Sentenza 22 gennaio 2001
Massime • 1
Il provvedimento con il quale un collegio arbitrale (nella specie, per arbitrato rituale) dichiari "non luogo a provvedere" rilevando la decorrenza del termine prefissato per il deposito del lodo a causa dalla totale inerzia delle parti non si limita ad evidenziare il mero decorso del termine per il deposito del lodo, ma contiene, in realtà, una valutazione sostanziale dei termini della lite, sia pure di segno negativo, con la conseguenza che la competenza a conoscere della relativa controversia non può ritenersi attribuita, in via successiva ed automatica, al giudice ordinario, poiché, diversamente opinando, alla parte intenzionata a sottrarsi all'operatività della clausola compromissoria sarebbe sufficiente promuovere il giudizio arbitrale per rimanere, poi, del tutto inerte in ordine alla determinazione della domanda ed alla formulazione delle prove (onde precludere al collegio arbitrale la possibilità di decidere), realizzando, così, il proprio intento di devolvere la controversia al giudice ordinario. Ne consegue che l'esaurimento del potere decisorio del collegio arbitrale in ordine alla definizione della lite deve, in tal caso, ritenersi preclusivo di ogni possibilità di trasferire la controversia dinanzi al giudice ordinario, essendosi il procedimento arbitrale svolto (e concluso) con un provvedimento esaustivo della funzione decisoria degli arbitri.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. TT IACUBINO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. GI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
DI CO RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIZIANO 80, presso lo studio dell'avvocato PAOLO RICCIARDI, difeso dagli avvocati RO DI CO, NA TRAFICANTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AR SA OV, nella qualità di erede di AR IO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DOMENICO IACHINO 119, presso lo studio dell'avvocato DAMIANO LEONE, difesa dall'avvocato ETTORE LOPES, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CONSORZIO CAMPO MADONNINA, PE RO in proprio e nella qualità di rapp.te del Consorzio CAMPO MADONNINA, AT TI NA, ZZ SE TT, CA RO, GL RO, AR RO, OC SE, IO GI, GA SE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI 3, presso lo studio dell'avvocato VITO MAZZARELLI, difesi dagli avvocati RO CA, PIETRO GIACULLI, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché contro
MA RO, AR MA RO, DI VI ON, IS OL, AN NA, AL IO, AL IN, AL NI, AR MA TA, MA AV, MA RO, MA SE, MA NI, MA MA, MA RT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 366/99 del Tribunale di MELFI, depositata il 09/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 25/05/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 16.1.1984 BE Di CC conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Melfi il Consorzio Campo Madonnina, con sede in Lavello, in persona del legale rappresentante, UR MA, TO PA TI, GI MA AR, UR ET, UR AN, UR MA, UR MA, GI LA, NN SC, GI PA, TO MA, UR NE, NS Di IE, CO EG, AR LE, DA LA e TO NI chiedendone la condanna al pagamento del proprio compenso per prestazioni professionali eseguite in conseguenza di un incarico conferitogli dai convenuti con una convenzione stipulata il 28.3.1976.
Si costituivano in giudizio il Consorzio Campo Madonnina, UR MA, TO PA TI, GI MA AR, UR ET, UR AN, UR MA, TO MA, UR MA, GI LA, NN SC, GI PA e UR NE, mentre gli altri convenuti restavano contumaci;
i convenuti costituiti contestavano la competenza del giudice ordinario in base ad una clausola compromissoria prevista nella menzionata convenzione. Nel corso del giudizio, deceduto UR NE, si costituivano in riassunzione le aventi causa RI IA PE, RI OR NE e NA GI NE.
