Sentenza 9 marzo 2001
Massime • 2
Perché sia configurabile un rapporto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., con conseguente devoluzione della controversia alla competenza per materia del tribunale quale giudice del lavoro, devono sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore; la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale. Pertanto, la promozione giornalistica dell'immagine e del prodotto della società committente, qualora sia stato svolto direttamente dal preposto per un apprezzabile periodo di tempo (oltre un anno e mezzo) e con assoggettamento alle direttive e all'ingerenza della società stessa (consistenti in stretti contatti con il cliente al fine di verificare, passo passo, i tipi di comunicazione da fornire ai giornalisti), configura un rapporto di collaborazione con quest'ultima, rientrante nella competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro.
La ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro appartenente ad un dato tribunale e giudice ordinario di altro tribunale pone un problema di competenza in senso proprio; è pertanto ammissibile il regolamento di competenza proposto contro la sentenza di un tribunale, adito con il rito ordinario, che abbia declinato la propria competenza a favore di un diverso tribunale del lavoro, sussistendo la condizione di ammissibilità costituita dalla possibilità di scelta tra due giudici diversi, cioè non appartenenti allo stesso ufficio, ognuno dei quali astrattamente competente a giudicare la controversia.
Commentario • 1
- 1. Professioni intellettuali, recesso del cliente, compensiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 settembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2001, n. 3485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3485 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - Consigliere -
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO MANZO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da:
OL DI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig.ra IS MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOSUEI BORSI 5, o presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA CABRAS, che lo difende unitamente all'avvocato MARINA ASTOLFI# giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
THESIS DI IA AZ OL DI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che la difende unitamente agli avvocati AGOSTINO RUJU, ROSSELLA GRADI, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 267/99 del Tribunale di MACERATA, depositata il 12/10/99; RG.267/99;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 02/10/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco MANZO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCO MELE che ha chiesto il rigetto del ricorso con tutte le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La S.p.a. IA conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Macerata MA ZI TE, quale titolare della ditta Thesis, chiedendo, tra l'altro, l'annullamento o la risoluzione dell'accordo di collaborazione concluso l'11 marzo 1998. La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepiva l'incompetenza per materia e per territorio del giudice adito, indicando come competente il giudice del lavoro di Milano. Con sentenza del 12 ottobre 1999, il Tribunale di Macerata, in composizione monocratica, dichiarava la propria incompetenza, indicando come competente il giudice del lavoro presso il Tribunale di Milano.
Avverso questa sentenza la S.p.a. IA ha proposto regolamento di competenza, contestando che il rapporto in questione potesse essere inquadrato, a norma dell'art. 409, n. 3 c.p.c., in un rapporto di collaborazione concretatesi in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato, e chiedendo a questa Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Macerata. MA ZI TE ha presentato scrittura difensiva con la quale ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del regolamento di competenza e, comunque, di rigettare l'istanza.
L'IA S.p.a. ha anche presentato memoria. Il P.M. ha concluso nel senso dell'esistenza tra le parti di un rapporto di collaborazione che presenta le caratteristiche della parasubordinazione e ha, quindi, chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che la competenza territoriale appartiene al Tribunale di Milano nella cui circoscrizione si trova il domicilio del titolare del rapporto di collaborazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente considerata l'eccezione d'inammissibilità del regolamento di competenza proposta da MA ZI TE sotto un duplice profilo: per non aver la ricorrente contestato la decisione sulla competenza territoriale stabilita nell'impugnata sentenza a favore del Tribunale di Milano;
per avere utilizzato il regolamento necessario di competenza per contestare non la competenza, ma la questione dell'applicabilità del rito del lavoro alla causa.
L'eccezione è priva di fondamento.
Quanto al primo profilo va rilevato che la società ricorrente ha contestato la decisione impugnata anche con riferimento alla declaratoria della competenza per territorio, tanto da concludere nel senso dell'affermazione della competenza del Tribunale di Macerata. Quanto all'altro profilo, la TE ha inteso evidentemente fare riferimento alle decisioni di Questa Corte, che con riferimento sia all'ufficio di pretura ora soppresso sia al tribunale hanno in più occasioni statuito che la ripartizione delle funzioni tra giudice del lavoro ed altro magistrato della stessa pretura non pone un problema di competenza in senso proprio, ma attiene al rito e alla ripartizione degli affari all'interno dello stesso ufficio, con la conseguenza dell'inammissibilità del regolamento di competenza (v., per es., Cass. S.U. 7 febbraio 1994, n. 1238; Cass. 21 maggio 1997, n. 4527; Cass. 8 novembre 1999, n. 12436; Cass. S.U. 28 settembre 2000, n. 1045, in motivazione). Tale indirizzo giurisprudenziale non è tuttavia applicabile al caso di specie nel quale si contesta la pronunzia del Tribunale di Macerata, adito con il rito ordinario, per avere declinato la propria competenza a favore del Tribunale del lavoro di Milano. In questo caso, per regolare la competenza è indispensabile qualificare il rapporto, perché i due profili di competenza per materia e per territorio sono logicamente connessi e le norme applicabili per l'individuazione del giudice competente per territorio sono individuabili solo a seguito della qualificazione del rapporto. In ipotesi, infatti, di rapporto di collaborazione a norma dell'art. 409, n. 3, il criterio di competenza è quello previsto dall'art. 413, quarto comma dal rito speciale. Diversamente ove si dovesse accedere alla tesi della ricorrente che non si versa in un rapporto di collaborazione con le caratteristiche indicate nell'art. 409 n. 3 C.P.C. i criteri di competenza sono quelli tracciati agli artt. 18 e ss. c.p.c.
