CASS
Sentenza 2 ottobre 2023
Sentenza 2 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/10/2023, n. 39739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39739 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) IL CO nato a [...] il [...] 2) CI EL NO nato a [...] il [...] 3) NT EA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Francesca LOY, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Roma;
uditi i difensori avv. Riziero ANGELETTI (per PA e in sostituzione dell'avv. AL TR per MA) e CA ZZ (per GA), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39739 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 19/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 dicembre 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Rieti ad esito del giudizio ordinario, per quanto qui rileva, confermava la condanna di RC MA, LI RI PA e ND GA, limitatamente ai seguenti reati: - concorso in truffa aggravata in danno della Regione Lazio, di cui al capo E (tutti gli imputati); - concorso in tentata truffa aggravata in danno della Regione Lazio, di cui al capo H (GA e MA); - concorso in truffa aggravata in danno della Regione Lazio, di cui al capo F (MA); - falsi ex artt. 481 cod. pen. (capi G3, G4, G6, L2) e 19, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241 (capo G7), ascritti al solo GA. La Corte di appello, rilevata l'estinzione per sopravvenuta prescrizione di ulteriori reati, rideterminava le pene e revocava le confische disposte dal primo giudice. Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, nelle loro diverse qualità (GA progettista e direttore dei lavori, MA consulente agronomo, PA responsabile del competente ufficio comunale), avevano realizzato una o più truffe al fine di far conseguire - per quanto qui ancora rileva - all'azienda agricola di RI IS RD finanziamenti all'agricoltura erogati dall'Unione europea, mediante la falsa rappresentazione dei requisiti prescritti dalla normativa per l'ammissibilità a contributo delle opere richieste. 2. Hanno proposto ricorso RC MA, LI RI PA e ND GA, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il ricorso di RC MA è articolato in sei motivi. 3.1. Violazione della legge processuale per omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per la mancata correlazione con i fatti contestati al ricorrente, condannato dal Tribunale anche per una serie di condotte, ulteriori ed eterogenee, ascritte nei capi d'imputazione solo ad altri concorrenti, in relazione alle quali MA, nel corso del processo, non si è potuto difendere. 2 3.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale: la Corte di appello, reiterando l'errore del primo giudice, ha ritenuto inesistente l'azienda riconducibile all'imprenditrice agricola RI IS RD: l'art. 2135 cod. civ. non richiede affatto l'esercizio diretto dell'attività agricola da parte dell'imprenditore, mentre l'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 prevedeva che lo stesso dedicasse a detta attività almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo, vista la zona nella quale si trovava l'azienda. 3.3. Vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi E), F) e H) e all'affermata responsabilità di MA. In primo luogo, è censurabile la premessa metodologica che fa riferimento all'appello di un coimputato e non è quindi pertinente con quello del ricorrente. In secondo luogo, tale premessa si è tradotta in un vizio motivazionale sul punto centrale delle contestazioni mosse a MA, rappresentato dalla ritenuta simulazione della esistenza e operatività dell'azienda agricola intestata a RI IS RD. La Corte di appello ha fatto un generico richiamo alla decisione del Tribunale, ha anche espresso "argomentazioni diverse da quelle utilizzate dal giudice di primo grado e non autorizzate dagli elementi istruttori raccolti" e ha eluso l'esame di numerosi elementi indicati nell'atto di appello. La sentenza ha affermato in modo apodittico la sussistenza di una "totale divergenza tra la artificiosa rappresentazione documentale" e la realtà effettiva della "radicale inesistenza di un'azienda", sulla base di una indimostrata duplicazione cartacea dell'azienda agricola di RI Grazia RD;
ha travisato il materiale probatorio in relazione all'incarico affidato a MA (non OL in alcun modo nella gestione dell'azienda agricola), alla deposizione del teste DI EN (alla luce della quale risultava smentita la valutazione del Tribunale), alla destinazione dei mezzi acquistati con il contributo previsto dalla misura di ammodernamento, al ruolo centrale avuto dal ricorrente per il richiesto finanziamento ritenuto erroneamente tale sulla base di cinque insignificanti conversazioni telefoniche intercettate. 3.4. Violazione di legge (art. 648 cod. proc. pen.), quanto al giudizio riguardante la tentata truffa di cui al capo H), in relazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche che il primo giudice aveva ritenuto inutilizzabili, con decisione divenuta definitiva. 3.5. Violazione della legge penale quanto alle statuizioni relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e alla quantificazione della pena. 3 3.6. Vizio motivazionale in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e alla quantificazione della pena inflitta. 4. Con motivo unico, nel ricorso presentato nell'interesse di LI RI PA si denunciano violazione di legge e travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità per la truffa contestata al capo E). Il ricorrente, infatti, rilasciò il certificato di agibilità n. 2/2015, relativo all'unità immobiliare ubicata in Cerreto, distinta al NCEU al foglio 9, particella n. 963 (ex 538), fabbricato ove al momento del rilascio non vi erano opere abusive, presenti invece nel terreno circostante censito alla particella n. 962 (ex 537) per la quale PA aveva emesso un provvedimento di sospensione dei lavori. Le due particelle furono riunite nella n. 963 solo successivamente al rilascio del certificato di agibilità n. 2/2015. I giudici di merito hanno eluso sostanzialmente la doglianza difensiva, valutando invece le conversazioni telefoniche intercettate nelle quali era OL PA. 5. Il ricorso proposto da ND GA è composto di 410 pagine ed è privo di indice, ma contiene una sintesi riassuntiva dei motivi (pagg. 12-51). Esso è articolato in cinque "macro-motivi", indicati con le lettere da A) ad E), e investe i capi della decisione riguardanti l'affermazione di responsabilità per tutti i reati per i quali la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato, ascritti ai capi E), G3), G4), G6), G7), H) e L2). 6. Con il primo motivo di ricorso (sviluppato alle pagg. 51-106) si censura per motivazione mancante o apparente la "premessa metodologica" quale incipit della sentenza impugnata. 6.1. In primo luogo, è illogico e contraddittorio il ragionamento svolto dalla Corte d'appello là dove ha affermato di essere esonerata dall'esame e dalla decisione sui singoli motivi di gravame proposti da GA, la cui ritenuta "prolissità" è stata causata dalla necessità di censurare specificamente le molteplici ed estese argomentazioni della sentenza di primo grado, di trascrivere gli atti e documenti posti a fondamento delle singole censure secondo il principio di autosufficienza nonché di esaminare a fondo le complesse questioni tecnico- amministrative per dimostrare i travisamenti nei quali era incorso il Tribunale. La Corte territoriale, peraltro ignorando la sintesi dei motivi di appello fatta in una memoria difensiva, ha operato i medesimi travisamenti del giudice di primo grado, omettendo la cognizione su fatti decisivi ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, pure oggetto di specifica, puntuale e circostanziata contestazione (in modo particolare, sulla reale sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo con riferimento alla mancata legittimazione amministrativa delle opere complementari rispetto agli interventi di recupero dei fabbricati rurali ammessi a finanziamento pubblico nonché sulla stessa sussistenza di detta condotta materiale). 6.2. In secondo luogo, viene censurato il richiamo al principio della "integrazione" tra le sentenze di primo e secondo grado, quale fondamento della tecnica di redazione della motivazione adottata dalla Corte territoriale, che ha rigettato i motivi d'appello attraverso il riferimento esclusivo e aprioristico alla motivazione della sentenza del Tribunale: da un lato, la valutazione delle due pronunce di merito quale "unico complessivo corpo argomentativo" è rimessa solamente alla Suprema Corte in sede di legittimità, mentre, il giudice d'appello, essendo giudice del fatto, è sempre tenuto ad esaminare tutte le questioni proposte e a rivalutare, nei limiti di quanto devoluto con l'impugnazione della sentenza del primo giudice, le prove assunte nel primo grado;
