Sentenza 9 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/01/2004, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FAVARA Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. RUGGIERO Francesco - Consigliere -
Dott. MARIGLIANO Eugenia - rel. Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FALLIMENTO FIDIBORSA SPA, in persona del Curatore fallimentare DE NN IT, selettivamente domiciliato in ROMA VIA POLONIA 7, presso lo studio dell'avvocato ALVINO EDVIGE, difeso dall'avvocato BALDIZZONE GERLIN TIZIANA, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la decisione n. 141/97 della Commissione Tributaria regionale di TORINO, depositata il 20/06/97;
udita la relazione della causa svolta nel la pubblica udienza del 21/05/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. FATTO
Il Tribunale di Torino respingeva con sentenza n. 2744 del 31.3.1992 l'opposizione proposta dalla Banca popolare di Novara avverso lo stato passivo del fallimento della s.p.a Fidiborsa, condannando l'istituto di credito alla restituzione di C.C.T. del valore nominale di L. 5.300.000.000, oltre le cedole maturate e gli interessi legali. In sede di registrazione della sentenza l'Ufficio del registro di Torino liquidava l'imposta di registro nella misura del 3% sull'intero importo, pagata dal fallimento in data 30.6.92. Il curatore del fallimento presentava istanza di rimborso, ritenendo che l'imposta pagata fosse dovuta in misura fissa e non proporzionale. Avverso il silenzio rifiuto, il fallimento ricorreva innanzi alla C.T. di primo grado che accoglieva il ricorso. La C.T.R. del Piemonte respingeva il gravame dell'Ufficio con sentenza del 27.3/20.6 1997, confermando la sentenza di primo grado. Avverso detta decisione propone ricorso per Cassazione l'Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro in carica, notificato il 21.9.1998, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso il fallimento della s.p.a. Fidiborsa, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per decorso del termine breve dell'impugnazione, essendo stata la sentenza impugnata notificata all'Ufficio del registro in data 20.9.1997. All'udienza del 1^.12.1999 è stato disposto rinvio in attesa della decisione della Corte Costituzionale riguardo all'art. 21 l. n. 133 del 1999, emanata nelle more del giudizio, nella parte in cui
"interpreta autenticamente l'art. 38, comma secondo, del d.lgs. 31.12.1992, n. 546", nel senso che per far decorrere il termine breve per ricorrere per Cassazione la sentenza di secondo grado deve essere notificata all'Amministrazione finanziaria presso l'Avvocatura dello Stato, competente per territorio e non all'ufficio periferico che sia stato parte nel giudizio.
Prima dell'udienza del 21.5.2003, la difesa del Fallimento Fidiborsa, con memoria del 15.5.2003, portava a conoscenza del Collegio che il fallimento controricorrente era stato dichiarato chiuso con decreto del Tribunale di Torino, allegato in copia, a seguito di integrale soddisfacimento di tutti i creditori ammessi al passivo;
chiedeva, pertanto, dichiararsi l'interruzione del giudizio. DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto tardivamente.
La sentenza impugnata è stata notificata all'Ufficio del registro di Torino, su istanza della parte Fallimento Fidiborsa in data 20.9.1997.
Il ricorso per Cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulta notificato il 22.7.1998, e cioè, ben oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dagli artt. 325, 2^ comma, c.p.c. 51, comma 1^, d.lgs. n. 546 del 1992. Costituisce consolidato e, comunque, assolutamente prevalente orientamento di questa Corte (cfr., ex pluribus, sentenze, nn. 9846, 10420 e 10752 del 1998, 4276 del 1999, 12790 del 2001 e 2711 del 2002), integralmente condiviso dal Collegio, che ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie era sufficiente, prima dell'entrata in vigore dell'art. 21 comma 1^ della legge 13.5.1999 - n. 133, la loro notificazione all'ufficio tributario che aveva emesso l'atto impugnato e che non aveva esercitato la facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado (cfr. art. 10 comma 4^ del d.lgs. n. 546 del 1992).
D'altra parte, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 525 del 2000, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1^, della legge 13 maggio 1999 n. 133 il quale dispone che "l'articolo 38, comma 2^, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronunciate dalle Commissioni tributarie regionali... ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, comma 2^, cod. proc. civ., vanno notificate all'Amministrazione
finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente..." - nella parte in cui estende al periodo anteriore alla sua entrata in vigore (18 maggio 1999) l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata dell'art. 38, comma 2^, del d.lgs. n. 546 del 1992.
Pertanto, a seguito di tale dichiarazione di incostituzionalità debbono ritenersi tuttora idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione delle sentenze di secondo grado delle Commissioni tributarie le notificazioni delle stesse eseguite entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso l'atto impugnato e che non hanno esercitato la predetta facoltà di assistenza da parte dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 10, comma 4^, del d.lgs. n. 546 del 1992, mentre solo successivamente alla data predetta (e cioè, dal 18 maggio 1999) debbono ritenersi idonee a tal fine unicamente le notificazioni delle sentenze eseguite, ai sensi dell'art. 21, comma 1^, della legge n. 133 del 1999, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente.
Sulla base di tale principio la notificazione della sentenza impugnata, in quanto ritualmente eseguita in data 20.9.1997, deve ritenersi validamente ed efficacemente effettuata - secondo l'orientamento dianzi rammentato - ai fini della decorrenza del termine breve per la sua impugnazione mediante ricorso per Cassazione.
Il ricorso proposto dal Ministro delle Finanze deve, quindi, essere dichiarato inammissibile perché intempestivo.
Solo a fini di completezza, essendo pregiudiziale la dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso principale per intempestività, si dichiara anche l'inammissibilità dell'istanza proposta dalla difesa del controricorrente relativa all'interruzione del giudizio. È infatti consolidato principio di questa Corte e, nella specie, non sussistono motivi per discostarsene, che il processo di cassazione, essendo caratterizzato dall'impulso d'ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. Civ., evi compresa la chiusura del fallimento di una delle parti, poiché tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità. Tale causa d'interruzione potrà assumere rilievo soltanto in sede di un eventuale giudizio di rinvio (cfr. cass. civ. nn. 8331 del 1994, 4480 del 1997, 12198 del 1998 e 5369 del 2001). Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2004