Con sentenza del 9.7.1999 il Tribunale di Melfi dichiarava la propria incompetenza a decidere la controversia, essendo competente il Collegio arbitrale di cui all'art. 13 della citata convenzione;
invero secondo il Tribunale adito le parti avevano pattuito una clausola compromissoria di tipo rituale onde devolvere ad arbitri da nominarsi a cura delle parti in lite ogni controversia relativa alla liquidazione dei compensi professionali spettanti al Di CC. Avverso tale sentenza quest'ultimo ha proposto istanza per regolamento di competenza affidato a tre motivi;
NA GI NE da un lato e TO PA TI, GI MA AR, GI LA, UR ET, UR AN, UR MA, NN SC, GI PA, UR MA ed il Consorzio Campo Madonnina dall'altro hanno depositato scritture difensive ai sensi dell'art. 47 quinto comma c.p.c.; il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso;
il ricorrente ha presentato una memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente censura anzitutto il convincimento del Tribunale di Melfi che, in presenza della propria allegazione secondo cui, avendo l'esponente già dato impulso alla Costituzione del collegio arbitrale che in data 27.1.1983 aveva emesso un provvedimento di "non luogo a provvedere", avrebbe dovuto rilevarsi che oramai la funzione arbitrale si era esaurita, aveva invece ritenuto la clausola vincolante tra le parti fino alla conclusione della procedura prevista dagli articoli 816 e seguenti c.p.c., a nulla valendo la pronuncia che non abbia i requisiti di cui all'art. 823 c.p.c.; al riguardo il ricorrente sostiene che il provvedimento di non luogo a provvedere era dovuto essenzialmente alla decorrenza dei termini di cui all'art. 820 c.p.c. per il deposito del lodo ed al mancato accordo delle parti a consentire una proroga del suddetto termine, cosicché il Tribunale di Melfi avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia della clausola compromissoria, e, di conseguenza, il risorgere della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
Il Di CC inoltre rileva che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'invalidità della clausola compromissoria per l'impossibilità di individuare le parti del negozio compromissorio che, ai sensi dell'art. 13 della convenzione, prevedeva che il giuridico arbitrale avrebbe dovuto svolgersi tra il Di CC ed il Consorzio Campo Madonnina, peraltro costituito soltanto il 12.6.1986, cioè successivamente alla stipula della convenzione medesima. Il motivo è infondato sotto entrambi i profili prospettati. Riguardo al primo aspetto della censura, è opportuno esaminare attentamente il provvedimento di non luogo a provvedere emesso dal collegio arbitrale il 27.1.1983.
Nel relativo verbale si legge che il Collegio, rilevato che nonostante il tempo trascorso dal suo insediamento "non è stata articolata alcuna domanda, ne' da parte del ricorrente, ne' da parte dei resistenti;
che per tale motivo il Collegio non ha mai potuto conoscere la materia del contendere, ne' ha potuto esaminare prove, documenti ed altro;
che nelle more sono decorsi i termini per il deposito del lodo o di qualsiasi altro provvedimento (di proroga od altro); P.T.M. dichiara non luogo a provvedere . Spese come per legge".
Orbene deve ritenersi che con tale provvedimento il collegio arbitrale, lungi dal limitarsi ad evidenziare il mero decorso del termine per il deposito del lodo, ha espressamente indicato le cause che avevano determinato tale situazione, individuandole nella mancata articolazione di alcuna domanda, nonché nell'omesso espletamento di qualsiasi attività probatoria;
il collegio arbitrale, pertanto, ha proceduto ad una valutazione sostanziale dei termini della lite, sia pure in senso negativo, ritenendo quindi di aver definitivamente esaurito ogni suo potere in ordine alla decisione della controversia, come è confermato dalla statuizione relativa alle spese del procedimento.
Da tale constatazione non discende peraltro la competenza del giudice ordinario, atteso che questa conclusione si rivela manifestamente infondata sul piano logico - giuridico: invero un siffatto convincimento legittimerebbe l'evenienza che la parte che intendesse sottrarsi alla operatività della clausola compromissoria sottoscritta, potrebbe promuovere il giudizio arbitrale rimanendo peraltro del tutto inerte in ordine alla determinazione della domanda ed alla formulazione delle prove, onde da un lato precludere al collegio arbitrale la possibilità di decidere, e dall'altro realizzare così il proprio effettivo intendimento di rivolgersi al giudice ordinario.
Al contrario l'esaurimento del potere decisorio del collegio arbitrale in ordine alla definizione della lite, così come è avvenuto nella fattispecie, preclude la possibilità di un trasferimento della controversia dinanzi al giudice ordinario: tale ultima evenienza, così come invocata dal ricorrente, è esclusa dalla circostanza che, in seguito al promovimento del giudizio arbitrale, il relativo procedimento si è svolto e si è concluso con un provvedimento con il quale si è consumata la funzione decisoria degli arbitri, cosicché è inammissibile la sovrapposizione ad essa della competenza del giudice ordinario in contrasto con la natura vincolante della clausola compromissoria.
