CASS
Sentenza 20 luglio 2023
Sentenza 20 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/07/2023, n. 31558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31558 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA SA, nato in [...] 1'08/06/1987 avverso la sentenza del 12/10/2022 della Corte militare di appello visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofantí; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare LU AR FL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Franco Carlo Coppi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31558 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare d'appello ha confermato la decisione di primo grado, con cui SA Caramía, militare con mansioni di motorista, già imbarcato su nave Gorgona quale sottocapo di terza classe, era stato dichiarato colpevole del reato di sabotaggio di opere militari pluriaggravato ed era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione (all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti), oltre alla degradazione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 2. Il sabotaggio, come in imputazione descritto, era opera di persona che - dopo essersi introdotto in sala macchine e dopo avere sollevato la sovrastante griglia calpestabile, tagliato un filo metallico e svitato sei bulloni da 13 MM - aveva aperto il portello di ispezione centrale del riduttore di dritta e vi aveva gettato dentro numerosi corpi estranei, rendendolo inefficiente almeno nel breve periodo. L'avaria, così provocata, aveva impedito il funzionamento del motore e temporaneamente pregiudicato l'operatività dì nave Gorgona, che sarebbe dovuta partire dal porto della Spezia, in missione, la mattina del 29 gennaio 2019. L'azione delittuosa, diretta ad impedire tale partenza, si collocava, ragionevolmente, dopo il relativo annuncio, avvenuto il giorno precedente, e quindi nella nottata intermedia, posto che troppo rischioso, in relazione alla zona della nave interessata, assai frequentata di giorno, sarebbe risultato agire prima. 3. Il sabotatore andava individuato in un appartenente alla componente tecnica dell'equipaggio, dotato, come tale, delle necessarie competenze e abilità. Tre erano gli addetti quella notte in servizio sulla nave, e tra questi l'odierno imputato, che i giudici di merito ritenevano essere l'unico responsabile. I tre militari erano stati tutti sottoposti, in fase d'indagine, ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle quali emergeva, nella lettura offertane dai giudici stessi, l'assenza di qualsivoglia concertazione e lo stupore, e l'estraneità ai fatti, credibilmente manifestati dai due colleghi di RA. Quest'ultimo, viceversa, avrebbe reso nei dialoghi affermazioni auto- indizianti. Secondo la Corte territoriale, RA anzitutto dimostrava una dettagliata conoscenza della natura del guasto verificatosi, in un momento in cui erano appena iniziati gli accertamenti e il loro sviluppo era comunque riservato. Allorché, poi, i Carabinieri avevano lanciato un'esca investigativa, lasciando credere che fossero state rinvenute impronte digitali e campioni biologici sullo 2 sportello del riduttore, IA era stato l'unico, sempre nei dialoghi, a proclamare l'irrilevanza del dato rispetto a sé, siccome uso a maneggiare l'oggetto per motivi di servizio;
circostanza, peraltro, risultata in prosieguo inveritiera. Dalle conversazioni con la fidanzata emergeva, altresì, il possibile movente, quello di ritardare, per ragioni di convenienza personale, la partenza della nave su cui era imbarcato. Vi era poi un elemento probatorio giudicato conclusivo. Nel corso della perquisizione dell'alloggio dell'imputato, avvenuta la sera del 22 marzo 2019, nell'ambito di indagini svolte a suo carico per altri fatti (acquisto di sostanza stupefacente), nel suo armadietto era stata rinvenuta una chiave inglese. RA aveva dichiarato agli operanti che detto attrezzo non era adatto a sbullonare lo sportello centrale del riduttore, in quanto non era del necessario diametro 13; così dimostrando di essere a conoscenza di informazioni che, a parte gli inquirenti, solo il sabotatore poteva conoscere. Sulla circostanza avevano deposto in dibattimento gli stessi operanti, le cui dichiarazioni de relato sul punto erano ritenute - dalla Corte militare di appello - perfettamente utilizzabili. 