Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
In tema riabilitazione, sussiste a carico dell'interessato uno specifico onere probatorio di avere fatto quanto in suo potere per adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato ovvero di dimostrare la impossibilità di adempiervi. (Fattispecie relativa alla condanna per il reato di contrabbando, in relazione alla quale l'interessato non aveva adempiuto all'onere di provare di aver versato le imposte evase o di non aver potuto adempiervi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/03/2004, n. 17952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17952 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 30/03/2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1679
Dott. URBAN Gianfranco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 029978/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL EL N. IL 16/02/1952;
avverso ORDINANZA del 29/05/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. ELISABETTA CESQUI, che ha chiesto il rispetto del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 29.5.2003 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di riabilitazione presentata da OL EL, rilevando che dalla compiuta istruttoria non risultava che lo stesso avesse adempiuto alle obbligazioni nascenti dai reati, e in particolare dei tributi evasi, ne' era stata comprovata o prospettata alcuna impossibilità di adempiervi, per cui faceva difetto il presupposto di cui al quarto comma, n. 2, dell'art. 179 C.P.. Awerso tale ordinanza ha proposto ricorso il Mattinoli, lamentando violazione di legge, sotto il profilo che, essendo ormai depenalizzati i reati per i quali aveva riportato condanna (contrabbando), era da considerare inconferente il richiamo al mancato adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, non potendosi configurare nessuna obbligazione a suo carico, dato che non vi era staia costituzione di parte civile.
Ciò posto, si osserva che il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Ed infatti, a prescindere dalla considerazione che non tutti i reati di contrabbando sono stati depenalizzati, in ogni caso il richiedente aveva il dovere, al fine di ottenere la riabilitazione richiesta, di adempiere le obbligazioni civili derivanti dal reato -quindi versare le imposte evase - ovvero dimostrare la impossibilità di adempiervi, per cui sussisteva uno degli impedimenti previsti dal quatto comma dell'art. 179 c.p.. Il mancato risarcimento dei danni o, comunque, l'omessa tacitazione delle ragioni creditorie del danneggiato (in questo caso del Fisco) è infatti considerato dalla legge alla stregua di un elemento che condiziona negativamente la concessione della riabilitazione anche alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 185 C.P.. Di conseguenza, la mancanza di uno dei presupposti di cui al quatto comma dell'art. 179 C.P., abilitava pienamente il tribunale di sorveglianza a respingere la domanda di riabilitazione. Alla declaratoria di inammissibilità del gravame consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, ritenuta congrua con riguardo ai profili di colpa chiaramente ravvisabili nel gravame, di E. 500 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di E. 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004