Sentenza 31 maggio 2013
Massime • 1
In tema di riabilitazione, l'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili non può essere esclusa in considerazione della tardività dell'iniziativa di adempimento da parte del condannato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di riabilitazione, ritenendo insussistente il requisito dell'impossibilità di adempimento per avere il condannato avanzato, quindici anni dopo il fatto, un'offerta risarcitoria che non aveva avuto seguito perché la società vittima del reato era stata cancellata dal registro delle imprese).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2013, n. 49718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49718 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 31/05/2013
Dott. TARDIO Angela - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1995
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 42836/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER NE, nata il [...];
avverso l'ordinanza n. 276/2012 TRIBUNALE SORVEGLIANZA di CATANZARO, del 26/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Angela Tardio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dott. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 26 luglio 2012 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato l'istanza proposta da AL UN, tesa a ottenere la riabilitazione in relazione alla sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, irrevocabile il 21 giugno 1994, che l'aveva condannata alla pena di mesi quattro di reclusione per la ricettazione di cinque giubbotti di montone, provento di furto, commessa nel 1987.
Il Tribunale, a ragione della decisione, rilevava che:
- analoga richiesta era stata rigettata il 25 novembre 2010 per non essere stato provato l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reato nei confronti del proprietario dei giubbotti di montone e per non essere stata dimostrata l'impossibilità di adempimento;
- l'istante aveva rappresentato che, con lettera raccomandata del 7 dicembre 2011, non recapitata per trasferimento del destinatario, aveva espresso alla società NT, proprietaria della merce provento di reato, la sua piena disponibilità a versare la somma di euro duemila in adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, e che, essendo tale società risultata dalla eseguita visura camerale posta in liquidazione e cancellata dal registro delle imprese, non era stato possibile l'indicato adempimento;
- la circostanza che l'istante si era attivata per formulare una offerta risarcitoria con ritardo di "quindici anni" rispetto all'epoca del fatto non consentiva una valutazione positiva della richiesta anche sotto il profilo della insussistenza della prova di una costante buona condotta.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessata per mezzo dei suoi difensori, chiedendone l'annullamento sulla base di due motivi.
2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 179 c.p.. Secondo la ricorrente, l'ordinanza è incorsa nel denunciato vizio per avere erroneamente interpretato il requisito probatorio della effettiva e costante buona condotta, che, alla luce dei principi fissati da questa Corte, non esige il tempestivo adempimento dell'obbligo di risarcimento del danno alla persona offesa e richiede il massimo rigore di valutazione, poiché il rigetto della richiesta in dipendenza della sua insussistenza preclude la riproponibilità della istanza prima del decorso del termine di due anni dalla data della sua irrevocabilità, e per avere erroneamente presunto l'esistenza di un limite temporale entro il quale deve essere effettuato l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, non previsto per legge.
Nè il Tribunale ha tenuto conto, nel rigettare la richiesta, della dimostrata impossibilità di risarcire il danno alla persona offesa per la sua irreperibilità, conseguente alla intervenuta sua cancellazione dal registro delle imprese.
2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Secondo la ricorrente, il rapporto intercorrente tra la motivazione, richiamata, del precedente provvedimento di rigetto della richiesta di riabilitazione e le ulteriori argomentazioni poste a fondamento della ordinanza impugnata è manifestamente contraddittorio e privo di alcuna consequenzialità, poiché il Tribunale, in relazione alla precedente istanza, aveva riconosciuto espressamente la sua buona condotta e aveva rigettato la richiesta per mancanza della prova dell'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato o della impossibilità di adempiervi, mentre con la nuova ordinanza ha escluso la sussistenza del requisito della buona condotta quando si era data la prova della impossibilità dell'adempimento, omettendone la valutazione.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso attesa la sufficiente motivazione delle ragioni dei diniego della richiesta, alla luce dei principi fissati da questa Corte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Deve premettersi in diritto che la riabilitazione è un istituto che ha come risultato la reintegrazione del condannato nella sua capacità giuridica, che si consegue mediante l'estinzione delle pene accessorie e degli altri effetti penali derivanti dalla condanna penale, a norma dell'art. 178 c.p.. Atteso detto risultato, la riabilitazione è possibile, ai sensi del successivo art. 179 c.p., se, in presenza degli altri requisiti di legge, il condannato abbia mostrato di avere tenuto buona condotta con fatti positivi e costanti di emenda e di ravvedimento, dopo la condanna e fino alla data della decisione sulla istanza presentata (tra le altre, Sez. 1, n. 1274 del 27/02/1996, dep. 28/05/1996, Politi, Rv. 204698; Sez. 1, n. 1507, del 17/12/2012, dep. 11/01/2013, Carnaghi, Rv. 254251), dovendo la valutazione del comportamento tenuto dall'interessato essere attuata globalmente e non essere limitata al periodo minimo fissato dalla legge (Sez. 1, n. 2314 del 20/03/1997, dep. 21/04/1997, Maione, Rv. 207324).