dall'altro lato, la scelta di prescindere dall'esame in modo dettagliato delle doglianze svolte con l'appello sarebbe stata legittima solo qualora esse fossero state generiche o apodittiche ovvero costituissero una mera riproposizione di questioni già adeguatamente risolte dal giudice di primo grado, circostanze assenti nel caso di specie in quanto la stessa Corte territoriale ha riconosciuto la specificità e precisione dei motivi di gravame, definiti "pregevoli" e "oggettivamente pertinenti". 7. Il secondo motivo di ricorso (sviluppato alle pagg. 106-216) investe il capo della decisione con il quale è stata confermata la responsabilità di GA per il reato di truffa consumata in concorso, ascrittogli al capo E) dell'imputazione, con riferimento alla prima delle due condotte fraudolente contestate, in relazione alla domanda di finanziamento presentata dall'azienda agricola di RI IS RD all'A.D.A. (Aree Decentrate dell'Agricoltura) di Rieti, costituita dall'asserita falsa attestazione della immediata cantierabilità delle opere complementari dell'intervento finanziato. Sono tre le concorrenti censure di legittimità; con le prime due si lamenta la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 640-bis cod. pen., sia quello soggettivo che quello materiale. 7.1. Quanto al primo aspetto, alla contestazione del coefficiente doloso l'atto d'appello aveva dedicato due articolati e puntuali capitoli, riportati nel ricorso (rispettivamente, a pagg. 116-134 e pagg. 138-149), di cui uno volto alla dimostrazione, con l'indicazione degli specifici riscontri probatori del caso, della 5 buona fede del geometra GA, e l'altro teso ad evidenziare, ai fini della sua confutazione, l'erronea valutazione del materiale probatorio e le illazioni, arbitrarie e infondate, poste a base della sentenza del Tribunale per affermare la fraudolenta redazione da parte dell'imputato degli elaborati tecnici di sua competenza. Nel ricorso si ribadiscono integralmente le contestazioni, non esaminate dalla Corte di appello, in ordine alla prova della intenzionale dolosa omissione, da parte del ricorrente, di creare artificiosamente e scientemente, con i propri elaborati, una situazione di illegalità delle opere di sistemazione delle aree esterne ai fabbricati. La sussistenza del vizio motivazionale è avvalorata dalla declaratoria della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato di falso ideologico di cui al capo di imputazione E5): la Corte territoriale non ha esaminato i motivi di appello attinenti alla suddetta condotta, mentre solo motivate argomentazioni sulla infondatezza delle doglianze difensive avrebbero potuto confermare la valutazione del Tribunale sulla esistenza di un contegno intenzionalmente truffaldino da parte di GA. 7.2. Anche in relazione all'elemento materiale della condotta fraudolenta, la Corte di appello si è limitata a recepire le conclusioni della sentenza di primo grado, omettendo di confrontarsi effettivamente con le puntuali censure sviluppate con il gravame, ancorate alle risultanze probatorie dibattimentali, riportate nel ricorso. In particolare, con l'appello era stata contrastata la valutazione effettuata dal primo giudice sulla base, nella sostanza, dell'unica prova costituita dalle dichiarazioni degli operanti della polizia giudiziaria, sprovvisti di competenza tecnica in materia urbanistica ed edilizia, a fronte delle valutazioni tecniche acquisite nel contraddittorio dibattimentale (relazioni peritali ed esame dei consulenti delle difese), convergenti nell'affermazione della effettiva legittimità delle opere complementari agli interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati rurali. La sentenza impugnata, poi, con un giudizio tautologico e assertivo, ha assunto come "premessa" la non inclusione nei PdC (Permessi di costruire) dei lavori di sistemazione delle aree esterne dei fabbricati da ristrutturare, quando questa avrebbe dovuto essere, al più, l'argomentata conclusione dell'analisi critica della opposta tesi difensiva basata su una confutazione di tutti i rilievi tecnici con cui i consulenti hanno giustificato le loro valutazioni in ordine alla rilevanza urbanistico-edilizia paesaggistica ed ambientale delle opere. E' censurabile anche il passaggio argomentativo con il quale si è affermato che l'appello avrebbe eluso e non specificatamente contestato "il nucleo centrale 6 r dell'affermazione della penale responsabilità" della sentenza di primo grado, vale a dire la finalizzazione della "non esatta prospettazione ab initio" delle opere di contorno per impedire "agli Enti preposti di svolgere compiutamente le loro valutazioni": si tratta di un argomento non fondato su precisi e concreti riscontri (assenti nel compendio istruttorio e non individuati dalla Corte d'appello), insostenibile e illogico (perché contraddetto dal dato oggettivo da cui emerge che gli interventi sulle aree esterne erano certamente prospettati negli elaborati allegati alle domande di PdC) nonché espressione di un macroscopico e assoluto travisamento in cui sono incorsi entrambi i giudici. È poi insostenibile il ragionamento, già presente nella sentenza di primo grado e riproposto dalla Corte territoriale, in base al quale si ritengono dimostrati due assunti accusatori, non verificati nella loro fondatezza ma postulati, solo perché in qualche modo messi tra loro in relazione (quello secondo cui la domanda di compatibilità paesaggistica relativa al c.d. punto vendita e la domanda di autorizzazione paesaggistica in variante del c.d. magazzino/rimessa attrezzi dimostrerebbero la consapevolezza della mancata autorizzazione, con i titoli originari, delle opere di sistemazione delle aree esterne ai due fabbricati, e quello secondo il quale la descrizione troppo sintetica dei lavori da eseguire avrebbe avuto lo scopo di sveltire i finanziamenti, pregiudicando non meglio precisati controlli). Infine, con affermazione apodittica e tautologica, conclusiva del punto di decisione sull'elemento materiale della prima condotta truffaldina ascritta all'imputato, la Corte d'appello, dimostrando di non essersi confrontata neppure sotto questo profilo con gli appositi rilievi critici della difesa (trascritti nuovamente nel ricorso da pag. 199 a pag. 203), ha sostenuto, limitandosi a ripetere meramente la dizione di un sottopunto del capo d'imputazione sub E), che sarebbe esistita la condotta di allegazione, alla domanda di pagamento del saldo, di un computo metrico a consuntivo comprensivo delle opere di contorno abusivamente realizzate. 7.3. Con l'ultima censura si contesta il mancato rispetto del canone di giudizio di cui al combinato disposto degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.: proprio perché la Corte d'appello si è limitata, come sottolineato in tutti i motivi di ricorso che precedono, a una delibazione aprioristica e disancorata da un'effettiva analisi delle doglianze svolte dall'appellante avverso le statuizioni della sentenza di primo grado, manca in senso assoluto un accertamento in ordine a tutti gli elementi necessari al fine di ritenere sussistente la responsabilità penale dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", cosicché l'unico corretto risultato a cui sarebbe potuto giungere il giudizio di merito sarebbe stato quello di una sentenza di assoluzione. 7 L, i 8. Il terzo motivo di ricorso (sviluppato alle pagg. 217-256) investe il capo della decisione con il quale è stata confermata la responsabilità di GA in ordine alla seconda delle due condotte truffaldine contestate nel capo E), sintetizzata nella sentenza come "simulazione dell'esistenza e dell'operatività dell'azienda agricola intestata a RD RI IS" nel procedimento attivato presso l'A.D.A. Rieti a seguito di apposita domanda di finanziamento. Vengono proposte cinque concorrenti censure, con la prima delle quali si denuncia la violazione della legge penale processuale. 