Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 3774
CASS
Sentenza 17 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di imparzialità del giudice, alla luce degli interventi della Corte costituzionale, l'esigenza di assicurare la terzietà del giudice va estesa anche alla ipotesi in cui il pregiudizio consegua all'esercizio di funzioni in un diverso procedimento, ove il giudice abbia espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto attribuito a un determinato soggetto in ordine al quale è poi chiamato a giudicare. Peraltro, in tale ipotesi, lo strumento di tutela del principio del "giusto processo" va ricercato negli istituti dell'astensione e della ricusazione e non in quello della incompatibilità, il quale presuppone la preventiva individuazione, per fini organizzativi della funzione giurisdizionale, di tassative figure "fisiologiche" e, conseguentemente, prevedibili. (Fattispecie in cui il giudice aveva esaminato un appello "de libertate", esprimendo una valutazione di sostanziale colpevolezza, in relazione al reato di cui all'art. 416 bis attribuito a un soggetto relativamente al quale era stato successivamente chiamato a svolgere la funzione di giudizio in un diverso procedimento; l'imputato aveva rilevato, con la ricusazione, l'incompatibilità: la Corte ha censurato la declaratoria di manifesta infondatezza della ricusazione fatta dal giudice di merito). Vedi Corte cost., sent. n. 131 del 1996; sent. n. 371 del 1996; sent. n. 241 del 1999.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/1999, n. 3774
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3774
    Data del deposito : 17 novembre 1999

    Testo completo