4. SA RA, assistito dai suoi difensori di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che, nei termini e per le ragioni suindicate, ne ha ribadito la penale responsabilità. Il ricorso, proposto per violazione di legge, sostanziale e processuale, per vizio di motivazione e per travisamento istruttorio, ruota su quattro ordini di censure, di cui si darà conto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, dísp. att. cod. proc. pen. 4.1. Mediante la prima censura il ricorrente prospetta la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria e il travisamento della prova stessa. La Corte territoriale avrebbe avallato la tesi che il sabotaggio fosse avvenuto tramite lo sportello centrale del riduttore, nonostante esistesse la prova che detto sportello fosse stato trovato, in sede di ispezione post delictum, regolarmente piombato;
mentre non sarebbe stata adeguatamente confutata l'ipotesi che i corpi estranei fossero stati introdotti, anche in diverse occasioni, attraverso il tappo di sfiato del riduttore. Tale falsato passaggio motivazionale avrebbe rilevanza fondamentale e comprometterebbe la tenuta logica della decisione, quanto alla durata dell'azione, alla sua unicità, alla sua collocazione in orario notturno. 4.2. Se l'azione delittuosa non era stata sferrata tramite lo sportello centrale del riduttore, il riferimento alla chiave inglese di diametro 13, operato 3 9/ ( dall'imputato nel corso della perquisizione - osserva il ricorrente sviluppando la seconda censura - perderebbe di gravità indiziaria. Ciò a maggior ragione, tenuto conto del fatto che tutta la componente tecnica dell'equipaggio sarebbe stata a perfetta conoscenza del calibro delle chiavi utili a sbullonare i vari sportelli del riduttore, così come dello sviluppo degli accertamenti successivi al delitto. 4.3. La terza censura è di ordine propriamente processuale. La deposizione de relato dei Carabinieri, autori della perquisizione, sarebbe inutilizzabile, ai sensi dell'art. 62 cod. proc. pen., come del resto già ritenuto dal giudice di primo grado. Le dichiarazioni dell'imputato non risultavano trasfuse in un verbale da lui regolarmente sottoscritto e su di esse era vietato a chiunque di testimoniare. Ritenere che tali dichiarazioni fossero state rese in un distinto procedimento, avente ad oggetto la violazione della normativa penale sugli stupefacenti, sarebbe una forzatura, un escamotage elaborato a cose fatte per giustificare una vera e trappola dialettico-investigativa. Un'unica indagine era in corso, per entrambe le ipotesi di reato, avvinte comunque da connessione qualificata, rendendo ciò comunque operante il divieto di cui al citato art. 62 del codice di rito. 4.4. La quarta censura verte sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La terza censura oggetto di ricorso, dal carattere pregiudiziale e da esaminare dunque in via prioritaria, è fondata. 2. L'art. 62, comma 1, cod. proc. pen. vieta a chiunque di deporre sulle dichiarazioni «comunque rese» dall'imputato, o dalla persona sottoposta alle indagini, «nel corso del procedimento». Tale divieto è posto a tutela dell'esigenza che le predette dichiarazioni, spontanee o sollecitate, giungano a conoscenza del giudice attraverso le modalità di documentazione formale previste dal codice di rito, con le garanzie a questa connesse (Corte cost., n. 237 del 1993). Il narrato della persona accusata del reato vale, in linea di principio, nella misura in cui esso consti da atti processuali rituali, non potendo riemergere da testimonianze o da fonti diverse da quelle tipiche e prescritte. Come si legge già nella Relazione al progetto preliminare del codice, quel che la norma impone è che di quel narrato «faccia fede la sola documentazione scritta, da redigersi e da utilizzarsi con le forme ed 4 entro i limiti previsti per le varie fasi del procedimento». In tali termini inteso, non si tratta neppure di «un divieto soggettivamente qualificato, come testimonianza de audítu dell'ufficiale di polizia, ma si configura, in termini oggettivi, con riferimento al contenuto delle dichiarazioni, e quindi esclude anche la testimonianza de auditu di soggetti diversi», pur entro i precisi confini indicati dalla disposizione, che ne preservano la razionalità e la sua stretta connessione con l'esercizio del diritto di difesa. 