8.1. La Corte d'appello erroneamente ha ritenuto che le differenti condotte contestate agli imputati, nei diversi punti del capo E), potessero essere identificate in quell'unica e unitaria suddetta condotta di simulazione: solamente muovendo da questo postulato è stato possibile rigettare la puntuale doglianza svolta dalla difesa circa l'estraneità del geometra GA a quell'addebito, non ascrittogli nell'imputazione, ove gli è contestato solo il comportamento consistente nell'aver suggerito alle cugine RD di spostare mezzi agricoli e prodotti all'interno dei fabbricati rurali ristrutturati, in vista della visita ispettiva da parte del funzionario A.D.A. del 16 aprile 2015. Così opinando, i giudici di merito hanno violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, previsto dall'art. 521 del codice di rito. 8.2. Sul medesimo punto si denuncia anche la mancanza o apparenza della motivazione, non avendo la sentenza spiegato le ragioni del rigetto della censura difensiva volta a far valere tale violazione: la decisione impugnata manifesta un "appiattimento" rispetto alle valutazioni e conclusioni del giudice di prime cure, dimostrando un mancato effettivo vaglio e confronto con gli specifici e circostanziati motivi d'appello, tesi a confutare l'impropria omologazione dell'unica condotta effettivamente ascritta a GA a quelle altre condotte attribuite solo al dottor MA e alle cugine RD, indicate nel primo e nel secondo punto del capo d'imputazione sub E), che si assume avrebbero costituito i raggiri determinanti l'incameramento illegittimo del finanziamento pubblico. 8.3. Vi è motivazione apparente sulla conferma della responsabilità a titolo di concorso nella condotta di simulazione dell'esistenza e dell'operatività dell'azienda agricola di RD RI IS, avvenuta solo in ragione del richiamo a singoli argomenti utilizzati nella sentenza di primo grado, senza l'esame delle specifiche e precise censure svolte con l'atto di appello avverso ciascuno di detti argomenti. 8.4. La motivazione è mancante o apparente con riferimento all'affermazione di responsabilità per l'unica condotta ascritta al ricorrente nel terzo punto del capo E) dell'imputazione, avuto particolare riguardo alla mancata 8 delibazione sul punto decisivo, segnalato nei motivi d'appello, della estraneità della verifica ispettiva finale sugli immobili condotti dall'A.D.A. rispetto ad accertamenti relativi alla esistenza dell'azienda agricola di RD RI IS, con la conseguente irrilevanza dei meri "suggerimenti" dati da GA nell'imminenza della suddetta visita ispettiva, per nulla incidenti sul tema della simulazione della operatività dell'azienda, punto sul quale vi è stato un travisamento delle prove raccolte. E' pacifico, infatti, che il cosiddetto collaudo finale condotto dall'A.D.A. in funzione della liquidazione definitiva del saldo del contributo è una verifica che non ha affatto ad oggetto l'esistenza dell'azienda agricola ovvero i requisiti soggettivi di accesso al finanziamento, in capo al richiedente, ma soltanto il controllo in loco sulle opere e sui mezzi agricoli oggetto di finanziamento, effettivamente realizzate e acquistati. 8.5. Infine, in violazione del canone di giudizio di cui al combinato disposto artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., con motivazione apparente, la Corte territoriale, recependo gli assunti della sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente la penale responsabilità del ricorrente con riferimento a condotte in realtà tenute solamente da altri due imputati. 9. Il quarto motivo di ricorso (sviluppato alle pagg. 256-377) concerne la conferma della responsabilità di GA per i delitti di falso ideologico (art. 481 cod. pen.), contestati ai capi d'imputazione G3), G4), G6), di falsa asseverazione ex art. 19, comma 6, legge n. 241 del 1990, di cui al capo G7), e di concorso nel reato di tentata truffa aggravata (artt. 56 e 640-bis cod. pen.), ascrittogli al capo H). 9.1. Con una prima censura di carattere generale si lamenta la violazione dell'obbligo motivazionale, per non aver la Corte d'appello esaminato in modo puntuale e analitico ogni singolo punto devoluto con il gravame (in particolare si fa riferimento ai capitoli dell'atto d'appello sintetizzati nel ricorso alle pagg. 35- 37), essendosi limitata la sentenza a svolgere argomentazioni illogiche e meramente assertive, con una tralaticia e impropria riaffermazione di quanto statuito dal Tribunale di Rieti con riferimento ai due "macro-addebiti" ingiustificatamente attribuiti al geometra GA sulla base di una erronea valutazione delle risultanze probatorie, dovuta a "un autentico coacervo di molteplici e concorrenti errori" riguardanti la stessa ricostruzione dei fatti. 9.2. In particolare, quanto al delitto di tentata truffa di cui al capo H), la condanna è dichiaratamente e ingiustificatamente fondata sull'addebito della condotta di artificiosa simulazione dell'esistenza dell'azienda agricola di RI IS RD, sostanziatasi nei comportamenti descritti nei primi due punti 9 del capo G) di imputazione, attribuiti soltanto a MA e alle cugine RD, rispetto ai quali GA è risultato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, assolutamente estraneo. 9.3. Anche con riferimento al capo H) è stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché detta artificiosa condotta non è mai stata contestata in imputazione al ricorrente. 9.4. Vi è omessa motivazione in relazione alla conferma della condanna per i reati di cui ai capi di imputazione G7) e H). La Corte territoriale, limitandosi a riaffermare i singoli argomenti della sentenza di primo grado, non si è confrontata con i motivi d'appello svolti contro il postulato fondativo, sul piano materiale, posto dal giudice di prime cure a base della condanna per le suddette condotte criminose, secondo cui le opere oggetto della SCIA del 27 marzo 2015, per essere legittime, avrebbero dovuto conseguire la preventiva autorizzazione paesaggistica e il nulla osta ambientale. 9.5. E' meramente apparente anche la motivazione della sentenza impugnata, pedissequamente mutuata da quella di primo grado senza confronto con le singole specifiche censure mosse sul punto nell'atto di appello, con la quale è stata confermata la condanna per i delitti contestati ai capi d'imputazione G3), G4), G6), G7) e H). La Corte di appello ha argomentato sulla base della incompletezza del titolo abilitativo conseguito ed esistente al momento della presentazione della domanda di aiuto e della solo successiva richiesta dei titoli autorizzativi necessari per realizzare l'intervento oggetto della domanda di aiuto. Anche in questo caso vi è stata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essendosi addebitato all'imputato un fatto (la incompletezza del progetto originario di cui alla SCIA prot. 1513 del 27 marzo 2012, comune di Poggio Bustone) del tutto diverso da quello contestato ai capi G) e H), costituito dalla mancata legittimazione/illegittimità delle opere di cui alla medesima SCIA per mancanza della preventiva autorizzazione paesaggistica e del nulla osta ambientale. 9.6. E' apparente anche la motivazione utilizzata dalla Corte d'appello in ordine alla intenzionale falsificazione delle misure dei fabbricati indicate negli elaborati progettuali, pedissequamente mutuata dalla sentenza di primo grado, senza alcun esame delle singole specifiche censure mosse sul punto nell'atto di appello con dovizia di argomentazioni tecniche, sulla base delle valutazioni espresse dal consulente della difesa. 9.7. È manifestamente illogico, perché frutto di travisamento e mera riproposizione di quanto affermato nella sentenza di primo grado nonché di omesso confronto con le specifiche doglianze mosse sul punto e, in particolare, con le analisi e conclusioni del consulente tecnico della difesa, il ragionamento 1 0 della Corte d'appello, posto alla base della conferma della tesi della natura di tettoia aperta (mera superficie) e non di vano chiuso (volume urbanistico- edilizio) del locale posto al piano terraneo del fabbricato denominato "B". 