2. Ciò premesso, il regolamento di competenza è infondato. Il rapporto tra le parti aveva ad oggetto la promozione giornalistica dell'immagine e del prodotto della IA S.p.a. e si articolava in diverse prestazioni enunciate nel contratto dell'11 marzo 1998 e riportate specificamente nella sentenza impugnata. Il giudice unico presso il Tribunale di Macerata ha ritenuto che il rapporto era qualificabile come rapporto di collaborazione continuativa e coordinata di cui al n. 3 dell'art. 409, valorizzando in particolare la circostanza della verifica step by step dei tipi di comunicazione da fornire ai giornalisti. Sotto questo profilo, come risulta dal contratto in atti, la TE era tenuta a "stretti contatti con il cliente al fine di verificare insieme, step by step, i tipi di comunicazione da fornire ai giornalisti".
La ricorrente deduce che dovendo la TE trovare redattrici disposte a pubblicare foto e articoli per i prodotti dell'IA S.p.a., "la ditta committente non poteva non fornire prontamente a Thesis, step by step, il materiale all'uopo necessario (bozze di cartelle stampa con note sulla collezione, cataloghi, campioni di merce, bozze di articoli, foto). L'olimpia non poteva non rendersi disponibile a verificare, step by step, i tipi di comunicazione da fornire ai giornalisti ...".
Ciò premesso in ordine alle circostanze rilevanti per l'individuazione della competenza, questa Corte osserva che per ritenere l'esistenza del rapporto di collaborazione contemplato dall'art. 409 n. 3 cod. proc. civ. devono sussistere i seguenti tre requisiti: la continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo e che importa un impegno costante del prestatore a favore del committente;
la coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale o, più in generale, nelle finalità perseguite dal committente e caratterizzata dall'ingerenza di quest'ultimo nell'attività del prestatore;
la personalità, che si ha in caso di prevalenza del lavoro personale del preposto sull'opera svolta dai collaboratori e sull'utilizzazione di una struttura di natura materiale (Cass. 20 agosto 1997, n. 7785; Cass. 26 luglio 1996, n. 6752). Sul requisito della continuità non possono esservi dubbi, poiché il contratto aveva la durata di dodici mesi (marzo 1998 - febbraio 1999), prorogata poi al 131 ottobre 1999, come risulta dall'"appendice all'accordo di collaborazione" in atti. Ugualmente, sussiste il requisito della personalità non essendo contestato che la prestazione dovesse essere svolta direttamente dalla TE.
Per quanto concerne la coordinazione vi era certamente l'inserimento nelle finalità perseguite dal committente, dal momento che si trattava di promuovere i prodotti della società IA. È pure sussistente il requisito dell'ingerenza del committente, proprio per l'aspetto evidenziato nella sentenza impugnata, e consistente negli "stretti contatti con il cliente al fine di verificare, 'passo passo', i tipi di comunicazione da fornire ai giornalisti. In ciò consiste "l'ingerenza" del committente, che ovviamente non esclude che la prestazione sia resa in regime di autonomia, non potendosi confondere l'ingerenza da parte del committente al fine di coordinare continuativamente l'attività dell'impresa con quella del prestatore di lavoro autonomo, con il potere di conformazione della prestazione da parte dell'imprenditore nel lavoro subordinato. Va altresì considerato, sempre ai fini del requisito della coordinazione, che il contratto prevedeva "un supporto operativo (quando ritenuto necessario da IA) durante le fiere di settore e le attività che di volta in volta verranno progettate in tali occasioni".
Per quanto detto il rapporto in questione è qualificabile, ai sensi del n. 3 dell'art. 409 C.P.C., come rapporto di collaborazione concretantesi in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Non essendo contestata la circostanza in fatto che la TE abbia il domicilio in Milano, in applicazione del quarto coma dell'art. 413 C.P.C., la competenza per territorio è individuabile in Milano.
Per quanto detto il ricorso va rigettato e va dichiarata la competenza del Tribunale del lavoro di Milano. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
dichiara la competenza del Tribunale del lavoro di Milano;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del regolamento che liquida in lire 208.800 per spese e in lire 1.2000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il 2 ottobre 2000. Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2001