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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tagliacozzo - Piazza Duca Degli Abruzzi 67069 Tagliacozzo AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1502 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente rappresenta che il Comune ha richiesto il pagamento dell'IMU
2019, senza considerare che gli immobili in questione sono destinati ad alloggio sociale e pertanto, rientrano nelle ipotesi di esenzione previste dalla normativa vigente. Il Comune individua i soggetti aventi diritto all'alloggio sociale e richiede ad ATER la disponibilità degli immobili da assegnare a canone sociale. Sebbene nei contratti di locazione, per motivi di privacy, non sia espressamente indicata la natura sociale del canone, tale qualificazione risulta desumibile dall'importo del canone, modulato in base al nucleo familiare. Ne consegue che il Comune è pienamente a conoscenza della destinazione sociale degli immobili e non può pretendere il pagamento del tributo. Pertanto, si chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, l'ATER, in persona del l.r.p.t. e a ministero del Funzionario all'uopo delegato, impugnava l'avviso di accertamento n. 1502 del 31/10/2024, emesso dal comune di Tagliacozzo, per il mancato versamento dell'IMU, dovuta per l'annualità 2019, pari a € 4.955,70, comprensivi di sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepiva:
- la violazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011, n.201 poiché gli immobili sottoposti al pagamento dell'IMU sarebbero destinati ad “alloggi sociali”, ai sensi del D.M. 22/4/2008, e, quindi, con l'esenzione dal pagamento dell'imposta pretesa.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva il comune di Tagliacozzo, in persona del Funzionario responsabile ed a ministero dello stesso, che, richiamando le disposizioni contenute nella Circolare n.1/DF del 18/3/2020, precisava che sarebbe riconosciuta agli immobili assegnati dagli IACP o dagli Enti per l'Edilizia Residenziale Pubblica la detrazione della somma di € 200,00 e solo per gli immobili, aventi le caratteristiche di “alloggi sociali”, secondo i parametri preisti dal D.M. del 22/4/2008, potrebbe essere riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IMU.
Eccepisce, infine, l'omessa presentazione della relativa dichiarazione, che, ai sensi di legge, è prevista a pena di decadenza dai benefici fiscali.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Quindi, all'udienza del 19/1/2026, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall'ATER è risultato infondato e, quindi, deve essere rigettato.
L'Azienda ricorrente si è difesa, sostenendo che gli appartamenti per i quali il comune di Tagliacozzo ha preteso il versamento della TASI avrebbero tutti natura di “alloggi sociali”, come previsto dal D.M. Infrastrutture del 22/4/2008, avendo i relativi presupposti, poiché sarebbero stati assegnati agli aventi diritto, secondo la posizione dai medesimi rivestita nella apposita graduatoria gestita dallo stesso comune di Tagliacozzo, mentre l'intervento dell'ATER si sarebbe limitato alla stipula dei relativi contratti di locazione “permanente”, determinando i canoni dovuti, adeguandoli alle esigenze economiche degli assegnatari, come prevede la stessa normativa, “… nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato…
“.
Secondo la ricorrente, l'Ente impositore ben conosceva questa situazione, avendo provveduto alla formazione delle graduatorie e, quindi, avendo piena cognizione dei bisogni delle famiglie cui si doveva andare incontro, senza, pertanto, che la stessa ATER dovesse dare prova della natura di “alloggi sociali” degli appartamenti che venivano assegnati. Tuttavia, va osservato che l'Ente resistente non ha contestato tanto la natura degli immobili, quanto la circostanza che l'ATER non aveva mai provveduto ad inoltrare la dovuta dichiarazione annuale prevista dalla normativa di riferimento, con la quale avrebbe dovuto richiedere specificatamente l'esenzione dal pagamento dell'IMU per ogni immobile assegnato, avente la natura di “alloggio sociale”
L'obbligo della presentazione dell'apposita dichiarazione è effettivamente previsto, a pena di decadenza da ogni beneficio fiscale, dall'art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013, che testualmente recita: “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.“.
Il comune di Tagliacozzo avrebbe potuto dunque rilevare, attraverso la dichiarazione presentata annualmente dall'ATER, quali immobili doveva ritenere esenti, perché aventi la natura di “alloggi sociali”, e per quali, invece, avrebbe potuto pretendere il pagamento dell'imposta dovuta, , perché non rientranti nell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera. “i”, D.Lgs. n. 504/1992, sebbene con la detrazione prevista dalla legge.
Agli atti del presente giudizio non risulta che l'ATER abbia mai presentato la dichiarazione IMU, per cui, ai sensi della normativa di riferimento, è da considerarsi decaduta e, quindi, non può più pretendere l'applicazione del beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
È la stessa normativa, dunque, che prevede la decadenza dal beneficio dell'esenzione, in mancanza della dovuta dichiarazione, come, peraltro, è stato ribadito dalla stessa Corte di Cassazione con la pronuncia n.
24200/2024, richiamando anche sue precedenti sentenze conformi, n.ri 21465/2020 e 5190/2022, con le quali ha precisato che: “–Il riconoscimento del beneficio dell'esenzione IMU postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 2, comma 5-bis, l. 31 agosto
2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma”; disposizione, da considerarsi ancora oggi vigente, pur dopo la riscrittura delle norme di disciplina dell'IMU, contenutete nella L. n. 160/2019 (Cass., n. 28806/2023).