3. A proposito dei confini della disposizione, rientrano nel suo perimetro applicativo tutte le manifestazioni verbali, in qualunque forma espresse, ma non le manifestazioni meramente comportamentali. Il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine non concerne, infatti, il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili, tenute dall'interessato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria, le quali ben possono essere riassunte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini (Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 251947-01). La giurisprudenza di questa Corte ha poi chiarito, per quanto qui più specificamente interessa, che il divieto in esame opera solo con riferimento a dichiarazioni rese «nel corso del procedimento», e non al di fuori di esso e prima del suo inizio, e neppure genericamente in sua pendenza ma in favore di soggetti che non rivestano alcuna qualifica processuale, difettando in tal caso il necessario collegamento funzionale con il procedimento penale, che del divieto rappresenta il presupposto e in cui si esprime la sua ratio (Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, D'Elia, Rv. 267699-01; Sez. 5, n. 8897 del 19/11/2015, dep. 2016, Baschini, Rv. 266127-01; Sez. 3, n. 12236 del 12/02/2014, F., Rv. 259297- 01). solo in relazione alle dichiarazioni funzionalmente collegate, infatti, che si pone l'esigenza di garanzia, già messa in evidenza, consistente nel far sì che di esse faccia fede la sola documentazione scritta, con divieto conseguente di fonti testimoniali surrogatorie. 4. Cade specularmente nel divieto la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni, aventi contenuto potenzialmente autoincriminante, rese dalla persona sottoposta alle indagini allorché queste ultime sono state già avviate, e rese a beneficio di appartenenti all'organo o corpo di polizia giudiziaria incaricato della loro conduzione, che entrino in contatto con l'indagato a qualunque titolo, e quindi anche nello svolgimento di incombenze di ufficio di altra natura. Pur sempre si tratta, in questo caso, di dichiarazioni rese a soggetti che, rivestendo già una specifica veste processuale rispetto all'indagine in corso, 5 sarebbero (stati) istituzionalmente preposti a raccogliere, in forma tipica, le dichiarazioni dell'indagato, con le garanzie e i limiti di utilizzazione previsti dal codice di rito (cfr., a contrario, Sez. 5, n. 32906 del 31/05/2007, Capriati, Rv. 237117-01; Sez. 1, n. 25096 del 26/02/2004, Alampi, Rv. 228642-01). Se le investigazioni sono state avviate e l'indagato si trova, per qualunque ragione, a cospetto dell'Autorità inquirente, a cui rende dichiarazioni relative al fatto addebitato, queste non possono, per definizione, essere considerate estranee, come vorrebbe il giudice a quo, al «contesto procedimentale» di riferimento. Ove si ragionasse diversamente, si consentirebbe l'oggettiva elusione delle garanzie anzidette e la sostanziale vanificazione dei limiti in esse racchiusi. L'apparato codicistico, a presidio dell'autonoma determinazione dell'imputato di rendere dichiarazioni nel procedimento, e delle genuinità di queste ultime assicurata anche dalle formali modalità di verbalizzazione, verrebbe aggirato. 5. L'art. 62 cod. proc. pen. pone una regola di esclusione probatoria, dettando una sanzione di inutilizzabilità assoluta, nel processo, dei dati conoscitivi acquisiti in violazione del relativo divieto, come risultano - alla luce del principio di diritto sopra fissato - quelli emergenti dalle deposizioni testimoniali indirette su quanto riferito dall'imputato agli inquirenti la sera del 22 marzo 2019. La Corte militare di appello, ponendo anche quelle dichiarazioni a base della ribadita affermazione di penale responsabilità, ha adottato una decisione viziata. Occorrerà dunque rinnovare il giudizio, onde saggiare la tenuta del quadro probatorio emendato dell'elemento istruttorio non utilizzabile. 6. A tale fine, previo assorbimento delle censure ulteriori contro di essa formulate, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare di appello. Così deciso il 19/05/2023
