Sentenza 7 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/02/2002, n. 1695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1695 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2002 |
Testo completo
r.g. n.11689/00 ud. pubbl. 14.11.2001 oggetto : ( non ) rinunciabilità preventiva alla prelazione agraria 01 6 95 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Crom. 42.74 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep 485 TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. IT DUVA , Presidente;
dott. Francesco SABATINI relatore Consigliere;
' dott. Renato PERCONTE LICATESE " ' "1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dott. Giovanni Battista PETTI UFFICIO COPIE ' Richiesta copia studio dott. Donato CALABRESE "I ' IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente per diritti 1.55 SENTENZA 2002 IL CANCELLIERE sul ricorso proposto da elett. dom. in Roma via Attilio AR TO ' ' Friggeri n. 106 presso lo studio del prof. avv. ' Michele Tamponi che lo rappresenta e difende ' unitamente all'avv. Luigi Garbagnati , in virtù di procura in calce al ricorso ricorrente E VARIE DET 1 1945 contro ' in persona del ALMO COLLEGIO BORROMEO di Pavia presidente prof. Angiolino Stella elett. dom. in ' presso lo studio del ' via Cosseria n. 5 Roma ' prof. avv. Gustavo Romanelli che lo rappresenta e unitamente all'avv. Giorgio Avicodifende in virtù di procura a margine del controricorso controricorrente nonché ' largo NI MA elett. dom. in Roma Generale Gonzaga n. 2 presso lo studio dell'avv. ' Alessandro Pazzaglia che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. Massimo Nicolini in virtù di ' procura in calce al controricorso controricorrente nonché NI ELIO intimato avversO la sentenza n. 1322 in data 27.4. - 21.5.1999 della Corte di Appello di Milano ( r.g. n. 3790/95 ) Udita nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . 2 E' comparso per il ricorrente il prof. Michele che ha chiesto l'accoglimento del Tamponi ricorso controricorrenti ALSono comparsi per i EG OM e CC rispettivamente gli ' ' avv. Guido Francesco Romanelli ( per delega ) e Alessandro Pazzaglia che hanno chiesto il rigetto * richele Tamfoui- del ricorso . in persona del sost. Sentito il P.M. ' procuratore generale dott. Umberto Apice , che ha chiesto il rigetto del ricorso • SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 29 febbraio 1992 IT OL convenne dinanzi al Tribunale di Pavia l'AL EG OM LI IA e MA ' CC esponendo che il 27 dicembre precedente ' egli aveva stipulato con detto ente un contratto preliminare di acquisto di alcuni terreni alla condizione del mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli affittuari : i quali 攀 dopo la notifica del contratto ' avevano indebitamente dichiarato di esercitare la prelazione stessa cui in realtà avevano ' stipulato airinunciato nel contratto d'affitto sensi dell'art. 45 legge n. 203/82 3 Di qui la domanda di pronuncia della relativa declaratoria nonché in ogni caso di esecuzione specifica del contratto preliminare . 'Pronunciando nel contraddittorio delle parti l'adito Tribunale respinse la domanda con sentenza del 30 gennaio 1995 che , impugnata dall'OL ' è stata confermata dalla Corte di Appello con la pronuncia ora gravata . A giudizio della Corte la clausola del ' contratto di affitto ( secondo la quale qualora l'ente locatore avesse alienato i terreni dati in affitto la locazione si sarebbe risolta ) ' ' non comportava , diversamente da quanto pretendeva ' la preventiva rinuncia anche al l'appellante diritto di prelazione ma era limitata al solo ' rapporto di locazione :scioglimento del conclusione questa alla quale conducevano la ' lettera della clausola il carattere cogente ed ' inderogabile delle norme in tema di prelazione agraria ed il riconoscimento in tal senso manifestato dallo stesso OL il quale nel ' contesto del contratto preliminare aveva ' dichiarato che esso era sottoposto alla condizione del mancato esercizio della prelazione da parte • E poiché il diritto di del CC e del IA 4 prelazione diviene attuale e concreto allorquando il proprietario concedente comunica la sua positiva volontà di vendere il fondo non era neppure ' configurabile una previa ed astratta rinuncia ad diQuanto alla pure contestata qualità esso • coltivatori diretti degli affittuari essa ' emergeva dallo stesso contratto di affitto non a ' caso stipulato anche con l'assistenza della federazione provinciale dei coltivatori diretti . Per la cassazione di tale decisione l'OL ha proposto ricorso , affidato ad unico mezzo cui ' l'AL EG OM ed il CC resistono Nessuna attività con distinti controricorsi difensiva è stata invece svolta dal IA . I controricorrenti hanno depositato memoria • MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso il ricorrente con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 deduce ' applicazione c.p.c. la violazione e falsa dell'art. 8 legge 26 maggio 1965 n. 590 e succ. modifiche nonché vizi di motivazione , lamenta che la Corte territoriale abbia interpretato la clausola contrattuale in senso letterale invece che ampiamente abdicativo nega il carattere cogente ' ed inderogabile della disciplina in materia di 5 prelazione agraria e succedaneo riscatto richiama ed affermala natura potestativa di tali diritti che la rinuncia ad essi può validamente intervenire anche prima della denuntiatio di cui al citato art. 8 quarto comma legge n. 590/65 Il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato . La Corte territoriale non ha affatto negato , in via di principio , che il soggetto , avente diritto 'possa ad esso rinunciare ma ha alla prelazione affermato che nella specie non vi era stata ' quand' anche fosse ' aggiungendo che rinuncia intervenuta essa non sarebbe stata valida giacché ' precedente la denuntiatio . Due sono dunque le rationes decidendi l'una ' ' ' in fatto ( insussistenza in concreto della rinuncia ) e l'altra in diritto ( non rinunciabilità preventiva ) Nella specie la prima ratio a fondamento della quale i giudici del merito hanno richiamato tanto la clausola contrattuale ' che non contemplava espressamente la rinuncia ' quanto la circostanza che nel successivo contratto preliminare di compravendita lo stesso OL promissario ' acquirente ed attuale ricorrente sottopose ' 6 l'efficacia di esso alla condizione del mancato esercizio della prelazione così implicitamente -essere avvenuta la rinuncia non riconoscendo non forma oggetto di specifiche censure : pur genericamente denunciando vizi motivazionali il ' ' non li enuncia nè indica ricorrente infatti quali ulteriori circostanze la Corte del merito avrebbe dovuto esaminare per giungere alla opposta conclusione . Il motivato e , per quanto esposto ' incensurabile accertamento di fatto della inesistenza della rinuncia rende inammissibili le -doglianze che investono la diversa questione di diritto se la rinuncia possa O non validamente intervenire anche prima della denuntiatio , essendo la decisione di per sé supportata da tale accertamento i le doglianze sarebbero comunque infondate attesa la giurisprudenza di questa C.S. (sentt. nn. 4858/00 10272/95 , 872/91 4920/88 ' ' ' 4590/85 ) , che il collegio condivide Ricorrono giusti motivi per compensare tra le Я parti le spese del presente giudizio .
p.q.m.
La Corte 7 R.G. 11689/2000 rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione . Così deciso in Roma nella camera di consiglio ' della Corte il 14 novembre 2001 ' • Il Consigliere est. Il Presidente Franuse altic. Viñorio toura де Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 jogg, in fill.01 Gine Casoli IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 1007 129.11 20,65 [TOT. 149,77 AGENT Re: 20603 al (eurs _)IA 0 8 0