9.8. Si censura ancora la motivazione meramente apparente, perché spesa senza esaminare le specifiche deduzioni e allegazioni contenute nell'atto d'appello sul punto, dell'argomentazione utilizzata dai giudici del gravame con riferimento alla insignificanza del certificato di agibilità conseguito in data 3 maggio 2017. 9.9. Alla luce di tutte le censure svolte contro la sentenza d'appello nel punto in cui, a conferma della sentenza di primo grado, condanna GA per i reati di cui ai capi di imputazione G3), G4), G6), G7) e H), deve ritenersi violato anche in questo caso il canone di giudizio di cui al combinato disposto artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, del codice di rito. 10. Sono tre, infine, le doglianze (sviluppate alle pagg. 377-397) riferite al capo della sentenza d'appello con il quale è stata confermata la responsabilità del ricorrente per il reato sub L2) di falso ideologico ex art. 481 cod. pen., sostanziatosi nella falsa asseverazione, nella C.I.L.A. del 2 maggio 2015 prot. 950 Comune di Morro Reatino, della caratterizzazione delle opere oggetto di tale provvedimento come opere di libera realizzazione nonché nell'attestazione, nella stessa C.I.L.A., di uno stato dei luoghi difforme da quello effettivo, per l'indicazione, come preesistenti, di due aperture sulla muratura portante. 10.1. In primo luogo, si lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello confermato l'affermazione della responsabilità dell'imputato con riferimento alla condotta consistente nella "difformità tra rappresentato nella C.I.L.A. e quanto realizzato ovvero in corso di realizzazione", condotta ben diversa dagli addebiti ascrittigli nel capo L2), rispetto ai quali GA avrebbe dovuto essere giudicato. 10.2. Nella sentenza d'appello, inoltre, è motivata solo apparentemente la conferma delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in merito all'addebito del reato di falso ideologico contestato nel capo d'imputazione, in quanto la Corte territoriale non ha svolto un effettivo vaglio delle specifiche e circostanziate censure mosse con l'atto d'appello sul punto e ha ritenuto, con argomentazione illogica e insostenibile, di poter far discendere la responsabilità dall'accertamento non del fatto, ma della personalità del soggetto agente. 10.3. Infine, anche con riferimento a questo capo d'imputazione, si lamenta vizio motivazionale per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio". 11 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse di MA e GA sono fondati nei termini che verranno precisati, mentre quello di PA è inammissibile perché proposto con un motivo generico. 2. In ordine al più grave reato di truffa consumata sub E), il tema inerente alla possibile violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza era stato trattato molto diffusamente negli appelli di MA e GA ed è stato del tutto ignorato dalla Corte territoriale quanto al primo imputato e, quanto al secondo, è stato risolto con un'affermazione apodittica ad inizio del § 2.2., che non si è confrontata con le specifiche doglianze della difesa. I motivi di ricorso sono puntuali sul punto, dovendosi anche convenire sul principio che pure nel reato concorsuale può esservi una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019, Mazzieri, Rv. 275378; Sez. 6, n. 39209 del 27/09/2005, Buda, Rv. 232530), cosicché l'affermazione di responsabilità in relazione a una singola condotta contestata solo ad altri concorrenti, se ritenuta decisiva ai fini della prova circa l'apporto causale fornito, può astrattamente violare il principio sancito dall'art. 521 cod. proc. pen. se l'imputato, attraverso l'iter del processo, non sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi anche sul fatto non ascrittogli nell'imputazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, Gorini, Rv. 271948; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). Nel caso di specie, proprio in ordine a questo ultimo aspetto è mancata una verifica - o comunque in motivazione non ve ne è traccia - da parte della Corte territoriale, che non ha risposto alle puntuali censure svolte nei motivi di appello sul punto. 12 Il vizio denunciato, stante la stretta connessione fra i vari reati ascritti a GA e MA, risulta rilevante anche in ordine al delitto sub H), ascritto a entrambi gli imputati, nonché al reato di truffa sub F), contestato al solo MA, e ai delitti di falso, ascritti a GA. In relazione al delitto di tentata truffa aggravata di cui al capo H) - per il quale, considerati i termini di sospensione della prescrizione risultanti dagli atti (per complessivi quattro mesi e venti giorni, cinque in più di quanto indicato nella sentenza impugnata), la prescrizione maturerà il 18 settembre 2023 - le difese hanno espressamente denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con deduzione fondata, in ragione di quanto già osservato;
il quarto motivo del ricorso di MA è altresì fondato in quanto, nella valutazione in ordine alla responsabilità per detto reato si sono valorizzate anche le intercettazioni già ritenute inutilizzabili dal Tribunale in quanto non rientranti nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 del codice di rito. Per tutti i residui reati-satellite va altresì evidenziato che, successivamente alla sentenza di appello, è decorso il termine massimo ex art. 161, secondo comma, cod. pen., cosicché la non manifesta infondatezza dei motivi, riscontrabile nel caso di specie, determina la formazione di un valido rapporto di impugnazione e impone, pertanto, di rilevare e dichiarare ora l'estinzione dei reati per prescrizione. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di PA, invece, è generico. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non 13 sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Nel caso di specie la difesa ha sostanzialmente riproposto la stessa deduzione svolta nell'atto di appello, disattesa nella sentenza impugnata con motivazione specifica, né mancante né contraddittoria. La Corte di appello ha condiviso la valutazione del primo giudice che aveva negato la possibilità di una agibilità parziale, in quanto incompatibile con la effettiva funzionalità dell'immobile che non può prescindere dalla sistemazione delle aree esterne ("posto che, nel realizzare un punto vendita destinato al pubblico e nell'attestarne l'agibilità, non si può prescindere dalla verifica delle opere attraverso le quali sarà consentito l'accesso dei clienti" - così la sentenza del Tribunale a pag. 74). La stessa Corte ha confermato la infondatezza della tesi difensiva, che pure, "peraltro, non trova adeguato riscontro neppure all'esito dell'esame della documentazione catastale prodotta in primo grado (all'udienza del 26.7.2021) e in quella prodotta, in questo grado di appello, in allegato alla memoria difensiva in data 7.12.2022" (pag. 32), la stessa allegata al ricorso. Il ricorrente ha poi dedotto genericamente un travisamento della prova, ma in caso di "doppia conforme" detto vizio può essere rilevato in sede di legittimità solo qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza - non ravvisabile nel caso di specie -da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Da ultimo questa Corte ha precisato che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica di conformità delle rappresentazioni dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370). 14 ( 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta da PA segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA RC e GA ND limitatamente al reato di cui al capo H) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui ai capi E) e F), contestati a MA RC, ed E), G3), G4), G6), G7) e L2), contestati a GA ND, sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di PA LI RI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 luglio 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona dei Sostituto Procuratore generale Francesca LOY, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Roma;
