Sentenza 8 marzo 2001
Massime • 1
Tra la previsione di cui all'art. 2 del D.Lgs 27 gennaio 1992 n. 109, recante disposizioni in tema di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari tali da non attribuire al prodotto proprietà che lo stesso non possegga, e l'art. 515 cod. pen., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, non sussiste alcun rapporto di specialità stante il diverso ambito di operatività delle due disposizioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/03/2001, n. 16062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16062 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ALFONSO MALINCONICO - Presidente - del 08/03/2001
Dott. ALDO RIZZO - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - N. 887
Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO NOVARESE - Consigliere - N. 26177/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
- SA AN, nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia 18 febbraio 2000 n. 124, con la quale, in riforma della sentenza del Pretore di Spoleto 15 ottobre 1997 n. 517, appellata dal P.M., è stato dichiarato colpevole a) della violazione amministrativa prevista dagli artt. 5 e 8 L. 1960 n. 1407; accertata in Napoli/Spoleto il 4 novembre 1993, b) del reato p. e p. dall'art. 515 c.p., accertati in Spoleto/Napoli il 4 novembre 1993, e condannato alla pena di L. 2 milioni di multa e alla sanzione amministrativa di L. 50 milioni.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dott. Vincenzo GERACI, il quale ha chiesto;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Tito SINIBALDI, il quale ha chiesto osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia 18 febbraio 2000 n. 124 - con la quale, in riforma della sentenza del Pretore di Spoleto 15 ottobre 1997 n. 517, appellata dal P.M., è stato dichiarato colpevole del reato e della violazione amministrativa indicati in epigrafe per aver venduto o comunque posto in commercio per il consumo alimentare olii sprovvisti delle caratteristiche fisico-chimiche previste dagli artt. 1 e 2 L. 1960 n. 1407 e per aver posto in commercio una partita di olio extravergine di oliva Costa d'Oro in bottiglie da un litro, che è risultato per caratteristiche fisico-chimiche di qualità inferiore (olio d'oliva) - ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. annullamento della sentenza impugnata in applicazione degli artt. 620 lett. a) c.p.p. e 157 c.p. perché il reato è estinto per prescrizione;
2. omessa motivazione (art. 606 lett. e) c.p.p.) in merito alla sussistenza dei presupposti di fatto per la commissione del reato;
3. erronea applicazione (art. 606 lett. b) c.p.p.) dell'art. 515 c.p., il quale per il principio di specialità subisce la deroga dell'art. 2 D.L.vo 1992 n. 109;
4. inosservanza ed erronea applicazione (art. 606 lett. b) c.p.p.) dell'art. 2 lett. c) D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, il quale prevede che, in ipotesi di violazione sanzionata con pena pecuniaria proporzionale, la somma dovuta è pari al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto, per cui, essendo state sequestrate n. 10 bottiglie di olio ed essendo la multa irrogabile in base all'art. 8 L. 1960 n. 1407 di L. 1 milione, la sanzione amministrativa del doppio era pari a L. 2 milioni.
I primi tre motivi d'impugnazione sono infondati.
In merito all'eccezione di prescrizione, formulata col primo motivo di ricorso, si osserva che la condotta considerata dalla norma incriminatrice coincide con la consegna all'acquirente e, quindi, con la commercializzazione del prodotto e non con il confezionamento di esso (v. per tutte, Cass., Sez. 3^, 11 novembre 1999 n. 3774, Bigazzi e altro), per cui deve considerarsi data della commissione del fatto quella della constatazione della messa in vendita del prodotto stesso, che nella specie risale al 4 novembre 1993.
Di conseguenza, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il termine della prescrizione viene a scadere il 4 maggio 2001. Per quanto riguarda il secondo motivo, la motivazione della sentenza di primo grado non lascia dubbi sul fatto che sia stata l'incertezza sulla data di scadenza del prodotto, 1993 o 1994, e, quindi, la possibilità che lo stesso fosse stato analizzato quando era già scaduto, che ha dato luogo all'insufficienza della prova e al conseguente proscioglimento dell'imputato.