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofantí; udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale militare LU AR FL, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avvocato Franco Carlo Coppi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31558 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO Data Udienza: 19/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte militare d'appello ha confermato la decisione di primo grado, con cui SA Caramía, militare con mansioni di motorista, già imbarcato su nave Gorgona quale sottocapo di terza classe, era stato dichiarato colpevole del reato di sabotaggio di opere militari pluriaggravato ed era stato condannato alla pena di otto anni di reclusione (all'esito dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti), oltre alla degradazione e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 2. Il sabotaggio, come in imputazione descritto, era opera di persona che - dopo essersi introdotto in sala macchine e dopo avere sollevato la sovrastante griglia calpestabile, tagliato un filo metallico e svitato sei bulloni da 13 MM - aveva aperto il portello di ispezione centrale del riduttore di dritta e vi aveva gettato dentro numerosi corpi estranei, rendendolo inefficiente almeno nel breve periodo. L'avaria, così provocata, aveva impedito il funzionamento del motore e temporaneamente pregiudicato l'operatività dì nave Gorgona, che sarebbe dovuta partire dal porto della Spezia, in missione, la mattina del 29 gennaio 2019. L'azione delittuosa, diretta ad impedire tale partenza, si collocava, ragionevolmente, dopo il relativo annuncio, avvenuto il giorno precedente, e quindi nella nottata intermedia, posto che troppo rischioso, in relazione alla zona della nave interessata, assai frequentata di giorno, sarebbe risultato agire prima. 3. Il sabotatore andava individuato in un appartenente alla componente tecnica dell'equipaggio, dotato, come tale, delle necessarie competenze e abilità. Tre erano gli addetti quella notte in servizio sulla nave, e tra questi l'odierno imputato, che i giudici di merito ritenevano essere l'unico responsabile. I tre militari erano stati tutti sottoposti, in fase d'indagine, ad intercettazioni telefoniche ed ambientali, dalle quali emergeva, nella lettura offertane dai giudici stessi, l'assenza di qualsivoglia concertazione e lo stupore, e l'estraneità ai fatti, credibilmente manifestati dai due colleghi di RA. Quest'ultimo, viceversa, avrebbe reso nei dialoghi affermazioni auto- indizianti. Secondo la Corte territoriale, RA anzitutto dimostrava una dettagliata conoscenza della natura del guasto verificatosi, in un momento in cui erano appena iniziati gli accertamenti e il loro sviluppo era comunque riservato. Allorché, poi, i Carabinieri avevano lanciato un'esca investigativa, lasciando credere che fossero state rinvenute impronte digitali e campioni biologici sullo 2 sportello del riduttore, IA era stato l'unico, sempre nei dialoghi, a proclamare l'irrilevanza del dato rispetto a sé, siccome uso a maneggiare l'oggetto per motivi di servizio;
circostanza, peraltro, risultata in prosieguo inveritiera. Dalle conversazioni con la fidanzata emergeva, altresì, il possibile movente, quello di ritardare, per ragioni di convenienza personale, la partenza della nave su cui era imbarcato. Vi era poi un elemento probatorio giudicato conclusivo. Nel corso della perquisizione dell'alloggio dell'imputato, avvenuta la sera del 22 marzo 2019, nell'ambito di indagini svolte a suo carico per altri fatti (acquisto di sostanza stupefacente), nel suo armadietto era stata rinvenuta una chiave inglese. RA aveva dichiarato agli operanti che detto attrezzo non era adatto a sbullonare lo sportello centrale del riduttore, in quanto non era del necessario diametro 13; così dimostrando di essere a conoscenza di informazioni che, a parte gli inquirenti, solo il sabotatore poteva conoscere. Sulla circostanza avevano deposto in dibattimento gli stessi operanti, le cui dichiarazioni de relato sul punto erano ritenute - dalla Corte militare di appello - perfettamente utilizzabili. 