uditi i difensori avv. Riziero ANGELETTI (per PA e in sostituzione dell'avv. AL TR per MA) e CA ZZ (per GA), che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. Penale Sent. Sez. 2 Num. 39739 Anno 2023 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 19/07/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 14 dicembre 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Rieti ad esito del giudizio ordinario, per quanto qui rileva, confermava la condanna di RC MA, LI RI PA e ND GA, limitatamente ai seguenti reati: - concorso in truffa aggravata in danno della Regione Lazio, di cui al capo E (tutti gli imputati); - concorso in tentata truffa aggravata in danno della Regione Lazio, di cui al capo H (GA e MA); - concorso in truffa aggravata in danno della Regione Lazio, di cui al capo F (MA); - falsi ex artt. 481 cod. pen. (capi G3, G4, G6, L2) e 19, comma 6, legge 7 agosto 1990, n. 241 (capo G7), ascritti al solo GA. La Corte di appello, rilevata l'estinzione per sopravvenuta prescrizione di ulteriori reati, rideterminava le pene e revocava le confische disposte dal primo giudice. Secondo la tesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, nelle loro diverse qualità (GA progettista e direttore dei lavori, MA consulente agronomo, PA responsabile del competente ufficio comunale), avevano realizzato una o più truffe al fine di far conseguire - per quanto qui ancora rileva - all'azienda agricola di RI IS RD finanziamenti all'agricoltura erogati dall'Unione europea, mediante la falsa rappresentazione dei requisiti prescritti dalla normativa per l'ammissibilità a contributo delle opere richieste. 2. Hanno proposto ricorso RC MA, LI RI PA e ND GA, a mezzo dei rispettivi difensori, chiedendo l'annullamento della sentenza. 3. Il ricorso di RC MA è articolato in sei motivi. 3.1. Violazione della legge processuale per omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., per la mancata correlazione con i fatti contestati al ricorrente, condannato dal Tribunale anche per una serie di condotte, ulteriori ed eterogenee, ascritte nei capi d'imputazione solo ad altri concorrenti, in relazione alle quali MA, nel corso del processo, non si è potuto difendere. 2 3.2. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale: la Corte di appello, reiterando l'errore del primo giudice, ha ritenuto inesistente l'azienda riconducibile all'imprenditrice agricola RI IS RD: l'art. 2135 cod. civ. non richiede affatto l'esercizio diretto dell'attività agricola da parte dell'imprenditore, mentre l'art. 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 prevedeva che lo stesso dedicasse a detta attività almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivo, vista la zona nella quale si trovava l'azienda. 3.3. Vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dei reati di cui ai capi E), F) e H) e all'affermata responsabilità di MA. In primo luogo, è censurabile la premessa metodologica che fa riferimento all'appello di un coimputato e non è quindi pertinente con quello del ricorrente. In secondo luogo, tale premessa si è tradotta in un vizio motivazionale sul punto centrale delle contestazioni mosse a MA, rappresentato dalla ritenuta simulazione della esistenza e operatività dell'azienda agricola intestata a RI IS RD. La Corte di appello ha fatto un generico richiamo alla decisione del Tribunale, ha anche espresso "argomentazioni diverse da quelle utilizzate dal giudice di primo grado e non autorizzate dagli elementi istruttori raccolti" e ha eluso l'esame di numerosi elementi indicati nell'atto di appello. La sentenza ha affermato in modo apodittico la sussistenza di una "totale divergenza tra la artificiosa rappresentazione documentale" e la realtà effettiva della "radicale inesistenza di un'azienda", sulla base di una indimostrata duplicazione cartacea dell'azienda agricola di RI Grazia RD;
ha travisato il materiale probatorio in relazione all'incarico affidato a MA (non OL in alcun modo nella gestione dell'azienda agricola), alla deposizione del teste DI EN (alla luce della quale risultava smentita la valutazione del Tribunale), alla destinazione dei mezzi acquistati con il contributo previsto dalla misura di ammodernamento, al ruolo centrale avuto dal ricorrente per il richiesto finanziamento ritenuto erroneamente tale sulla base di cinque insignificanti conversazioni telefoniche intercettate. 3.4. Violazione di legge (art. 648 cod. proc. pen.), quanto al giudizio riguardante la tentata truffa di cui al capo H), in relazione all'utilizzo delle intercettazioni telefoniche che il primo giudice aveva ritenuto inutilizzabili, con decisione divenuta definitiva. 3.5. Violazione della legge penale quanto alle statuizioni relative al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e alla quantificazione della pena. 3 3.6. Vizio motivazionale in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e alla quantificazione della pena inflitta. 4. Con motivo unico, nel ricorso presentato nell'interesse di LI RI PA si denunciano violazione di legge e travisamento della prova quanto all'affermazione di responsabilità per la truffa contestata al capo E). Il ricorrente, infatti, rilasciò il certificato di agibilità n. 2/2015, relativo all'unità immobiliare ubicata in Cerreto, distinta al NCEU al foglio 9, particella n. 963 (ex 538), fabbricato ove al momento del rilascio non vi erano opere abusive, presenti invece nel terreno circostante censito alla particella n. 962 (ex 537) per la quale PA aveva emesso un provvedimento di sospensione dei lavori. Le due particelle furono riunite nella n. 963 solo successivamente al rilascio del certificato di agibilità n. 2/2015. I giudici di merito hanno eluso sostanzialmente la doglianza difensiva, valutando invece le conversazioni telefoniche intercettate nelle quali era OL PA. 5. Il ricorso proposto da ND GA è composto di 410 pagine ed è privo di indice, ma contiene una sintesi riassuntiva dei motivi (pagg. 12-51). Esso è articolato in cinque "macro-motivi", indicati con le lettere da A) ad E), e investe i capi della decisione riguardanti l'affermazione di responsabilità per tutti i reati per i quali la Corte di appello ha confermato la condanna dell'imputato, ascritti ai capi E), G3), G4), G6), G7), H) e L2). 6. Con il primo motivo di ricorso (sviluppato alle pagg. 51-106) si censura per motivazione mancante o apparente la "premessa metodologica" quale incipit della sentenza impugnata. 6.1. In primo luogo, è illogico e contraddittorio il ragionamento svolto dalla Corte d'appello là dove ha affermato di essere esonerata dall'esame e dalla decisione sui singoli motivi di gravame proposti da GA, la cui ritenuta "prolissità" è stata causata dalla necessità di censurare specificamente le molteplici ed estese argomentazioni della sentenza di primo grado, di trascrivere gli atti e documenti posti a fondamento delle singole censure secondo il principio di autosufficienza nonché di esaminare a fondo le complesse questioni tecnico- amministrative per dimostrare i travisamenti nei quali era incorso il Tribunale. La Corte territoriale, peraltro ignorando la sintesi dei motivi di appello fatta in una memoria difensiva, ha operato i medesimi travisamenti del giudice di primo grado, omettendo la cognizione su fatti decisivi ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, pure oggetto di specifica, puntuale e circostanziata contestazione (in modo particolare, sulla reale sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo con riferimento alla mancata legittimazione amministrativa delle opere complementari rispetto agli interventi di recupero dei fabbricati rurali ammessi a finanziamento pubblico nonché sulla stessa sussistenza di detta condotta materiale). 6.2. In secondo luogo, viene censurato il richiamo al principio della "integrazione" tra le sentenze di primo e secondo grado, quale fondamento della tecnica di redazione della motivazione adottata dalla Corte territoriale, che ha rigettato i motivi d'appello attraverso il riferimento esclusivo e aprioristico alla motivazione della sentenza del Tribunale: da un lato, la valutazione delle due pronunce di merito quale "unico complessivo corpo argomentativo" è rimessa solamente alla Suprema Corte in sede di legittimità, mentre, il giudice d'appello, essendo giudice del fatto, è sempre tenuto ad esaminare tutte le questioni proposte e a rivalutare, nei limiti di quanto devoluto con l'impugnazione della sentenza del primo giudice, le prove assunte nel primo grado;