Recuperato il dato in seguito alla segnalazione del P.M. appellante, il quale ha fatto presente che la scadenza del mese di dicembre 1994 risultava dall'etichetta ed era annotata sullo stesso verbale di prelevamento, si è avuta la prova positiva che non l'ossidazione provocata da una lunga giacenza del prodotto aveva influenzato le analisi, eseguite entrambe prima della data di scadenza (quella di prima istanza con anticipo di più di otto mesi), bensì la sottoposizione dell'olio a un procedimento di raffinazione o, comunque, la miscelazione con oli raffinati.
La motivazione della sentenza d'appello ha rappresentato con chiarezza l'iter decisionale seguito, assolutamente corretto, per cui il vizio eccepito in effetti non sussiste.
Anche il terzo motivo d'impugnazione è privo di fondamento. Infatti, fra il D.Lgs. 1992 n. 109 cit., che dispone in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari - prescrivendo all'art. 2 che esse non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire, a curare o guarire malattie umane ne' accennare a tali proprietà che non possiede, e non devono evidenziare caratteristiche particolari quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche - e l'art. 515 c.p., che tutela il corretto svolgimento dell'attività commerciale, assicurando la consegna all'acquirente della cosa mobile corrispondente per origine, provenienza, qualità e quantità a quella dichiarata o pattuita, non esiste alcun rapporto di specialità che ne giustifichi la deroga ai sensi dell'art. 9 L. 24 novembre 1981 n. 689. A parte il diverso ambito di operatività delle due disposizioni citate, la finalità di depenalizzazione mediante sostituzione dei reati preesistenti con illeciti amministrativi deve ritenersi esclusa dal tenore dell'art. 18 D.Lgs. 1992/109 il quale, nel punire con sanzione amministrativa pecuniaria chiunque confezioni, detenga per vendere o venda prodotti alimentari non conformi alle norme in esso contenute - e, quindi, difformi anche dal disposto dell'art. 2 dello stesso decreto - fa salvo testualmente il caso che il fatto costituisca reato (Cass., Sez. 3^, 23 giugno 2000 n. 2526, ric. Piccirilli e altri).
Pertanto l'art. 515 c.p. non subisce alcuna deroga ad opera dell'art. 2 D.Lgs. 1992 n. 109.
Fondato è, invece, il quarto motivo.
Il reato previsto dagli artt. 5 e 8 L. 13 novembre 1960 n. 1407 era punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa di L. 1 milione per ogni quintale o frazione di quintale di olio;
in seguito alla depenalizzazione disposta con il D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507, l'art. 2 di quest'ultimo ha provveduto al ragguaglio, disponendo al secondo comma, lett. c), che, se per la violazione depenalizzata è prevista una pena pecuniaria proporzionale, con o senza la fissazione di limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari al doppio dell'ammontare della multa o dell'ammenda, ove prevista congiuntamente alla reclusione o all'arresto.
Ora l'art. 8 L. 13 novembre 1960 n. 1407 prevedeva per la violazione del procedente art. 5 la multa di L. 1 milione per ogni quintale o frazione di quintale d'olio e la reclusione fino a un anno, cioè una pena pecuniaria proporzionale congiunta con quella detentiva, per cui ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 2 D.L.vo 30 dicembre 1999 n. 507 e la sanzione dovuta per la violazione amministrativa è pari a L. 2 milioni in quanto, nella specie, risulta dal verbale che la partita d'olio dalla quale è stato eseguito il prelevamento dei campioni era di n. 10 bottiglie da un litro e, quindi, di una frazione di quintale.
La sentenza impugnata dev'essere, dunque, annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa, con rideterminazione di essa ai sensi dell'art. 621 c.p.p. in L. 2 milioni.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa, che ridetermina in L. 2 milioni. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 aprile 2001