Sentenza 28 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/03/2002, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL045 1 0 /0 2 eQ 62324 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPRE DE CASSAZIONE A I R Oggetto A 5 T . 6 8 N U 9 SEZIONE TRIBUTARIA - B 1 Tributaria I / B 4 R . / L 6 T L 2 . A R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: . A P K I . A D R T E L 1 E T 3 D 1 A I - Presidente R.G. N. 22122/98 Dott. Michele CANTILLO . S M N N E S I A Consigliere Cron. Dott. Paolo GIULIANT 10488 Dott. Vittorio RAGONESI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI Consigliere Ud. 14/12/01 Consigliere C.C.Dott. Francesco Antonio GENOVESE ha pronunciato la seguente URTE SUPREMA DE CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE S E N T ENZA 62324 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
IMP SICILIANA MOLINARI SPA ORA INCORPOR;
- intimato avversO la sentenza n. 118/97 della Commissione tributaria regionale di PALERMO, depositata il 2001 27/11/97; 2619 udita la relazione della causa svolta nella camera di -1- consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Vittorio RAGONESI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- La Corte, osserva quanto segue. L'Amministrazione delle Finanze, con atto notificato il 7.12.98, ha proposto ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia,emessa in data 10.7.97, che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e confermato la sentenza di primo grado della Commissione tributaria provinciale di Palermo che, nell'accogliere il ricorso della Impresa siciliana Molinari spa, aveva annullato in parte l'accertamento relativo ad imponibili IRPEG e ILOR per l'anno 1984 ritenendolo illegittimo relativamente ad alcuni recuperi a tassazione. Lamenta l'amministrazione ricorrente la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alle ragioni che hanno indotto la Commissione tributaria regionale al rigetto dell'appello. L'intimata società non si è costituita in giudizio e la controversia è stata decisa all'esito della pubblica udienza del 14.12.01. Motivi della decisione Il ricorso è manifestamente fondato. La sentenza impugnata, infatti, si è limitata a dare usa esposizione sintetica del fatto ed a riportare e motivi di appello dell' Ufficio finanziario senza enunciare alcuna delle ragioni per cui ha ritenuto di emanare la pronuncia di rigetto dell'appello di cui al dispositivo. Tutto ciò integra gli estremi della mancanza di motivazione di cui all'articolo 360 comma 1 n. 5 cpc per cui il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Sicilia per nuovo giudizio anche in ordine alle spese.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione regionale della Sicilia anche per le spese. Roma 14.12.01 Il Cons.est. Il Presiden Innocenze Battista POSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 28 MAR, 2002DEPOSI IL CANCELLIERE C1 Oggi Innocenzo Battista