Sentenza 25 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/07/2002, n. 10893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10893 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2002 |
Testo completo
IN NOME DEL POI1 08 9 3 /02 REPUBBLICA ITALIAN CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Sindice de pay SEZIONE TERZA CIVILE ☑Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente- R.G.N. 650/00 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere Cron. 28499 Dott. Paolo VITTORIA Consigliere- Rep. Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Roberto PREDEN 1 Ud. 09/05/02 M Rel. Consigliere- C.C. Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: NA SS, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato IGINO MANCINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI & COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 1113 nonchè
contro
-1- DEL BAGNO LUCIANA;
- intimata avverso la sentenza n. 9534/98 del Giudice di pace di ROMA, emessa il 20/10/98 e depositata il 10/11/98 (R.G. 47080/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 09/05/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. -2- Svolgimento del processo Il giudice di pace di Roma, con sentenza del 20.10.1998,a seguito di opposizione di DE NO Luciana, revocava il decreto ingiuntivo n. 19511/97 emesso nei confronti dell'opponente per la somma di £. 883.740, quale seconda rata semestrale di contratto di assicurazione r.c.a. in favore di GN SS, agente della Fondiara Assicurazioni;
annullava il contratto Sanicard, di assicurazione per rca intervenuto tra il predetto agente della Fondiaria e l'opponente, perché viziato da dolo e condannava il GN alla restituzione della prima rata, già pagata, pari a f. 883740. Riteneva il giudice che il contratto in questione era affetto da dolo, in quanto la DE NO era stata indotta dal GN a stipulare il contratto assicurativo, poiché le era stato detto che il premio sarebbe stato pagato direttamente dal suo datore di lavoro Soc. Autostrade alla Fondiaria, giusta una convenzione tra le due società, che si scopriva successivamente essere terminata. Non accoglieva il giudice di pace la domanda di risarcimento proposta nei confronti della SOC. Autostrade e venivano compensate le spese tra l'opponente e la soc. Autostrade. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il GN. ९. Resiste con controricorso la soc. Autostrade. Motivi della decisione.
1.Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell'art. 1439 c.c.. Lamenta altresì l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto non risulterebbe motivato che la DE NI si era determinata alla stipula del contratto proprio perché tratta in inganno dalla controparte sul pagamento rateale con trattenute sullo stipendio.
2. Ritiene questa Corte che il ricorso è manifestamente infondato e che, per l'effetto, vada rigettato. : Contro le sentenze del giudice di pace in cause di valore non superiore a due milioni di lire, e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia comunque rifatto a norme di legge), il ricorso per cassazione è ammesso solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di norme costituzionali e comunitarie (in quanto di rango superiore alla legge ordinaria) e per carenza assoluta mera apparenza della motivazione o di radicale ed insanabile contraddittorietà, non essendo ammissibile il ricorso per violazione o falsa applicazione di legge, a norma dell'art. 360 n. 3 c.p.c. (S.U. 15 ottobre 1999, n. 716). B. 4 Nella fattispecie, quanto al primo punto di ricorso, si lamenta la violazione di una norma sostanziale ( art. 1439 c.c.). Quanto alla censura attinente all'assunto vizio motivazionale, la stessa è egualmente manifestamente infondata, avendo il giudice, con motivazione non apparente né insanabilmente contraddittoria fondato la sua decisione sulle prove testimoniali raccolte e sui documenti prodotti (p.4). Esistono giusti motivi per compensare per intero le spese di questo giudizio di cassazione tra il ricorrente e la soc. Autostrade.
P.Q.M.
Visto l'art. 375, c. 2, c.p.c., Rigetta il ricorso e compensa le spese di questo giudizio di cassazione tra il ricorrente e la resistente;
null spese per la DE NO. Così deciso in Roma, lì 9 maggio 2002. Il Presidente Il cons. est.. ) Au tonio Segreto E 4 C 7 3 A . P N I O , L 1 D IL CANCELLIERE 01 L 9 O 9 E B 1 C - I E 1 Dott.ssa Maria Alella D E 1 - N 1 U I O 2 I . G Z L A E R 9 T 3 N . S I T E G S 6 E I ( 4 R . Depositata in Cancelleria A T D T R E T A N E 25.07.02 S E Oggi, IL CANCELLERE 01 Dott.ssa Maria Aierto