CASS
Sentenza 20 giugno 2023
Sentenza 20 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/06/2023, n. 26765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26765 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NO GE nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2022 della CORTE di APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato in relazione al capo C;
l'annullamento con rinvio in relazione al capo A;
lette le conclusioni del difensore, avv. Antonio Sanasi, che ha chiesto dichiarare l'estinzione del reato per morte dell'imputata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, investita delle impugnazioni del Pubblico ministero e dell'imputata Scribano GE, in accoglimento del gravame della parte pubblica, ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado come segue: - ha assolto l'imputata dal reato di tentato furto monoaggravato (capo A) ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; mentre il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza del fatto;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26765 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 20/04/2023 - ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui agli artt. 699 (capo B) e 651 cod. pen. (capo C); mentre il primo giudice aveva ritenuto la particolare tenuità del fatto di cui al capo B (oggetto di appello dell'imputata) e l'assenza dell'elemento soggettivo in ordine al capo C). 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputata tramite il difensore, articolando cinque motivi che investono i capi A) e C). 2.1. Con il primo e il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul capo A), perché la pronuncia sfavorevole: - non è stata preceduta dalla rinnovazione dell'istruzione (in violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e 6 par. 3, lett d CEDU); - non è assistita da motivazione rafforzata. 2.2. Con il terzo motivo eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione del P.M. poiché inerente a una pronuncia di assoluzione inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Con il quarto e il quinto motivo formula, per il capo C), le medesime deduzioni coltivate per il capo A): mancata rinnovazione dell'istruzione e assenza di motivazione rafforzata. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore ha trasmesso certificato di morte dell'imputata, atto che la cancelleria, poi, ha autonomamente acquisito. 4. Dal certificato rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brindisi risulta che Scribano GE è deceduta il 14 maggio 2022. 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Così deciso il 20/04/2023
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento gravato in relazione al capo C;
l'annullamento con rinvio in relazione al capo A;
lette le conclusioni del difensore, avv. Antonio Sanasi, che ha chiesto dichiarare l'estinzione del reato per morte dell'imputata. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Lecce, investita delle impugnazioni del Pubblico ministero e dell'imputata Scribano GE, in accoglimento del gravame della parte pubblica, ha riformato la pronuncia assolutoria di primo grado come segue: - ha assolto l'imputata dal reato di tentato furto monoaggravato (capo A) ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; mentre il Tribunale aveva ritenuto l'insussistenza del fatto;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 26765 Anno 2023 Presidente: DE GREGORIO EDUARDO Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA Data Udienza: 20/04/2023 - ha dichiarato estinti per prescrizione i reati di cui agli artt. 699 (capo B) e 651 cod. pen. (capo C); mentre il primo giudice aveva ritenuto la particolare tenuità del fatto di cui al capo B (oggetto di appello dell'imputata) e l'assenza dell'elemento soggettivo in ordine al capo C). 2. Avverso l'indicata pronuncia ricorre l'imputata tramite il difensore, articolando cinque motivi che investono i capi A) e C). 2.1. Con il primo e il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul capo A), perché la pronuncia sfavorevole: - non è stata preceduta dalla rinnovazione dell'istruzione (in violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. e 6 par. 3, lett d CEDU); - non è assistita da motivazione rafforzata. 2.2. Con il terzo motivo eccepisce la inammissibilità dell'impugnazione del P.M. poiché inerente a una pronuncia di assoluzione inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen. 2.3. Con il quarto e il quinto motivo formula, per il capo C), le medesime deduzioni coltivate per il capo A): mancata rinnovazione dell'istruzione e assenza di motivazione rafforzata. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. Il difensore ha trasmesso certificato di morte dell'imputata, atto che la cancelleria, poi, ha autonomamente acquisito. 4. Dal certificato rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Brindisi risulta che Scribano GE è deceduta il 14 maggio 2022. 5. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputata. Così deciso il 20/04/2023