Sentenza 10 giugno 2016
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui il sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno guida un veicolo senza patente o con patente revocata si configura il concorso formale tra il reato previsto dall'art. 73 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e il delitto previsto dall'art. 75, comma secondo, del medesimo D.Lgs., in quanto le due fattispecie sono in rapporto di specialità reciproca tra loro.
Commentario • 1
- 1. Rinnovazione prova dichiarativa inutile se .. (Cass. 6350/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2021
La presunzione di innocenza costituzionalmente tutelata impone, al fine di giungere alla riforma in senso di condanna, la scelta del metodo di acquisizione probatoria epistemologicamente più affidabile per l'apprezzamento della prova dichiarativa, e cioè quello che si basa sui principi di oralità e immediatezza. E le medesime regole interpretative valgono anche in caso di appello proposto dalla parte civile ai soli fini civili. Costituiscono prove orali decisive, inoltre, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/06/2016, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2016 |
Testo completo
01 086- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 10/06/2016 Sentenza n.790/2016- Registro generale n. 48011/2015 Composta dai Consiglieri: Dott. SI VECCHIO Presidente Dott. ADET TONI NOVIK Consigliere Dott. ANGELA TARDIO Consigliere Rel. Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Dott. ANTONIO MINCHELLA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR SI, n. il 17/11/1974; avverso la sentenza n. 2686/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 05/11/2014; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Francesco Mauro Iacoviello, che chiedeva il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente il difensore in sostituzione dell'avv. Alberto Tortolano, che chiedeva l'accoglimento del ricorso;
2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 05/11/2014 la Corte di appello di Napoli confermava la sen- tenza del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Afragola, emessa il 16/07/2009 di condanna nei confronti di CE SI alla pena di anni 1 di reclusione in or- dine al reato di cui all'art. 9 L. n. 1423 del 1956, per violazione degli obblighi ine- renti alla sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel Comune di resi- denza per anni tre, per essersi posto in data 21/01/2008 in Caivano alla guida di un'autovettura, sprovvisto del titolo di guida perché revocatogli. Secondo la Corte territoriale, era infondata la tesi difensiva, per cui la fattispecie doveva essere inquadrata nell'ambito della contravvenzione di cui all'art. 73 D.lgs. n. 159 del 2011, perché in realtà tale disposizione non aveva sostituito l'art. 9 L. n. 1423 del 1956 (laddove la violazione della sorveglianza speciale consisteva nella guida senza patente), bensì si trattava di figure di reato concorrenti. Nel caso di specie, peraltro, era stata contestata unicamente la fattispecie di cui all'art. 9 L. n. 1423 del 1956, oggi trasfuso nell'art. 75 D.lgs. n. 159 del 2011. Non poteva poi essere accolta la richiesta difensiva di riqualificazione del reato contestato nella contravvenzione di cui all'art. 9, comma primo, L. n. 1423 del 1956, non essendo stato violato l'obbligo di soggiorno. Del resto, questo orientamento interpretativo si rinveniva anche in relazione agli attuali commi primo e secondo dell'art. 75 D. Lgs. n. 159/2011. Invero, il fatto in questione era stato commesso durante la vigenza dell'art. 9 L. n. 1423 del 1956, come novellato con L. n. 31/07/2005 n. 155. In caso di misura di prevenzione della sorveglianza speciale caratterizzata dall'obbligo o dal divieto di soggiorno, qualunque inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni doveva esse- re punita come delitto, e non come contravvenzione;
la violazione di un qualunque obbligo, anche diverso dal divieto di recarsi fuori del comune di soggiorno, integra- va l'ipotesi delittuosa.
2. CE SI, a mezzo del suo difensore, proponeva ricorso per Cassazio- ne avverso tale sentenza, chiedendone l'annullamento per violazione di legge in re- lazione agli artt. 6 L. n. 575 del 1965 (sostituito dall'art. 73 D.lgs. n. 159 del 2011), 9 L. n. 1423 del 1956 (sostituito dall'art. 75 D.lgs. n. 159 del 2011), 8 D.lgs. n. 159 del 2011, 116 D.lvo n. 285 del 1992, 15 e 41 cod. pen.. La difesa evidenziava che, secondo il pregresso orientamento della S.C., era ammissibile il concorso tra i reati di cui agli art. 6 L. n. 575 del 1965 (poi sostituito dall'art. 73 D.lgs. n. 159 del 2011) e 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 (poi sostituito dall'art. 75 D.lgs. n. 159 del 2011) per la loro diversa obiettività giuridica. La difesa aderiva al più recente indirizzo, per cui, per il principio di specialità occor- 3 reva porre riguardo alla sola fattispecie astratta, con conseguente ricorrenza del so- lo reato di cui all'art. 6 L. n. 575 del 1965 (ora art. 73 D.lgs. n. 159 del 2011). La difesa poi osservava che il precetto di cui all'art. 8 D.lgs. n. 159 del 2011 ri- guardante l'impegno generico a vivere onestamente nel rispetto delle leggi integra- va la disposizione dell'art. 75 stesso D.lgs., da ritenere una sorta di ampio conteni- tore rispetto al quale l'art. 73 stesso D.lgs. si poneva come norma speciale. Pertanto, dovendosi configurare il solo reato di cui all'art. 6 L. n. 575 del 1965 (ora art. 73 D.lgs. n. 159 del 2011), risultava maturato il termine di prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il delitto di cui all'art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 ascritto ad CE SI è estinto per prescrizione.
