Sentenza 18 gennaio 2005
Massime • 1
Rientra nell'ambito degli strumenti di pubblica autenticazione o certificazione di cui all'art. 468, comma secondo, cod. pen., il sigillo recante la dicitura "C.I. Carni Italiane", adottato per certificare la provenienza nazionale della carne macellata, considerato che la normativa del Ministero della Sanità tipicizza detto strumento, in attuazione di preesistenti norme di legge - disciplinandone l'uso e imponendo che sia utilizzato solo da chi macella la carne, attività autorizzata, a date condizioni, dalla P.A., e sotto il controllo del veterinario - in quanto detta dicitura attesta che per l'allevamento degli animali sono state seguite le prescrizioni dettate dalle norme nazionali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/01/2005, n. 6815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6815 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 18/01/2005
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 42
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 026812/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DO UR N. IL 07/08/1957;
avverso SENTENZA del 28/04/2004 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROTELLA MARIO;
udita la richiesta di rigetto del P.M., il S.P.G., di MONETTI V.;
udito il difensore, Prof. Avv. Coppola.
RITENUTO
1 - La Corte di Ancona ha confermato la condanna di LI UR ad a. 1 e m. 10 di reclusione e L. 700.000 di multa, per i reati (a) di cui all'art. 468/2 CP (contraffazione o uso di strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione: nella specie recante la dicitura "C.I. - Carni Italiane"), e (b) di cui all'art. 515 CP (frode nel commercio di carni bovine, di provenienza francese, marcate come italiane, nello stabilimento di macellazione della "Marche Carni srl)".
La Corte ha respinto questioni circa la responsabilità personale di LI, che aveva portato la carne al macello (l'appello lo diceva indimostrato autore del fatto, perché presente nello stabilimento solo per alcune ore, e sottolineava che in altra sentenza prodotta dalla difesa era stata accertata la detenzione di sigilli falsificati da parte del titolare del mattatoio, e prosciolto un ipotizzato correo in posizione analoga al ricorrente, per il commercio diretto di carne da parte dello stesso AC).
Con il ricorso per LI, si denuncia: 1^ - mancanza o manifesta illogicità di motivazione su elemento decisivo - violazione art. 526 CPP (AC, titolare del macello, aveva altri sigilli falsi ed interesse personale a vendere come italiana la carne che, quale francese, pagava meno a LI); 2^ - violazione art. 468 CP, 97 Cost, D.Lgs. 286/94 (la legge non prevede il timbro di certificazione di provenienza italiana della carne bovina che, per circolare ministeriale, è apposto dal macello sotto la vigilanza del veterinario, di talché il falso è al più sanzionarle ai sensi dell'art. 517 CP); 3^ - erronea applicazione art. 468 CP (la condanna è duplice per la mancata distinzione in sentenza dell'ipotesi di contraffazione da quella di uso); 4^ - mancanza o manifesta illogicità di motivazione - erronea applicazione dell'art. 468 CP (perché contraffazione ed uso non sono segmenti di un'unica fattispecie); 5^ - omessa ed illogica motivazione - erronea applicazione degli art. 468 - 469 CP (non risulta che le impronte siano state rese con il timbro contraffatto - v. sent. 1^ grado); 6^ - erronea applicazione art. 62 bis CP, 7 - erronea applicazione artt. 515, 56 CP, 1510 CC (nella specie il reato di frode in commercio non risulta consumato); 8^ - violazione artt. 130,127, 548, 547 CPP;
violazione art. 546 CPP (circa le sottoscrizioni della sentenza).
2 - Il motivo 2^ è preliminare e infondato.
Travisa la figura di reato, perché non trae le dovute implicazioni da quanto pure riconosce alla luce della dottrina, che afferma l'esistenza, accanto alle certificazioni "nominate", di quelle "innominate" rilasciate da qualunque soggetto legittimato ad esprimere la volontà pubblica in riferimento ad una materia di sua stretta competenza.
