, nonché nella retribuzione di posizione e nella retribuzione di risultato, rispondenti alla regola, stabilita nel D.Lgs. n. 165 del 2001, cit., art. 24, comma 1, che il trattamento economico accessorio sia ricollegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione ed ai relativi importi. Devono pertanto ritenersi richiamati dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, art. 24 e dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 51 e, quindi,
integranti la disciplina del trattamento economico previsto per la funzione dirigenziale, l'art. 27 C.C.N.L. 23 dicembre 1999, riprodotto nei successivi contratti del 12 febbraio 2002 e del 22 febbraio 2006, che detta le norme pattiziamente introdotte in ordine alla retribuzione di posizione (ed a quella di risultato). E, in particolare, il secondo e il quinto comma del predetto articolo, il primo dei quali - in attuazione della regola per cui gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità interne ed esterne - definisce i valori annui lordi per tredici mensilità da un minimo di L. 17 milioni a un massimo di L. 82 milioni, mentre il secondo specifica che i comuni e le camere di commercio con strutture organizzative complesse approvate dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nel primo. Pertanto la prima censura mossa, sia pure sotto forma di dubbio, dal P.M. in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'art. 27 cit. non può ritenersi fondata.
Quanto alla seconda censura, occorre premettere che nel sistema del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 24 per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello generale il principio dell'onnicomprensività del trattamento economico non è attuato con la prescrizione del carattere tassativo degli elementi della retribuzione accessoria, bensì mediante la configurazione di essi come indennità pertinenti alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità (indennità di posizione) e agli obiettivi fissati dagli organi dell'ente (indennità di risultato), in modo che ogni voce retributiva, per quanto atipica, dev'essere riferita alle predette indennità ed è soggetta ai limiti quantitativi per esse stabiliti. Tali indennità, in quanto correlate a parametri di riferimento di carattere generale e funzionale, vengono ad assumere la funzione di categorie, alle quali dev'essere perciò riportata qualsiasi voce retributiva non tipicamente prevista.
Nel sistema così delineato si inquadra l'indennità di direzione di aree funzionali, ricollegata alla norma della L. 8 giugno 1990, n.142, art. 51, comma 5 ai parametri da questa posti con riferimento alle responsabilità del dirigente connesse con il rispettivo incarico e ai risultati da lui ottenuti e in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi dell'ente da lui diretti. L'indennità si qualifica rispetto alla disposizione dell'art. 27, comma 5 C.C.N.L. 23 dicembre 1999, che consente ai comuni con strutture organizzative complesse, approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, i quali dispongano delle relative risorse, di superare il valore massimo della retribuzione di posizione indicato nel comma 2, medesimo art.. Di conseguenza, la mera atipicità della voce retributiva accessoria appare inidonea a sostenere l'imputazione di abuso d'ufficio contestato, e l'errore di diritto denunciato dal P.M. nel secondo motivo di ricorso risulta perciò insussistente - così come il relativo vizio di motivazione dedotto con il terzo motivo - anche sotto il profilo prospettato di illegittimità della delibera per effetto della saturazione dell'indennità di posizione in conseguenza della presunta inapplicabilità dell'art. 27 C.C.N.L. 1990 cit., comma 5.
All'insussistenza dell'elemento oggettivo dell'abuso contestato si aggiunge, quanto all'elemento oggettivo, il rilievo che l'impugnazione, formulata genericamente, non tiene conto, ai fini dell'accertamento dell'intenzionalità del dolo, della circostanza che la delibera incriminata costituisce il rinnovo della precedente n. 464 del 10 maggio 2000. Pertanto il ricorso non può essere accolto.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2009