Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00412/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00549/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 549 del 2025, proposto da
LS DI, DI DI, RO DI, EL TE NA, UR DI, CE DI, DI DI e NO DI, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato AR IR, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati LE DENA e Camilla Caporusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del diniego di ritipizzazione per scadenza del termine quinquennale di un suolo sito in Bari – Ceglie del Campo, prot. n. 0035045.U/29.1.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. RE NN e uditi per le parti i difensori AR IR per la parte ricorrente e LE DENA per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato il 26.03.2025 e depositato il giorno 14.04.2025, parte ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento del 29.01.2025 con il quale il Comune di Bari ha negato la ritipizzazione urbanistica di un suolo sito in Ceglie del campo.
1.1. Ha allegato di essere proprietaria di un fondo intercluso di circa 860 metri quadrati, censito al foglio 6, particella 339, avente destinazione parziale a zona B7 nonché a servizi per la residenza e a viabilità di piano regolatore generale.
Ha rappresentato che il vincolo relativo alla viabilità sarebbe rimasto inattuato per quasi cinquanta anni e ha sostenuto che tale previsione sia divenuta irrealizzabile a causa della presenza di edifici residenziali circostanti.
Ha precisato di aver presentato istanza per ottenere una nuova destinazione urbanistica residenziale sulla scorta della decadenza del vincolo espropriativo.
1.2. La parte ricorrente ha dedotto la violazione dell'articolo 10- bis della Legge n. 241 del 1990, lamentando l'omissione del preavviso di rigetto (motivo I).
Ha inoltre censurato la violazione dell'articolo 9 del D.P.R. n. 327 del 2001 e l'eccesso di potere, contestando la natura conformativa attribuita dall'amministrazione al vincolo stradale (motivo II).
2. Si è costituita l'amministrazione resistente con atto del giorno 15.04.2025, resistendo al ricorso.
Ha evidenziato che la destinazione a viabilità primaria di piano regolatore generale ha natura conformativa e non è soggetta a decadenza quinquennale.
Ha eccepito l'applicabilità dell'articolo 21- octies della Legge n. 241 del 1990, ritenendo che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso in ragione della pianificazione vigente.
3. All'udienza del 04.02.2026 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso va respinto.
5.1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della memoria di replica depositata dai ricorrenti in data 13.01.2026. Tale atto risulta privo di funzione processuale poiché non esiste una memoria difensiva del Comune a cui replicare, atteso che l'Amministrazione resistente si è limitata a richiamare integralmente il contenuto dell'atto di costituzione, senza addurre nuove argomentazioni.
6. Il primo motivo di gravame, relativo alla violazione delle garanzie partecipative, è infondato, trovando applicazione l'articolo 21- octies , comma 2, della Legge n. 241 del 1990, in quanto l'attività dell'amministrazione risulta priva di margini di discrezionalità rispetto alla richiesta di ritipizzazione.
La valutazione della natura del vincolo e la persistenza della pianificazione generale costituiscono elementi oggettivi che rendono il contenuto del diniego vincolato alle risultanze del piano regolatore generale.
7. Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato.
Le censure relative al merito della tipizzazione urbanistica vanno disattese, dovendosi distinguere le diverse destinazioni che gravano sulla particella n. 339.
7.1. La porzione di suolo classificata come zona B7 deve mantenere l'attuale destinazione, poiché essa permette già l'esercizio dello ius aedificandi a fini residenziali.
In applicazione dell'indice di fabbricabilità previsto dalle norme tecniche di attuazione, il privato può realizzare una volumetria significativa.
Non sussiste pertanto alcun interesse o obbligo alla ritipizzazione di una porzione di terreno che già soddisfa la vocazione edificatoria richiesta.
7.2. La destinazione a servizi per la residenza risponde invece, a esigenze di bilanciamento degli standard urbanistici per la città esistente: tale classificazione costituisce un vincolo conformativo volto alla zonizzazione del territorio e non è soggetta a scadenza quinquennale.
8. La parte del suolo destinata a viabilità di piano regolatore generale, infine, non è assistita da un vincolo espropriativo. L'amministrazione ha correttamente applicato il criterio funzionale per distinguere la natura della limitazione.
La strada prevista costituisce una infrastruttura di rango primario destinata a servire un contesto territoriale più ampio rispetto alla singola zona, come ben si apprezza osservando il piano regolatore generale, nella parte più a sud, in cui la viabilità in orizzontale di cui si discute è destinata ad incontrare più a est un’ampia rotonda, collegandosi ad altre aree della Città.
8.1. Non rileva la tesi attorea secondo cui il tracciato sarebbe ormai irrealizzabile per la presenza di edifici residenziali consolidati.
Le scelte di pianificazione generale non sono condizionate dallo stato di fatto attuale né dalla mancata attuazione temporale delle previsioni, attesa la valenza a tempo indeterminato della potestà conformativa.
La brevità del segmento stradale, inoltre, non esclude la sua appartenenza alla viabilità primaria di piano, configurandosi come parte necessaria di una rete di comunicazione che trascende gli interessi dei singoli proprietari.
8.2. Le risultanze istruttorie del Comune smentiscono inoltre, la tesi della totale interclusione del fondo. Il suolo risulta infatti accessibile dalla traversa via San Mauro e dalla via Strabone, in corrispondenza di aree già acquisite al patrimonio indisponibile comunale.
La persistenza della funzione di viabilità primaria esclude la configurabilità di una zona bianca e il conseguente obbligo di nuova pianificazione.
8.3. Si deve osservare, infine, che la valutazione sulla persistente attualità o sulla eventuale impossibilità materiale della viabilità - anche primaria - può avvenire solo in sede di pianificazione generale.
Il vincolo conformativo mantiene la sua validità sino a una nuova valutazione complessiva da parte dell'Amministrazione.
In assenza di tale passaggio, l'accoglimento di istanze individuali basate sulla sola inerzia attuativa comporterebbe la perdita della visione strategica e dinamica del territorio propria dei moderni strumenti urbanistici (il P.U.G. in Puglia).
La pianificazione urbanistica deve invece essere preservata nella sua interezza per evitare che ogni Città si sviluppi attraverso una sommatoria scoordinata di decisioni puntuali che ignorano il senso complessivo dello strumento generale.
9. In definitiva, il ricorso va respinto.
Le spese di lite possono compensarsi in considerazione della natura della controversia e del contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC LA, Presidente
RE Ieva, Primo Referendario
RE NN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE NN | NC LA |
IL SEGRETARIO