Essendo, dunque, risultata legittima la pretesa tributaria del comune di Tagliacozzo, il ricorso è da considerarsi infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, il giorno 19/1/2026 Il Giudice - Dott. Giovanni Fedele
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2025 depositato il 07/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tagliacozzo - Piazza Duca Degli Abruzzi 67069 Tagliacozzo AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1502 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 32/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente rappresenta che il Comune ha richiesto il pagamento dell'IMU
2019, senza considerare che gli immobili in questione sono destinati ad alloggio sociale e pertanto, rientrano nelle ipotesi di esenzione previste dalla normativa vigente. Il Comune individua i soggetti aventi diritto all'alloggio sociale e richiede ad ATER la disponibilità degli immobili da assegnare a canone sociale. Sebbene nei contratti di locazione, per motivi di privacy, non sia espressamente indicata la natura sociale del canone, tale qualificazione risulta desumibile dall'importo del canone, modulato in base al nucleo familiare. Ne consegue che il Comune è pienamente a conoscenza della destinazione sociale degli immobili e non può pretendere il pagamento del tributo. Pertanto, si chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: nessuno è comparso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, l'ATER, in persona del l.r.p.t. e a ministero del Funzionario all'uopo delegato, impugnava l'avviso di accertamento n. 1502 del 31/10/2024, emesso dal comune di Tagliacozzo, per il mancato versamento dell'IMU, dovuta per l'annualità 2019, pari a € 4.955,70, comprensivi di sanzioni ed interessi.
La ricorrente eccepiva:
- la violazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011, n.201 poiché gli immobili sottoposti al pagamento dell'IMU sarebbero destinati ad “alloggi sociali”, ai sensi del D.M. 22/4/2008, e, quindi, con l'esenzione dal pagamento dell'imposta pretesa.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva il comune di Tagliacozzo, in persona del Funzionario responsabile ed a ministero dello stesso, che, richiamando le disposizioni contenute nella Circolare n.1/DF del 18/3/2020, precisava che sarebbe riconosciuta agli immobili assegnati dagli IACP o dagli Enti per l'Edilizia Residenziale Pubblica la detrazione della somma di € 200,00 e solo per gli immobili, aventi le caratteristiche di “alloggi sociali”, secondo i parametri preisti dal D.M. del 22/4/2008, potrebbe essere riconosciuta l'esenzione dal pagamento dell'IMU.
Eccepisce, infine, l'omessa presentazione della relativa dichiarazione, che, ai sensi di legge, è prevista a pena di decadenza dai benefici fiscali.
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Quindi, all'udienza del 19/1/2026, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall'ATER è risultato infondato e, quindi, deve essere rigettato.
L'Azienda ricorrente si è difesa, sostenendo che gli appartamenti per i quali il comune di Tagliacozzo ha preteso il versamento della TASI avrebbero tutti natura di “alloggi sociali”, come previsto dal D.M. Infrastrutture del 22/4/2008, avendo i relativi presupposti, poiché sarebbero stati assegnati agli aventi diritto, secondo la posizione dai medesimi rivestita nella apposita graduatoria gestita dallo stesso comune di Tagliacozzo, mentre l'intervento dell'ATER si sarebbe limitato alla stipula dei relativi contratti di locazione “permanente”, determinando i canoni dovuti, adeguandoli alle esigenze economiche degli assegnatari, come prevede la stessa normativa, “… nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato…
“.
Secondo la ricorrente, l'Ente impositore ben conosceva questa situazione, avendo provveduto alla formazione delle graduatorie e, quindi, avendo piena cognizione dei bisogni delle famiglie cui si doveva andare incontro, senza, pertanto, che la stessa ATER dovesse dare prova della natura di “alloggi sociali” degli appartamenti che venivano assegnati. Tuttavia, va osservato che l'Ente resistente non ha contestato tanto la natura degli immobili, quanto la circostanza che l'ATER non aveva mai provveduto ad inoltrare la dovuta dichiarazione annuale prevista dalla normativa di riferimento, con la quale avrebbe dovuto richiedere specificatamente l'esenzione dal pagamento dell'IMU per ogni immobile assegnato, avente la natura di “alloggio sociale”
L'obbligo della presentazione dell'apposita dichiarazione è effettivamente previsto, a pena di decadenza da ogni beneficio fiscale, dall'art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013, che testualmente recita: “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.“.
Il comune di Tagliacozzo avrebbe potuto dunque rilevare, attraverso la dichiarazione presentata annualmente dall'ATER, quali immobili doveva ritenere esenti, perché aventi la natura di “alloggi sociali”, e per quali, invece, avrebbe potuto pretendere il pagamento dell'imposta dovuta, , perché non rientranti nell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera. “i”, D.Lgs. n. 504/1992, sebbene con la detrazione prevista dalla legge.
Agli atti del presente giudizio non risulta che l'ATER abbia mai presentato la dichiarazione IMU, per cui, ai sensi della normativa di riferimento, è da considerarsi decaduta e, quindi, non può più pretendere l'applicazione del beneficio dell'esenzione dal pagamento dell'IMU.
È la stessa normativa, dunque, che prevede la decadenza dal beneficio dell'esenzione, in mancanza della dovuta dichiarazione, come, peraltro, è stato ribadito dalla stessa Corte di Cassazione con la pronuncia n.
24200/2024, richiamando anche sue precedenti sentenze conformi, n.ri 21465/2020 e 5190/2022, con le quali ha precisato che: “–Il riconoscimento del beneficio dell'esenzione IMU postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 2, comma 5-bis, l. 31 agosto
2013, n. 102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma”; disposizione, da considerarsi ancora oggi vigente, pur dopo la riscrittura delle norme di disciplina dell'IMU, contenutete nella L. n. 160/2019 (Cass., n. 28806/2023).
Essendo, dunque, risultata legittima la pretesa tributaria del comune di Tagliacozzo, il ricorso è da considerarsi infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 900,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, il giorno 19/1/2026 Il Giudice - Dott. Giovanni Fedele