4. SA RA, assistito dai suoi difensori di fiducia, ricorre per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che, nei termini e per le ragioni suindicate, ne ha ribadito la penale responsabilità. Il ricorso, proposto per violazione di legge, sostanziale e processuale, per vizio di motivazione e per travisamento istruttorio, ruota su quattro ordini di censure, di cui si darà conto nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, dísp. att. cod. proc. pen. 4.1. Mediante la prima censura il ricorrente prospetta la violazione dei criteri di valutazione della prova indiziaria e il travisamento della prova stessa. La Corte territoriale avrebbe avallato la tesi che il sabotaggio fosse avvenuto tramite lo sportello centrale del riduttore, nonostante esistesse la prova che detto sportello fosse stato trovato, in sede di ispezione post delictum, regolarmente piombato;
mentre non sarebbe stata adeguatamente confutata l'ipotesi che i corpi estranei fossero stati introdotti, anche in diverse occasioni, attraverso il tappo di sfiato del riduttore. Tale falsato passaggio motivazionale avrebbe rilevanza fondamentale e comprometterebbe la tenuta logica della decisione, quanto alla durata dell'azione, alla sua unicità, alla sua collocazione in orario notturno. 4.2. Se l'azione delittuosa non era stata sferrata tramite lo sportello centrale del riduttore, il riferimento alla chiave inglese di diametro 13, operato 3 9/ ( dall'imputato nel corso della perquisizione - osserva il ricorrente sviluppando la seconda censura - perderebbe di gravità indiziaria. Ciò a maggior ragione, tenuto conto del fatto che tutta la componente tecnica dell'equipaggio sarebbe stata a perfetta conoscenza del calibro delle chiavi utili a sbullonare i vari sportelli del riduttore, così come dello sviluppo degli accertamenti successivi al delitto. 4.3. La terza censura è di ordine propriamente processuale. La deposizione de relato dei Carabinieri, autori della perquisizione, sarebbe inutilizzabile, ai sensi dell'art. 62 cod. proc. pen., come del resto già ritenuto dal giudice di primo grado. Le dichiarazioni dell'imputato non risultavano trasfuse in un verbale da lui regolarmente sottoscritto e su di esse era vietato a chiunque di testimoniare. Ritenere che tali dichiarazioni fossero state rese in un distinto procedimento, avente ad oggetto la violazione della normativa penale sugli stupefacenti, sarebbe una forzatura, un escamotage elaborato a cose fatte per giustificare una vera e trappola dialettico-investigativa. Un'unica indagine era in corso, per entrambe le ipotesi di reato, avvinte comunque da connessione qualificata, rendendo ciò comunque operante il divieto di cui al citato art. 62 del codice di rito. 4.4. La quarta censura verte sul mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La terza censura oggetto di ricorso, dal carattere pregiudiziale e da esaminare dunque in via prioritaria, è fondata. 2. L'art. 62, comma 1, cod. proc. pen. vieta a chiunque di deporre sulle dichiarazioni «comunque rese» dall'imputato, o dalla persona sottoposta alle indagini, «nel corso del procedimento». Tale divieto è posto a tutela dell'esigenza che le predette dichiarazioni, spontanee o sollecitate, giungano a conoscenza del giudice attraverso le modalità di documentazione formale previste dal codice di rito, con le garanzie a questa connesse (Corte cost., n. 237 del 1993). Il narrato della persona accusata del reato vale, in linea di principio, nella misura in cui esso consti da atti processuali rituali, non potendo riemergere da testimonianze o da fonti diverse da quelle tipiche e prescritte. Come si legge già nella Relazione al progetto preliminare del codice, quel che la norma impone è che di quel narrato «faccia fede la sola documentazione scritta, da redigersi e da utilizzarsi con le forme ed 4 entro i limiti previsti per le varie fasi del procedimento». In tali termini inteso, non si tratta neppure di «un divieto soggettivamente qualificato, come testimonianza de audítu dell'ufficiale di polizia, ma si configura, in termini oggettivi, con riferimento al contenuto delle dichiarazioni, e quindi esclude anche la testimonianza de auditu di soggetti diversi», pur entro i precisi confini indicati dalla disposizione, che ne preservano la razionalità e la sua stretta connessione con l'esercizio del diritto di difesa. 