In effetti, al di là di diretta previsione di legge, la giurisprudenza riconosce il potere di certificazione al soggetto che eserciti una pubblica funzione o un pubblico servizio, quale sostituto o fiduciario di un organo amministrativo. Per esempio ha sanzionato la contraffazione di strumenti di pubblica autenticazione o certificazione di ditta privata concessionaria di appalto di riscossione di imposte (cfr. Cass., Sez. 5^, Peronaci, n. 15416/77) o di azienda di credito nelle attività di interesse pubblico (cfr. idem, Moruzzi, 12766/89). Tanto premesso, il reato di cui al comma 1 dell'art. 468 CP è configurato dalla pertinenza del "sigillo" in senso stretto ad un ente o ufficio pubblico, che se ne avvale per operare attestazioni in ordine al suo demanio amministrativo: la natura del titolare da ragione della funzione. Lo strumento di cui all'art. 468/2^ co. si qualifica invece per la sua connessione diretta con la funzione, ancorché esercitata da soggetto privato, in ragione di una concessione o autorizzazione. In questa luce la norma incriminatrice tutela la pubblica fede nell'attestazione operata per tal via da diverso soggetto mandatario della P.A., ferma la tipicità dello strumento. E l'identificazione di chi lo adopera può essere implicita nella stessa natura esclusiva dell'attività demandatagli. A questa ratio si rapporta la contraffazione o l'uso di strumento contraffatto con dicitura "C.I., Carni Italiane", adottato per certificare la provenienza nazionale della carne macellata. L'indicazione, seppure in origine correlata nella prassi a ragioni commerciali, è divenuta, in ragione del provvedimento del Ministero della Sanità, menzionato in sentenza e nel ricorso, significativa del fatto che, per l'allevamento degli animali sono state seguite le prescrizioni dettate dalle norme nazionali (come spiega la sentenza di 1^ grado). Ed è questa la riprova che non è determinante per la qualificazione l'originaria destinazione alla tutela del commercio, ora di natura sussidiaria (cfr.: Cass., Sez. 5^, Gebell, n. 12485/80). Tanto implica il riferimento alle previsioni legislative circa la macellazione delle carni e, sul piano regolamentare, la tipizzazione dello strumento. Orbene la normativa del Ministero, che tipicizza lo strumento e ne disciplina l'uso, in effetti attua preesistenti norme di legge, vuoi perché impone che sia adoperato esclusivamente da chi macella la carne, e dunque si rapporta ad un'attività autorizzata dalla P.A. a determinate condizioni, vuoi perché sull'uso, in quanto integrativo dell'attestazione da lui stesso rilasciata di rispondenza delle carni destinate all'alimentazione ai parametri sanitari, deve vigilare il veterinario.
Ne segue la tutela penale di cui all'art. 468/2 CP. 2.2 - Ferma questa premessa maggiore, risulta tuttavia fondata ed assorbente di ogni altro motivo la questione di motivazione di cui al 1^.
Gli elementi certi rappresentati in sentenza sono che la carne proviene dalla macellazione di animali allevati dall'imputato, per alcun tempo presente al mattatoio, e che la marchiatura quale carne italiana è falsa.
Non è invece certo che LI sia stato presente o abbia preso parte all'operazione di timbratura. Nè è escluso che la disponibilità della carne sia passata a chi la macellava, perché non si dice che la consegna al destinatario sia avvenuta da parte di LI.
Insomma non è affatto dimostrato che egli fosse il solo interessato alla falsificazione, laddove chi l'aveva macellata poteva assumere quell'interesse in proprio, commerciando direttamente la carne. Di tanto è stato posto il dubbio con l'appello, sulla scorta di allegazioni di cui non si è preso alcun conto, per dimostrarne l'irrilevanza.
Pertanto la conclusione: "se poi il LI abbia usato un sigillo contraffatto da lui stesso o nella sua disponibilità o, invece, abbia usato un sigillo già esistente nei mattatoio;
una tale evenienza può far ipotizzare, semmai, un concorso criminoso di altri soggetti, ma non può farne certo discendere l'esclusione di responsabilità dell'imputato" è ingiustificata, perché fa aggio sulla sola induzione dalla proprietà dei bovini.
Risulta dunque necessario un nuovo esame, che non esclude verifiche eventuali ai sensi dell'art. 603 CPP.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2005