dall'altro lato, la scelta di prescindere dall'esame in modo dettagliato delle doglianze svolte con l'appello sarebbe stata legittima solo qualora esse fossero state generiche o apodittiche ovvero costituissero una mera riproposizione di questioni già adeguatamente risolte dal giudice di primo grado, circostanze assenti nel caso di specie in quanto la stessa Corte territoriale ha riconosciuto la specificità e precisione dei motivi di gravame, definiti "pregevoli" e "oggettivamente pertinenti". 7. Il secondo motivo di ricorso (sviluppato alle pagg. 106-216) investe il capo della decisione con il quale è stata confermata la responsabilità di GA per il reato di truffa consumata in concorso, ascrittogli al capo E) dell'imputazione, con riferimento alla prima delle due condotte fraudolente contestate, in relazione alla domanda di finanziamento presentata dall'azienda agricola di RI IS RD all'A.D.A. (Aree Decentrate dell'Agricoltura) di Rieti, costituita dall'asserita falsa attestazione della immediata cantierabilità delle opere complementari dell'intervento finanziato. Sono tre le concorrenti censure di legittimità; con le prime due si lamenta la mancanza ovvero la mera apparenza della motivazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato ex art. 640-bis cod. pen., sia quello soggettivo che quello materiale. 7.1. Quanto al primo aspetto, alla contestazione del coefficiente doloso l'atto d'appello aveva dedicato due articolati e puntuali capitoli, riportati nel ricorso (rispettivamente, a pagg. 116-134 e pagg. 138-149), di cui uno volto alla dimostrazione, con l'indicazione degli specifici riscontri probatori del caso, della 5 buona fede del geometra GA, e l'altro teso ad evidenziare, ai fini della sua confutazione, l'erronea valutazione del materiale probatorio e le illazioni, arbitrarie e infondate, poste a base della sentenza del Tribunale per affermare la fraudolenta redazione da parte dell'imputato degli elaborati tecnici di sua competenza. Nel ricorso si ribadiscono integralmente le contestazioni, non esaminate dalla Corte di appello, in ordine alla prova della intenzionale dolosa omissione, da parte del ricorrente, di creare artificiosamente e scientemente, con i propri elaborati, una situazione di illegalità delle opere di sistemazione delle aree esterne ai fabbricati. La sussistenza del vizio motivazionale è avvalorata dalla declaratoria della sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato di falso ideologico di cui al capo di imputazione E5): la Corte territoriale non ha esaminato i motivi di appello attinenti alla suddetta condotta, mentre solo motivate argomentazioni sulla infondatezza delle doglianze difensive avrebbero potuto confermare la valutazione del Tribunale sulla esistenza di un contegno intenzionalmente truffaldino da parte di GA. 7.2. Anche in relazione all'elemento materiale della condotta fraudolenta, la Corte di appello si è limitata a recepire le conclusioni della sentenza di primo grado, omettendo di confrontarsi effettivamente con le puntuali censure sviluppate con il gravame, ancorate alle risultanze probatorie dibattimentali, riportate nel ricorso. In particolare, con l'appello era stata contrastata la valutazione effettuata dal primo giudice sulla base, nella sostanza, dell'unica prova costituita dalle dichiarazioni degli operanti della polizia giudiziaria, sprovvisti di competenza tecnica in materia urbanistica ed edilizia, a fronte delle valutazioni tecniche acquisite nel contraddittorio dibattimentale (relazioni peritali ed esame dei consulenti delle difese), convergenti nell'affermazione della effettiva legittimità delle opere complementari agli interventi di demolizione e ricostruzione dei fabbricati rurali. La sentenza impugnata, poi, con un giudizio tautologico e assertivo, ha assunto come "premessa" la non inclusione nei PdC (Permessi di costruire) dei lavori di sistemazione delle aree esterne dei fabbricati da ristrutturare, quando questa avrebbe dovuto essere, al più, l'argomentata conclusione dell'analisi critica della opposta tesi difensiva basata su una confutazione di tutti i rilievi tecnici con cui i consulenti hanno giustificato le loro valutazioni in ordine alla rilevanza urbanistico-edilizia paesaggistica ed ambientale delle opere. E' censurabile anche il passaggio argomentativo con il quale si è affermato che l'appello avrebbe eluso e non specificatamente contestato "il nucleo centrale 6 r dell'affermazione della penale responsabilità" della sentenza di primo grado, vale a dire la finalizzazione della "non esatta prospettazione ab initio" delle opere di contorno per impedire "agli Enti preposti di svolgere compiutamente le loro valutazioni": si tratta di un argomento non fondato su precisi e concreti riscontri (assenti nel compendio istruttorio e non individuati dalla Corte d'appello), insostenibile e illogico (perché contraddetto dal dato oggettivo da cui emerge che gli interventi sulle aree esterne erano certamente prospettati negli elaborati allegati alle domande di PdC) nonché espressione di un macroscopico e assoluto travisamento in cui sono incorsi entrambi i giudici. È poi insostenibile il ragionamento, già presente nella sentenza di primo grado e riproposto dalla Corte territoriale, in base al quale si ritengono dimostrati due assunti accusatori, non verificati nella loro fondatezza ma postulati, solo perché in qualche modo messi tra loro in relazione (quello secondo cui la domanda di compatibilità paesaggistica relativa al c.d. punto vendita e la domanda di autorizzazione paesaggistica in variante del c.d. magazzino/rimessa attrezzi dimostrerebbero la consapevolezza della mancata autorizzazione, con i titoli originari, delle opere di sistemazione delle aree esterne ai due fabbricati, e quello secondo il quale la descrizione troppo sintetica dei lavori da eseguire avrebbe avuto lo scopo di sveltire i finanziamenti, pregiudicando non meglio precisati controlli). Infine, con affermazione apodittica e tautologica, conclusiva del punto di decisione sull'elemento materiale della prima condotta truffaldina ascritta all'imputato, la Corte d'appello, dimostrando di non essersi confrontata neppure sotto questo profilo con gli appositi rilievi critici della difesa (trascritti nuovamente nel ricorso da pag. 199 a pag. 203), ha sostenuto, limitandosi a ripetere meramente la dizione di un sottopunto del capo d'imputazione sub E), che sarebbe esistita la condotta di allegazione, alla domanda di pagamento del saldo, di un computo metrico a consuntivo comprensivo delle opere di contorno abusivamente realizzate. 7.3. Con l'ultima censura si contesta il mancato rispetto del canone di giudizio di cui al combinato disposto degli artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen.: proprio perché la Corte d'appello si è limitata, come sottolineato in tutti i motivi di ricorso che precedono, a una delibazione aprioristica e disancorata da un'effettiva analisi delle doglianze svolte dall'appellante avverso le statuizioni della sentenza di primo grado, manca in senso assoluto un accertamento in ordine a tutti gli elementi necessari al fine di ritenere sussistente la responsabilità penale dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", cosicché l'unico corretto risultato a cui sarebbe potuto giungere il giudizio di merito sarebbe stato quello di una sentenza di assoluzione. 7 L, i 8. Il terzo motivo di ricorso (sviluppato alle pagg. 217-256) investe il capo della decisione con il quale è stata confermata la responsabilità di GA in ordine alla seconda delle due condotte truffaldine contestate nel capo E), sintetizzata nella sentenza come "simulazione dell'esistenza e dell'operatività dell'azienda agricola intestata a RD RI IS" nel procedimento attivato presso l'A.D.A. Rieti a seguito di apposita domanda di finanziamento. Vengono proposte cinque concorrenti censure, con la prima delle quali si denuncia la violazione della legge penale processuale. 