Sentenza 19 settembre 2002
Massime • 1
L'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n.2 cod. pen.) è compatibile con il dolo d'impeto, in quanto l'ideazione e l'esecuzione del reato mezzo e del reato fine possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra i due fatti-reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2002, n. 7344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7344 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri:
Dr. Giovanni DE ROBERTO Presidente
Dr. Luciano DERIU Consigliere
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. Ilario MARTELLA Consigliere
Dr. Arturo CORTESE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR AL, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 28 giugno 2001 n. 3515, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 21 dicembre 2000 n. 1596, è stato dichiarato colpevole:
a) del reato p. e p. dagli artt. 81 e 337 c.p.;
b) del reato p. e p. dagli artt. 582 cpv. e 585 in rei. agli artt. 576 c.1 n.1 e 61 n. 10 c.p.;
c) del reato p. e p. dall'art. 635 c.c. 1 e 2 nn. 1 e 3 c.p.;
commessi il 27 ottobre 1999, e condannato, con la continuazione e con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, alla pena di nove mesi di reclusione con i benefici di legge. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Giuseppe VENEZIANO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano 28 giugno 2001 n. 3515 - con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano 21 dicembre 2000 n. 1596, è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittigli per aver usato violenza per opporsi agli Ufficiali di p.g. in servizio presso l'Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Milano (che stavano sottoponendolo a controllo in seguito a segnalazione pervenuta dai dipendenti dell'Ospedale Galeazzi, ove egli si era reso colpevole di episodi di danneggiamento e violenza avendo infranto con un pugno la vetrata del posto di centralino-portineria all'ingresso dell'Ospedale) sferrando contro di loro numerosi calci, con uno dei quali aveva colpito il viceispettore Fabbri Fabio alla gamba sinistra, procurandogli una lesione al tendine del bicipite guaribile in sette giorni s.c. con applicazione di gesso semirigido - AL RE ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. - erronea applicazione (art. 606 c.1 lett. b) c.p.p.) dell'art.61 n. 2 c.p. perché per l'aggravante del nesso teleologico occorre che i reati siano collegati finalisticamente e non realizzino una semplice progressione criminosa;
inoltre, la rappresentazione e la volizione delle condotte dell'agente devono costituire una progettazione e non essere una modalità materiale di attuazione della condotta;
2. - violazione degli artt. 89 c.p. e 530 c.3 e 603 c.p.p. (art. 606 c.1 lett. b), c) ed e) c.p.p.), difetto di motivazione e mancata acquisizione di una prova in ordine all'imputabilità, coscienza e volontà del soggetto agente.
L'impugnazione è inammissibile.
Col primo motivo il ricorrente ripropone un'eccezione già rigettata dal Giudice d'appello, il quale ha ribadito la compatibilità dell'aggravante del nesso teleologico con il concorso formale di reati (Cass., Sez. I, 28 febbraio 1992 n. 162, Confl. comp. G.I.P. Trib. e G.I.P. Pret. Potenza in proc. Grimolizzi) e, in particolare, la configurabilità dell'aggravante suddetta nel rapporto tra reato di lesioni personali volontarie e quello di resistenza a pubblico ufficiale, allorché il primo sia commesso per realizzare il secondo (Cass., Sez. I, 23 marzo 1994 n. 1420, Confl. comp. G.I.P. Trib. e Pret. Brescia in proc. Sibilloni).
Nella specie non v'è alcuna progressione criminosa. bensì un'ipotesi di concorso formale di reati in quanto con una stessa condotta, consistente nell'usare violenza agli agenti colpendoli con calci e pugni, l'imputato ha procurato loro le lesioni contestate e contemporaneamente si è loro opposto mentre compivano un atto d'ufficio, procedendo a sottoporlo a controllo. Pur nell'unicità della condotta, il collegamento finalistico tra i due reati appare evidente nella direzione intenzionale della violenza, volta ad impedire che gli Agenti procedessero alla sua identificazione e alle operazioni di controllo, per cui la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. - e, quindi, la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni dolose (artt. 582 c.2, 585 c. 1 e 576 c. 1 n. 1) - non è revocabile in dubbio.
Risulta, peraltro, smentita l'obiezione del ricorrente, che per affermare la sussistenza del vincolo teleologico la rappresentazione e la volizione delle condotte dell'agente devono costituire una progettazione, giacché la giurisprudenza ha risolto positivamente il problema della compatibilità dell'aggravante del nesso teleologico con il dolo d'impeto, rilevando che l'ideazione e l'esecuzione del reato-mezzo e del reato-fine possono coincidere mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra i due fatti di reato (Cass., Sez. I, 24 ottobre 1990 n. 1319, Manfra). Pertanto il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda il secondo motivo, col quale il ricorrente del pari ripropone una questione già presa in esame e motivatamente rigettata con la sentenza d'appello. Il Giudice di secondo grado ha disatteso la pretesa che il ricorrente ha avanzato nel suo primo motivo d'appello, di essere assolto in applicazione dell'art. 530 c. 3 c.p.p., lamentando la mancata verifica da pane del Tribunale di cause di infermità psichica, anche solo temporanee, in ragione dell'incidenza di esse sulla sua imputabilità.
Lo ha fatto opponendo la duplice argomentazione che l'esistenza di una psicosi - che non era stata in alcun modo dedotta dall'interessato o da altri e di cui non esistevano dati anamnestici, clinici o comportamentali - non poteva desumersi dalla semplice mancanza (che in realtà era solo un mancato accertamento) di un movente dell'azione; e che, in mancanza di un'infermità o di una malattia mentale o, comunque, di un'alterazione anatomico-funzionale della sfera psichica, le alterazioni di tipo caratteriale e i connessi disturbi della personalità non acquistano rilievo per escludere o ridurre l'imputabilità. Che è quanto stabilisce la norma dell'art. 90 c.p., secondo il quale gli stati emotivi e passionali non escludono né diminuiscono l'imputabilità. Il secondo motivo di ricorso è, dunque, manifestamente infondato sia sotto il profilo del vizio di motivazione che per quello di omessa assunzione di una prova decisiva, tale non essendo, per le ragioni già viste, la perizia psichiatrica di cui la Corte d'appello ha giustamente ritenuto la mancanza dei presupposti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2002.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 FEBBRAIO 2003 .