Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2013, n. 49718
CASS
Sentenza 31 maggio 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di riabilitazione, l'impossibilità di adempimento delle obbligazioni civili non può essere esclusa in considerazione della tardività dell'iniziativa di adempimento da parte del condannato. (Fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione del tribunale di sorveglianza che aveva respinto la richiesta di riabilitazione, ritenendo insussistente il requisito dell'impossibilità di adempimento per avere il condannato avanzato, quindici anni dopo il fatto, un'offerta risarcitoria che non aveva avuto seguito perché la società vittima del reato era stata cancellata dal registro delle imprese).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 31/05/2013, n. 49718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49718
    Data del deposito : 31 maggio 2013

    Testo completo