Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3485
CASS
Sentenza 9 marzo 2001

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Perché sia configurabile un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., con conseguente devoluzione della controversia alla competenza per materia del tribunale quale giudice del lavoro, devono sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale. Pertanto, la promozione giornalistica dell'immagine e del prodotto della società committente, qualora sia stato svolto direttamente dal preposto per un apprezzabile periodo di tempo (oltre un anno e mezzo) e con assoggettamento alle direttive e all'ingerenza della società stessa (consistenti in stretti contatti con il cliente al fine di verificare, passo passo, i tipi di comunicazione da fornire ai giornalisti), configura un rapporto di collaborazione con quest'ultima, rientrante nella competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.

La ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro appartenente ad un dato tribunale e giudice ordinario di altro tribunale pone un problema di competenza in senso proprio; è pertanto ammissibile il regolamento di competenza proposto contro la sentenza di un tribunale, adito con il rito ordinario, che abbia declinato la propria competenza a favore di un diverso tribunale del lavoro, sussistendo la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.

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  • 1Professioni intellettuali, recesso del cliente, compensiAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3485
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3485
Data del deposito : 9 marzo 2001

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