8.1. La Corte d'appello erroneamente ha ritenuto che le differenti condotte contestate agli imputati, nei diversi punti del capo E), potessero essere identificate in quell'unica e unitaria suddetta condotta di simulazione: solamente muovendo da questo postulato è stato possibile rigettare la puntuale doglianza svolta dalla difesa circa l'estraneità del geometra GA a quell'addebito, non ascrittogli nell'imputazione, ove gli è contestato solo il comportamento consistente nell'aver suggerito alle cugine RD di spostare mezzi agricoli e prodotti all'interno dei fabbricati rurali ristrutturati, in vista della visita ispettiva da parte del funzionario A.D.A. del 16 aprile 2015. Così opinando, i giudici di merito hanno violato il principio di correlazione tra imputazione e sentenza, previsto dall'art. 521 del codice di rito. 8.2. Sul medesimo punto si denuncia anche la mancanza o apparenza della motivazione, non avendo la sentenza spiegato le ragioni del rigetto della censura difensiva volta a far valere tale violazione: la decisione impugnata manifesta un "appiattimento" rispetto alle valutazioni e conclusioni del giudice di prime cure, dimostrando un mancato effettivo vaglio e confronto con gli specifici e circostanziati motivi d'appello, tesi a confutare l'impropria omologazione dell'unica condotta effettivamente ascritta a GA a quelle altre condotte attribuite solo al dottor MA e alle cugine RD, indicate nel primo e nel secondo punto del capo d'imputazione sub E), che si assume avrebbero costituito i raggiri determinanti l'incameramento illegittimo del finanziamento pubblico. 8.3. Vi è motivazione apparente sulla conferma della responsabilità a titolo di concorso nella condotta di simulazione dell'esistenza e dell'operatività dell'azienda agricola di RD RI IS, avvenuta solo in ragione del richiamo a singoli argomenti utilizzati nella sentenza di primo grado, senza l'esame delle specifiche e precise censure svolte con l'atto di appello avverso ciascuno di detti argomenti. 8.4. La motivazione è mancante o apparente con riferimento all'affermazione di responsabilità per l'unica condotta ascritta al ricorrente nel terzo punto del capo E) dell'imputazione, avuto particolare riguardo alla mancata 8 delibazione sul punto decisivo, segnalato nei motivi d'appello, della estraneità della verifica ispettiva finale sugli immobili condotti dall'A.D.A. rispetto ad accertamenti relativi alla esistenza dell'azienda agricola di RD RI IS, con la conseguente irrilevanza dei meri "suggerimenti" dati da GA nell'imminenza della suddetta visita ispettiva, per nulla incidenti sul tema della simulazione della operatività dell'azienda, punto sul quale vi è stato un travisamento delle prove raccolte. E' pacifico, infatti, che il cosiddetto collaudo finale condotto dall'A.D.A. in funzione della liquidazione definitiva del saldo del contributo è una verifica che non ha affatto ad oggetto l'esistenza dell'azienda agricola ovvero i requisiti soggettivi di accesso al finanziamento, in capo al richiedente, ma soltanto il controllo in loco sulle opere e sui mezzi agricoli oggetto di finanziamento, effettivamente realizzate e acquistati. 8.5. Infine, in violazione del canone di giudizio di cui al combinato disposto artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, cod. proc. pen., con motivazione apparente, la Corte territoriale, recependo gli assunti della sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente la penale responsabilità del ricorrente con riferimento a condotte in realtà tenute solamente da altri due imputati. 9. Il quarto motivo di ricorso (sviluppato alle pagg. 256-377) concerne la conferma della responsabilità di GA per i delitti di falso ideologico (art. 481 cod. pen.), contestati ai capi d'imputazione G3), G4), G6), di falsa asseverazione ex art. 19, comma 6, legge n. 241 del 1990, di cui al capo G7), e di concorso nel reato di tentata truffa aggravata (artt. 56 e 640-bis cod. pen.), ascrittogli al capo H). 9.1. Con una prima censura di carattere generale si lamenta la violazione dell'obbligo motivazionale, per non aver la Corte d'appello esaminato in modo puntuale e analitico ogni singolo punto devoluto con il gravame (in particolare si fa riferimento ai capitoli dell'atto d'appello sintetizzati nel ricorso alle pagg. 35- 37), essendosi limitata la sentenza a svolgere argomentazioni illogiche e meramente assertive, con una tralaticia e impropria riaffermazione di quanto statuito dal Tribunale di Rieti con riferimento ai due "macro-addebiti" ingiustificatamente attribuiti al geometra GA sulla base di una erronea valutazione delle risultanze probatorie, dovuta a "un autentico coacervo di molteplici e concorrenti errori" riguardanti la stessa ricostruzione dei fatti. 9.2. In particolare, quanto al delitto di tentata truffa di cui al capo H), la condanna è dichiaratamente e ingiustificatamente fondata sull'addebito della condotta di artificiosa simulazione dell'esistenza dell'azienda agricola di RI IS RD, sostanziatasi nei comportamenti descritti nei primi due punti 9 del capo G) di imputazione, attribuiti soltanto a MA e alle cugine RD, rispetto ai quali GA è risultato, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, assolutamente estraneo. 9.3. Anche con riferimento al capo H) è stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, poiché detta artificiosa condotta non è mai stata contestata in imputazione al ricorrente. 9.4. Vi è omessa motivazione in relazione alla conferma della condanna per i reati di cui ai capi di imputazione G7) e H). La Corte territoriale, limitandosi a riaffermare i singoli argomenti della sentenza di primo grado, non si è confrontata con i motivi d'appello svolti contro il postulato fondativo, sul piano materiale, posto dal giudice di prime cure a base della condanna per le suddette condotte criminose, secondo cui le opere oggetto della SCIA del 27 marzo 2015, per essere legittime, avrebbero dovuto conseguire la preventiva autorizzazione paesaggistica e il nulla osta ambientale. 9.5. E' meramente apparente anche la motivazione della sentenza impugnata, pedissequamente mutuata da quella di primo grado senza confronto con le singole specifiche censure mosse sul punto nell'atto di appello, con la quale è stata confermata la condanna per i delitti contestati ai capi d'imputazione G3), G4), G6), G7) e H). La Corte di appello ha argomentato sulla base della incompletezza del titolo abilitativo conseguito ed esistente al momento della presentazione della domanda di aiuto e della solo successiva richiesta dei titoli autorizzativi necessari per realizzare l'intervento oggetto della domanda di aiuto. Anche in questo caso vi è stata violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., essendosi addebitato all'imputato un fatto (la incompletezza del progetto originario di cui alla SCIA prot. 1513 del 27 marzo 2012, comune di Poggio Bustone) del tutto diverso da quello contestato ai capi G) e H), costituito dalla mancata legittimazione/illegittimità delle opere di cui alla medesima SCIA per mancanza della preventiva autorizzazione paesaggistica e del nulla osta ambientale. 9.6. E' apparente anche la motivazione utilizzata dalla Corte d'appello in ordine alla intenzionale falsificazione delle misure dei fabbricati indicate negli elaborati progettuali, pedissequamente mutuata dalla sentenza di primo grado, senza alcun esame delle singole specifiche censure mosse sul punto nell'atto di appello con dovizia di argomentazioni tecniche, sulla base delle valutazioni espresse dal consulente della difesa. 9.7. È manifestamente illogico, perché frutto di travisamento e mera riproposizione di quanto affermato nella sentenza di primo grado nonché di omesso confronto con le specifiche doglianze mosse sul punto e, in particolare, con le analisi e conclusioni del consulente tecnico della difesa, il ragionamento 1 0 della Corte d'appello, posto alla base della conferma della tesi della natura di tettoia aperta (mera superficie) e non di vano chiuso (volume urbanistico- edilizio) del locale posto al piano terraneo del fabbricato denominato "B". 9.8. Si censura ancora la motivazione meramente apparente, perché spesa senza esaminare le specifiche deduzioni e allegazioni contenute nell'atto d'appello sul punto, dell'argomentazione utilizzata dai giudici del gravame con riferimento alla insignificanza del certificato di agibilità conseguito in data 3 maggio 2017. 