Sentenza 11 ottobre 2011
Massime • 1
La designazione del giudice di rinvio attribuisce la competenza funzionale a giudicare in sede di rinvio. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale del riesame, designato in sede di rinvio, in quanto adottata da un collegio che comprendeva due membri già facenti parte del collegio che aveva emesso la prima ordinanza annullata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2011, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 11/10/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - N. 1731
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere - N. 23634/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI AB, Di RO SO, IA LO, LI IN, RE MI, AN MI;
avverso l'ordinanza emessa il 12 maggio 2011 dal tribunale del riesame de L'Aquila in sede di rinvio;
udita nella udienza in camera di consiglio dell'11 ottobre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE SANTIS Fausto, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza 20 dicembre 2010 il tribunale del riesame de L'Aquila annullò l'ordinanza 11 novembre 2010 del Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pescara che, per reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, aveva applicato a LI IN la misura cautelare degli arresti domiciliari ed agli altri odierni ricorrenti la misura cautelare della custodia in carcere.
A seguito di ricorso per cassazione del pubblico ministero, questa Corte, con sentenza del 25 febbraio 2011, annullò la suddetta Ordinanza del tribunale del riesame "con rinvio al Tribunale di L'Aquila in diversa composizione personale".
In sede di rinvio, il tribunale del riesame de L'Aquila, con ordinanza 12 maggio 2011, rigettò la richiesta di riesame, confermò l'ordinanza del Gip di Pescara dell'11.11.2010 e dispose il ripristino delle originarie misure cautelari.
Gli indagati propongono ricorso per cassazione deducendo violazione di legge in relazione all'art. 623 c.p.p., lett. a), e art. 34 cod. proc. pen.. Lamentano che l'ordinanza impugnata ha violato la statuizione sulla competenza funzionale contenuta nella sentenza di annullamento, la quale aveva espressamente designato come giudice di rinvio il "Tribunale di L'Aquila in diversa composizione personale", mentre l'ordinanza impugnata è stata adottata da un collegio che comprendeva due membri che avevano fatto parte del collegio che aveva emesso la prima ordinanza annullata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La precedente sentenza di annullamento di questa Corte aveva espressamente disposto il rinvio al "Tribunale di L'Aquila in diversa composizione personale". L'ordinanza emessa in sede di rinvio, invece, è stata adottata da un collegio che comprendeva due membri (dott. Roberto Ferrari e Marco Billi) che avevano fatto parte del collegio che aveva emesso la prima ordinanza annullata. Si tratta di una questione che attiene non tanto (o non solo) alla incompatibilità del giudice, quanto piuttosto (anche) alla competenza funzionale del collegio. È noto infatti che la designazione del giudice di rinvio da parte della sentenza di annullamento attribuisce a questo giudice la competenza funzionale a giudicare in sede di rinvio, ed è noto altresì che "In forza del combinato disposto dell'art. 25 c.p.p. e art. 627 c.p.p., comma 1, nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento" (Sez. 1, 11.12.2007, n. 1511, Lorenzo, m. 238844); che "L'irretrattabilità del cd. foro commissorio stabilita dall'art. 627 cod. proc. pen., secondo il quale nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione, costituisce principio di ordine generale e di carattere assoluto, la cui unica eccezione è quella prevista dall'art. 25 stesso codice per il caso di sopravvenienza di fatti nuovi" (Sez. 1, 13.6.2003, n. 30172, Corderà, m. 225503); e che "Non è deducibile in sede di legittimità il difetto di competenza del giudice di rinvio che abbia pronunciato sentenza a seguito di pronunciato annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in violazione dell'art. 623 c.p.p., lett. c), senza che si sia successivamente fatto ricorso alla procedura di correzione dell'errore prevista dall'art. 130 c.p.p., essendosi il giudice di merito correttamente attenuto al principio fissato dall'art. 627 c.p.p., comma 1, che non consente di discutere la competenza fissata nella sentenza di annullamento) (Sez. 3, 14.11.2006, n. 436, De Angelis, m. 235503). Il Collegio che ha emesso l'ordinanza impugnata, non essendo composto da magistrati diversi da quelli che avevano emesso l'ordinanza annullata, non aveva pertanto la competenza funzionale a decidere. Trattandosi di competenza funzionale espressamente attribuita (o esclusa) dalla sentenza di annullamento, sono irrilevanti le decisioni relative alla incompatibilità o meno dei magistrati che abbiano pronunciato un'ordinanza, in sede di riesame, a comporre il collegio in sede di rinvio dopo l'annullamento del giudice di legittimità (cfr. Sez. 5, 24.3.2011, n. 16875, Rao, m. 250173; Sez. 6, 11.12.2009, n. 3884, Marai, m. 246135). L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale de L'Aquila, in diversa composizione personale, sia rispetto alla ordinanza impugnata sia rispetto alla ordinanza del 20.12.2010.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale dell'Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame. Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 11 ottobre 2011. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2012