2.1. Ai fini del conseguimento della riabilitazione, l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato è condizione prevista dalla legge e discende direttamente dalla commissione del fatto costituente reato, a prescindere da qualsiasi ulteriore considerazione circa la struttura dell'illecito, quale illecito di danno o di pericolo, e dal fatto che non vi sia stata nel processo penale costituzione di parte civile e alcuna pronuncia in ordine alle obbligazioni civili conseguenti al reato o che le parti lese non abbiano azionato proprie pretese civilistiche (tra le altre, Sez. 5, n. 4731 del 08/10/1999, dep. 31/01/2000, Agostini M., Rv. 215749;
Sez. 1, n. 48148 del 18/11/2008, dep. 24/12/2008, Maggi, Rv. 242809). L'attivarsi del reo al fine della eliminazione, per quanto possibile, delle conseguenze di ordine civile derivanti dalla condotta criminosa ha, infatti, valore dimostrativo di emenda del condannato (tra le altre, Sez. 5, n. 4731 del 08/10/1999, dep. 31/01/2000, Agostini M., Rv. 215748; Sez. 1, n. 16026 del 12/04/2006, dep. 10/05/2006, P.G. in proc. Luodiyi, Rv. 234135), a cui carico è l'onere di dimostrare, in funzione di detto valore, di avere fatto quanto in suo potere per adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di dimostrare l'impossibilità di adempiervi (tra le altre, Sez. 1, n. 17952 del 30/03/2004, dep. 16/04/2004, Martinoli, Rv. 228291; Sez. 1, n. 9755 del 27/01/2005, dep. 11/03/2005, Fortuna, Rv. 231589; Sez. 1, n. 6704 del 02/12/2005, dep. 22/02/2006, Pettenati, Rv. 233406; Sez. 1, n. 4089 del 07/01/2010, dep. 01/02/2010, De Stasio, Rv. 246052;
Sez. 1, n. 35630 del 04/05/2012, dep. 18/09/2012, Critti, Rv. 253182).
2.2. Tale impossibilità di adempimento ricomprende, in particolare, tutte le situazioni non addebitabili al condannato istante per la riabilitazione, che gli impediscano l'esatta osservanza dell'obbligo cui è tenuto per conseguirla, non potendosi frapporre ingiustificato ostacolo al suo reinserimento sociale, qualora abbia dato prova, con la buona condotta tenuta, di esserne meritevole (tra le altre, Sez. 3, n. 685 del 11/02/2000, dep. 31/03/2000, Fortin, Rv. 216156; Sez. 1, n. 4429 del 16/06/2000, dep. 16/10/2000, P.G. in proc. Grigolin, Rv. 217240).
Pertanto, in tema di riabilitazione, atteso che l'impossibilità di adempiere le dette obbligazioni civili non costituisce ostacolo alla concessione della causa estintiva in presenza di situazioni di fatto che impediscano l'adempimento, il giudice, nel rigettare l'istanza, deve indicare in che modo il reato abbia determinato l'insorgenza di obbligazioni civili e se siano state individuate o siano comunque individuabili e non siano irreperibili persone danneggiate dalla condotta sanzionata penalmente (Sez. 1, n. 5707 del 18/12/2012, dep. 05/02/2013, Piccinini, Rv. 254806).
3. Di tali principi, che il Collegio condivide e riafferma, non è stata fatta corretta applicazione.
3.1. L'ordinanza impugnata ha esaurito la sua motivazione, dopo i richiami ai dati fattuali rappresentati dalla ricorrente per la dimostrazione della propria impossibilità di adempiere le obbligazioni civili nei confronti della società proprietaria della merce oggetto della addebitata ricettazione, nell'affermazione della intervenuta attivazione - da parte della interessata - di una offerta risarcitoria del danno alla persona offesa, con un ritardo di quindici anni rispetto alla data del fatto, e nella rappresentazione della incidenza negativa di tale rilievo sulla valutazione afferente alla buona condotta "positiva e costante" dell'istante. In tal modo il Tribunale, valorizzando il dato temporale relativo alla ritardata iniziativa di adempimento (pari, peraltro, a venticinque e non quindici anni) e traendo da essa ragione della impossibilità di adempimento e dimostrazione della carenza di prova effettiva e costante di buona condotta, ha non solo individuato un limite temporale nell'adempimento dell'obbligo di risarcimento della persona offesa, non richiesto espressamente dall'art. 179 c.p., ne' desumibile dalla previsione normativa del termine minimo di tre anni, che deve decorrere ai fini della concessione della riabilitazione, ma ha fondato sul solo rilevato ritardo, perché tradottosi nella, intervenuta medio tempore, cancellazione dal registro delle imprese della società proprietaria della mercè ricettata e "offesa" dal reato, ragioni argomentative di una non buona condotta della istante, preclusiva della chiesta riabilitazione.
3.2. L'espressa valutazione è, pertanto, incoerente rispetto ai principi di diritto afferenti ai presupposti della riabilitazione e non esaustiva e logica rispetto alle valutazioni da compiersi nel contesto del giudizio globale della correttezza o meno del comportamento del condannato riabilitando, in termini di effettività e di costanza, per l'intero periodo successivo alla sentenza di condanna e fino alla data della decisione sulla istanza e della verifica della sopravvenuta emenda, e con riguardo alla manifestazione dell'impegno risarcitorio del medesimo a fronte, peraltro, di un fatto risalente nel tempo e di scarso allarme sociale, alle situazioni di fatto impeditive del suo assolvimento e alla loro imputabilità all'istante e/o alla loro dipendenza dalla irreperibilità o inesistenza in vita della società creditrice, oltre a essere incongrua rispetto alla valutazione già fatta dallo stesso Tribunale con l'ordinanza del 25 novembre 2010 (richiamata nella parte motiva della ordinanza impugnata), reiettiva di precedente analoga richiesta con esclusivo rifermento, non sussistendo altri ostacoli, al difetto di prova dell'assolvimento delle obbligazioni civili nascenti da reato ovvero della impossibilità di adempimento.
4. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato e rinviato al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, che procederà a nuovo esame tenendo presenti gli indicati principi di diritto e i formulati rilievi.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2013