2. Va invero preliminarmente rilevata l'intervenuta prescrizione del reato conte- stato all'CE, tenuto conto del decorso del termine massimo di prescrizione cal- colato ai sensi degli artt. 157, comma primo, e 160 cod. pen.. 3. In ordine poi l'applicabilità dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in forza dei consolidati principi di diritto enunciati da questa Corte, il sindacato di legittimità, ai fini della eventuale applicazione della disposizione appena citata, deve essere cir- coscritto all'accertamento della ricorrenza delle condizioni per addivenire ad una pronuncia di proscioglimento nel merito con una delle formule prescritte: la conclu- sione può essere favorevole al giudicabile solo se la prova dell'insussistenza del fat- to o dell'estraneità ad esso dell'imputato risulti evidente sulla base degli stessi ele- menti e delle medesime valutazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, senza possibilità di nuove indagini ed ulteriori accertamenti, che sarebbero incom- patibili col principio secondo cui l'operatività della causa estintiva, determinando il congelamento della situazione processuale esistente nel momento in cui è interve- nuta, non può essere ritardata. Qualora, dunque, il contenuto complessivo della sentenza non prospetti, nei li- miti e coi caratteri richiesti dall'art. 129 cod. proc. pen., l'esistenza di una causa di non punibilità più favorevole all'imputato, ed in presenza di gravame non affetto da inammissibilità originaria, deve essere dichiarata l'estinzione del reato. Nel caso in esame non sussistono le condizioni per una pronuncia assolutoria, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., atteso che nelle argomentazioni svol- te dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata e da intendersi qui integralmen- te richiamate onde evitare superflue ripetizioni, non sono riscontrabili elementi di giudizio idonei ad integrare la prova evidente dell'innocenza dell'imputato.
4. Sul punto va osservato che la difesa dell'CE impugnava la pronunzia, rite- nendo il delitto contestato da riqualificare nella contravvenzione prevista dall'art. 6 L. n. 575 del 1965. Orbene, sulla base di un orientamento assolutamente consolidato nel caso di guida senza patente o con patente revocata da parte di soggetto sottoposto a misu- ra di prevenzione non si ritiene ravvisabile la sola contravvenzione di cui all'art. 6 L. n. 675 del 1965 (oggi art. 73 D.lgs. 159 del 2011) ma semmai il concorso di tale contravvenzione e del delitto di cui all'art. 9, comma secondo, L. n. 1423 del 1956 (oggi art. 75, comma 2, D.lgs. 159 del 2011), ritenendosi diverso il significato che assume il contenuto del precetto, da rapportarsi in un caso alle norme del codice della strada e nell'altro alla ratio su cui riposa l'applicazione della misura di preven- zione, in relazione al dovere di rispettare la legge e di vivere onestamente (Sez. 6, 17/03/2016 n. 13427, Pantaleo, Rv. 267214; Sez. 1, 02/04/2014 n. 17728, Di Gra- zia, Rv. 259735; Sez. 6, 20/11/2013 n. 48465, Grieco, Rv. 257712). Anche questa Corte ritiene di individuare un'ipotesi di concorso formale tra i reati di guida senza patente del sorvegliato speciale di cui all'art. 73 D.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 6 L. n. 575 del 1965) e di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno di cui all'art. 75, comma 2, D.lgs. n. 159 del 2011. Tale conclusione, però, va fondata, non sulla differente obiettività giuridica o sulla diversa ratio delle due disposizioni, bensì sull'esistenza di un rapporto di spe- cialità reciproca da fondarsi sulla comparazione dei testi di legge: a) la presenza nella prima disposizione di una specifica condotta (guida senza patente) rispetto a quella generica di inosservanza agli obblighi della sorveglianza e, cioè, mediante implicito richiamo alle prescrizioni di cui all'art. 8 D.lgs. n. 159 del 2011, tra cui I"obbligo di vivere onestamente e di rispettare le leggi"; b) la presenza nella se- conda disposizione di un elemento specializzante in ordine alla qualifica del sogget- to attivo e, cioè, di sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a differenza della prima, generica, di sottoposto a sorveglianza speciale con o senza obbligo o divieto di soggiorno. Le predette diversità strutturali tra le due fattispecie criminose determinano la sussistenza di un rapporto di specialità reciproca tra loro, che comporta l'ammissibilità del concorso formale di reati (v., sul concorso formale di reati in caso di specialità reciproca: Sez. 1, 30/11/2015 n. 19230, dep. 2016, Zappalà, Rv. 266795; Sez. 5, 14/06/2013 n. 37088, P.G., Rv. 257127). 50 E' opportuno precisare che tale rapporto di specialità sussiste solo tra le predet- te figure di reato. Non ricorre, invece, nell'ipotesi di guida senza patente da parte di soggetto sottoposto a sorveglianza speciale senza obbligo o divieto di soggiorno, in quanto in tal caso tra le disposizioni contravvenzionali di cui all'art. 73 D.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 6 L. n. 1423 del 1956) e all'art. 75, comma 1, D.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 9, comma primo, L. n. 1423 del 1956) si applica solo la prima, il cui paradigma normativo contiene una specifica condotta integrante violazione di legge, il cui trattamento sanzionatorio è maggiormente afflittivo rispetto alla seconda. Dalle predette considerazioni, stante la configurabilità del reato oggetto di con- testazione, il ricorso sul punto deve ritenersi infondato, dovendosi escludere la spe- cialità della norma invocata e un rapporto di continenza tra l'art. 73 (già art. 6 L. n. 575 del 1965) e l'art. 75, comma 2, D.lgs. n. 159 del 2011 (già art. 9, comma se- condo, D.lgs. n. 159 del 2011).
5. Pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché il delitto è estinto per prescrizione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il delitto è estinto per pre- scrizione. Così deciso in Roma il 10 giugno 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito SI Vecchio Scanno Vecchi Als Eih DEPOSITATA IN CANCELLERIA 11 GEN 2017 ILEANCE CANCELLIERE Pietro Di ME