Sotto l'ulteriore profilo prospettato dal ricorrente, attinente alla pretesa invalidità della clausola compromissoria per l'impossibilità di individuare le parti del negozio compromissorio, deve richiamarsi l'orientamento di questa Corte secondo cui se più parti hanno contrattualmente stabilito di devolvere la decisione di determinate controversie tra le stesse alla competenza di un collegio arbitrale costituito da tre arbitri, tale clausola compromissoria è valida se si accerta "a posteriori" in base alla "causa petendi" ed al "petitum" che i centri di interessi sono polarizzati in due soli gruppi omogenei e contrapposti, ovvero sostanzialmente in due sole parti, così da giustificare l'applicazione di un meccanismo binario per la nomina degli arbitri (Cass. 15.3.1983 n. 1900; Cass. 15.4.1988 n. 2983). Tale evenienza ricorre appunto nella fattispecie, laddove è evidente che, in relazione alla natura della controversia insorta, si è in presenza di due centri autonomi di interessi, essendovi da un lato il Di CC che pretende la liquidazione di propri compensi secondo la previsione della convenzione stipulata il 28.3.1976, e dall'altro, in posizioni del tutto omogenee, il Consorzio Campo Madonnina, singoli consorziati e soggetti estranei al Consorzio che avevano sottoscritto la suddetta convenzione.
Le argomentazioni svolte in senso contrario dal ricorrente nella memoria, secondo cui non tutte le parti, in caso di raggruppamento di esse sul piano della identità dell'interesse, oggetto della controversia, potrebbero nominare un proprio arbitro, con conseguente invalidità della clausola compromissoria, sono infondate. Invero proprio l'evidenziata sostanziale omogeneità dell'interesse di tutte le parti convenute in giudizio dal Di CC a contrastare le sue pretese al compenso professionale determina l'insussistenza di un loro interesse a nominare, per ciascuna di esse, un proprio arbitro.
Con il secondo motivo il ricorrente sostiene il principio della prevalenza e dell'assorbimento della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, posto che l'art. 13 della convenzione più volte menzionata prevede la devoluzione agli arbitri della controversia tra il Di CC ed il Consorzio, con esclusione pertanto di tutti gli altri convenuti, alcuni estranei al Consorzio;
inoltre il Convenuto UR NE, e dopo il suo decesso RI IA PE, RI OR NE e NA NE avevano sempre negato di aver conferito l'incarico professionale al Di CC, e ciò determinerebbe la competenza del giudice ordinario, in quanto secondo l'orientamento di questa Corte la devoluzione del giudizio agli arbitri postula come dato pacifico la conclusione del contratto in cui è inserita la clausola compromissoria e l'esatta individuazione dei contraenti.
Il motivo è infondato.
Sotto un primo profilo è pienamente condivisibile l'interpretazione dell'art. 13 della convenzione dove è contemplata la clausola compromissoria offerta dal Procuratore Generale;
è infatti evidente che l'espressione "Consorzio" ivi contenuta non può essere intesa alla lettera, essendo pacifico che all'epoca della stipula della convenzione il Consorzio non era ancora stato costituito, cosicché con tale termine si intendeva fare riferimento a tutti i soggetti firmatari della convenzione che avevano conferito l'incarico al Di CC della esecuzione di una serie di prestazioni professionali.
Il ricorrente nella memoria del 18.5.2000 prospetta poi un ulteriore motivo di invalidità della clausola compromissoria in esame perché essa riguarderebbe soltanto le controversie relative al "quantum" dei compensi e non già all'"an", come appunto nel caso di specie;
orbene tale questione, mai sollevata nell'istanza di regolamento di competenza, è del tutto nuova e come tale inammissibile.
Riguardo poi alla posizione del convenuto NE e delle sue aventi causa, si rileva che l'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente a sostegno del suo assunto non riguarda la fattispecie, laddove il NE non risulta aver disconosciuto la propria sottoscrizione della convenzione stipulata nel 1976 e quindi la sua partecipazione al negozio nel quale è prevista la clausola compromissoria.
Con il terzo motivo il Di CC deduce la contraddittorietà di decisioni da parte del Tribunale di Melfi su identiche questioni nell'ambito di altri due giudizi promossi dallo stesso ricorrente. Anche tale motivo è infondato, attesa la manifesta irrilevanza delle argomentazioni addotte a suo sostegno, del tutto estranee a profili di natura giuridica.
Il ricorso deve quindi essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2001