9.9. Alla luce di tutte le censure svolte contro la sentenza d'appello nel punto in cui, a conferma della sentenza di primo grado, condanna GA per i reati di cui ai capi di imputazione G3), G4), G6), G7) e H), deve ritenersi violato anche in questo caso il canone di giudizio di cui al combinato disposto artt. 530, comma 2, e 533, comma 1, del codice di rito. 10. Sono tre, infine, le doglianze (sviluppate alle pagg. 377-397) riferite al capo della sentenza d'appello con il quale è stata confermata la responsabilità del ricorrente per il reato sub L2) di falso ideologico ex art. 481 cod. pen., sostanziatosi nella falsa asseverazione, nella C.I.L.A. del 2 maggio 2015 prot. 950 Comune di Morro Reatino, della caratterizzazione delle opere oggetto di tale provvedimento come opere di libera realizzazione nonché nell'attestazione, nella stessa C.I.L.A., di uno stato dei luoghi difforme da quello effettivo, per l'indicazione, come preesistenti, di due aperture sulla muratura portante. 10.1. In primo luogo, si lamenta la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello confermato l'affermazione della responsabilità dell'imputato con riferimento alla condotta consistente nella "difformità tra rappresentato nella C.I.L.A. e quanto realizzato ovvero in corso di realizzazione", condotta ben diversa dagli addebiti ascrittigli nel capo L2), rispetto ai quali GA avrebbe dovuto essere giudicato. 10.2. Nella sentenza d'appello, inoltre, è motivata solo apparentemente la conferma delle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in merito all'addebito del reato di falso ideologico contestato nel capo d'imputazione, in quanto la Corte territoriale non ha svolto un effettivo vaglio delle specifiche e circostanziate censure mosse con l'atto d'appello sul punto e ha ritenuto, con argomentazione illogica e insostenibile, di poter far discendere la responsabilità dall'accertamento non del fatto, ma della personalità del soggetto agente. 10.3. Infine, anche con riferimento a questo capo d'imputazione, si lamenta vizio motivazionale per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio". 11 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi presentati nell'interesse di MA e GA sono fondati nei termini che verranno precisati, mentre quello di PA è inammissibile perché proposto con un motivo generico. 2. In ordine al più grave reato di truffa consumata sub E), il tema inerente alla possibile violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza era stato trattato molto diffusamente negli appelli di MA e GA ed è stato del tutto ignorato dalla Corte territoriale quanto al primo imputato e, quanto al secondo, è stato risolto con un'affermazione apodittica ad inizio del § 2.2., che non si è confrontata con le specifiche doglianze della difesa. I motivi di ricorso sono puntuali sul punto, dovendosi anche convenire sul principio che pure nel reato concorsuale può esservi una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (Sez. 5, n. 5533 del 08/01/2019, Mazzieri, Rv. 275378; Sez. 6, n. 39209 del 27/09/2005, Buda, Rv. 232530), cosicché l'affermazione di responsabilità in relazione a una singola condotta contestata solo ad altri concorrenti, se ritenuta decisiva ai fini della prova circa l'apporto causale fornito, può astrattamente violare il principio sancito dall'art. 521 cod. proc. pen. se l'imputato, attraverso l'iter del processo, non sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi anche sul fatto non ascrittogli nell'imputazione. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205617; Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, dep. 2021, Capozio, Rv. 280654; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, Gorini, Rv. 271948; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). Nel caso di specie, proprio in ordine a questo ultimo aspetto è mancata una verifica - o comunque in motivazione non ve ne è traccia - da parte della Corte territoriale, che non ha risposto alle puntuali censure svolte nei motivi di appello sul punto. 12 Il vizio denunciato, stante la stretta connessione fra i vari reati ascritti a GA e MA, risulta rilevante anche in ordine al delitto sub H), ascritto a entrambi gli imputati, nonché al reato di truffa sub F), contestato al solo MA, e ai delitti di falso, ascritti a GA. In relazione al delitto di tentata truffa aggravata di cui al capo H) - per il quale, considerati i termini di sospensione della prescrizione risultanti dagli atti (per complessivi quattro mesi e venti giorni, cinque in più di quanto indicato nella sentenza impugnata), la prescrizione maturerà il 18 settembre 2023 - le difese hanno espressamente denunciato la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, con deduzione fondata, in ragione di quanto già osservato;
il quarto motivo del ricorso di MA è altresì fondato in quanto, nella valutazione in ordine alla responsabilità per detto reato si sono valorizzate anche le intercettazioni già ritenute inutilizzabili dal Tribunale in quanto non rientranti nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 del codice di rito. Per tutti i residui reati-satellite va altresì evidenziato che, successivamente alla sentenza di appello, è decorso il termine massimo ex art. 161, secondo comma, cod. pen., cosicché la non manifesta infondatezza dei motivi, riscontrabile nel caso di specie, determina la formazione di un valido rapporto di impugnazione e impone, pertanto, di rilevare e dichiarare ora l'estinzione dei reati per prescrizione. 3. Il ricorso presentato nell'interesse di PA, invece, è generico. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. La mancanza di specificità del motivo, dunque, va valutata anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione, come affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli e Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, Filardo, in motivazione). Va ribadito, dunque, che sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino - come nel caso di specie - di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non 13 sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521; Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Ninivaggi, Rv. 256133). Nel caso di specie la difesa ha sostanzialmente riproposto la stessa deduzione svolta nell'atto di appello, disattesa nella sentenza impugnata con motivazione specifica, né mancante né contraddittoria. La Corte di appello ha condiviso la valutazione del primo giudice che aveva negato la possibilità di una agibilità parziale, in quanto incompatibile con la effettiva funzionalità dell'immobile che non può prescindere dalla sistemazione delle aree esterne ("posto che, nel realizzare un punto vendita destinato al pubblico e nell'attestarne l'agibilità, non si può prescindere dalla verifica delle opere attraverso le quali sarà consentito l'accesso dei clienti" - così la sentenza del Tribunale a pag. 74). La stessa Corte ha confermato la infondatezza della tesi difensiva, che pure, "peraltro, non trova adeguato riscontro neppure all'esito dell'esame della documentazione catastale prodotta in primo grado (all'udienza del 26.7.2021) e in quella prodotta, in questo grado di appello, in allegato alla memoria difensiva in data 7.12.2022" (pag. 32), la stessa allegata al ricorso. Il ricorrente ha poi dedotto genericamente un travisamento della prova, ma in caso di "doppia conforme" detto vizio può essere rilevato in sede di legittimità solo qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza - non ravvisabile nel caso di specie -da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269217; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837). Da ultimo questa Corte ha precisato che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica di conformità delle rappresentazioni dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370). 14 ( 4. All'inammissibilità della impugnazione proposta da PA segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MA RC e GA ND limitatamente al reato di cui al capo H) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma;
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati di cui ai capi E) e F), contestati a MA RC, ed E), G3), G4), G6), G7) e L2), contestati a GA ND, sono estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso di PA LI RI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 luglio 2023.