3. A proposito dei confini della disposizione, rientrano nel suo perimetro applicativo tutte le manifestazioni verbali, in qualunque forma espresse, ma non le manifestazioni meramente comportamentali. Il divieto di utilizzare in sede dibattimentale le dichiarazioni spontanee della persona sottoposta ad indagine non concerne, infatti, il caso in cui sussistano fatti storicamente rilevanti, condotte oggettivamente descrivibili, tenute dall'interessato alla presenza di agenti di polizia giudiziaria, le quali ben possono essere riassunte dagli operanti in sede dibattimentale con conseguente utilizzazione in detta sede del risultato di tali indagini (Sez. 5, n. 7127 del 01/12/2011, dep. 2012, Rv. 251947-01). La giurisprudenza di questa Corte ha poi chiarito, per quanto qui più specificamente interessa, che il divieto in esame opera solo con riferimento a dichiarazioni rese «nel corso del procedimento», e non al di fuori di esso e prima del suo inizio, e neppure genericamente in sua pendenza ma in favore di soggetti che non rivestano alcuna qualifica processuale, difettando in tal caso il necessario collegamento funzionale con il procedimento penale, che del divieto rappresenta il presupposto e in cui si esprime la sua ratio (Sez. 5, n. 30895 del 09/03/2016, D'Elia, Rv. 267699-01; Sez. 5, n. 8897 del 19/11/2015, dep. 2016, Baschini, Rv. 266127-01; Sez. 3, n. 12236 del 12/02/2014, F., Rv. 259297- 01). solo in relazione alle dichiarazioni funzionalmente collegate, infatti, che si pone l'esigenza di garanzia, già messa in evidenza, consistente nel far sì che di esse faccia fede la sola documentazione scritta, con divieto conseguente di fonti testimoniali surrogatorie. 4. Cade specularmente nel divieto la testimonianza indiretta sulle dichiarazioni, aventi contenuto potenzialmente autoincriminante, rese dalla persona sottoposta alle indagini allorché queste ultime sono state già avviate, e rese a beneficio di appartenenti all'organo o corpo di polizia giudiziaria incaricato della loro conduzione, che entrino in contatto con l'indagato a qualunque titolo, e quindi anche nello svolgimento di incombenze di ufficio di altra natura. Pur sempre si tratta, in questo caso, di dichiarazioni rese a soggetti che, rivestendo già una specifica veste processuale rispetto all'indagine in corso, 5 sarebbero (stati) istituzionalmente preposti a raccogliere, in forma tipica, le dichiarazioni dell'indagato, con le garanzie e i limiti di utilizzazione previsti dal codice di rito (cfr., a contrario, Sez. 5, n. 32906 del 31/05/2007, Capriati, Rv. 237117-01; Sez. 1, n. 25096 del 26/02/2004, Alampi, Rv. 228642-01). Se le investigazioni sono state avviate e l'indagato si trova, per qualunque ragione, a cospetto dell'Autorità inquirente, a cui rende dichiarazioni relative al fatto addebitato, queste non possono, per definizione, essere considerate estranee, come vorrebbe il giudice a quo, al «contesto procedimentale» di riferimento. Ove si ragionasse diversamente, si consentirebbe l'oggettiva elusione delle garanzie anzidette e la sostanziale vanificazione dei limiti in esse racchiusi. L'apparato codicistico, a presidio dell'autonoma determinazione dell'imputato di rendere dichiarazioni nel procedimento, e delle genuinità di queste ultime assicurata anche dalle formali modalità di verbalizzazione, verrebbe aggirato. 5. L'art. 62 cod. proc. pen. pone una regola di esclusione probatoria, dettando una sanzione di inutilizzabilità assoluta, nel processo, dei dati conoscitivi acquisiti in violazione del relativo divieto, come risultano - alla luce del principio di diritto sopra fissato - quelli emergenti dalle deposizioni testimoniali indirette su quanto riferito dall'imputato agli inquirenti la sera del 22 marzo 2019. La Corte militare di appello, ponendo anche quelle dichiarazioni a base della ribadita affermazione di penale responsabilità, ha adottato una decisione viziata. Occorrerà dunque rinnovare il giudizio, onde saggiare la tenuta del quadro probatorio emendato dell'elemento istruttorio non utilizzabile. 6. A tale fine, previo assorbimento delle censure ulteriori contro di essa formulate, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte militare di appello. Così deciso il 19/05/2023