Sentenza 14 novembre 2006
Massime • 1
Non è deducibile in sede di legittimità il difetto di competenza del giudice di rinvio che abbia pronunciato sentenza a seguito di pronunciato annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in violazione della lettera c) dell'art.623 cod.proc.pen., senza che si sia successivamente fatto ricorso alla procedura di correzione dell'errore prevista dall'art.130 cod.proc.pen., essendosi il giudice di merito correttamente attenuto al principio fissato dal primo comma dell'art.627 cod.proc.pen., che non consente di discutere la competenza fissata nella sentenza di annullamento (Nel caso di specie la Corte, nel rilevare che probabilmente per mero errore la sentenza di annullamento non aveva considerato che la Corte di Appello di Salerno si compone di unica sezione penale, ha evidenziato come il collegio di rinvio fosse comunque composto di magistrati diversi da quelli che avevano pronunciato la sentenza annullata, così non configurandosi in concreto alcuna delle situazioni di incompatibilità che la lettera "c" dell'art.623 cod.proc.pen. intende evitare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2006, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 14/11/2006
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01795
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 019312/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE LI VI, N. IL 02/12/1974;
avverso SENTENZA del 04/03/2005 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo che ha concluso per rigettarsi il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 18 settembre 2003, la Cassazione ha annullato la decisione emessa dalla Corte di Appello di Salerno in data 11 gennaio 2001 nei confronti di De AN CE, con rinvio allo stesso Giudice, "relativamente alla attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, comma 5" esclusa dal Tribunale e riconosciuta in secondo grado.
Decidendo in sede di rinvio dalla Cassazione, la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza in epigrafe precisata, ha confermato la decisione al suo vaglio.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno, innanzi tutto, rilevato come l'errore della Cassazione - che aveva annullato una sentenza della Corte di Appello di Salerno,munita di una unica sezione, con rinvio alla stessa Corte - potesse configurare in astratto solo una ipotesi di astensione o ricusazione dei Giudici;
questa situazione non era configurabile dal momento che i Magistrati componenti il collegio nel giudizio di rinvio erano diversi da quelli del precedente.
Indi, la Corte ha ritenuto non applicabile la attenuante rilevando come le peculiarità del caso escludessero la ipotesi della minima offensività della condotta.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ricorre in Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che la sentenza deve essere annullata per violazione dell'art. 623 c.p.p. in quanto competente era la Corte di Appello di Napoli;
- che la valutazione della ipotesi attenuata avrebbe dovuto essere fatta con riferimento a tutti i parametri indicati dalle legge (mezzi, modalità, circostanze della azione) e non al solo dato ponderale.
La prima deduzione non è meritevole di accoglimento. Per la risoluzione della questione processuale, non è invocabile il principio della irretrattabilità del foro commissorio, fissato dall'art. 627 c.p.p., comma 1 in relazione all'art. 25 c.p.p., che tende ad impedire conflitti tra la Corte Suprema ed il Giudice del rinvio.
Nel caso concreto, è indiscusso che la Cassazione (con violazione del principio contenuto nello art. 623 c.p.p., sub c) e dei criteri forniti dall'art. 175 disp. att. c.p.p.) abbia inesattamente individuato la Corte territoriale competente per il rinvio a causa di un error calami o dello infondato convincimento che quella di Salerno fosse composta da più sezioni.
L'unico istituto giuridico praticabile per superare l'errore, era il ricorso alla procedura prevista dall'art. 130 c.p.p. che, tuttavia, non è stata attivata;
pertanto, la competenza attribuita dalla Cassazione si è radicata.
In tale contesto, la Corte di Appello di Salerno non poteva che prendere atto della statuizione in oggetto non avendo strumenti per declinare la competenza fissata, pur erroneamente, dalla Cassazione. Si può osservare come i Magistrati componenti il collegio della sentenza impugnata fossero diversi da quelli che avevano pronunciato la decisione cassata per cui, comunque, risulta rispettato il criterio della imparzialità e non configurabili situazioni di incompatibilità che la norma dell'art. 623 c.p.p., sub c) tende ad evitare.
La residua censura è manifestamente infondata.
Innanzi tutto, deve precisarsi come la critica del ricorrente non sia puntuale in fatto;
la Corte ha deciso, per la esclusione della ipotesi attenuata, avendo come referente non solo il quantitativo di stupefacente ed ha negato il beneficio dopo avere preso nella dovuta considerazione un'altra rilevante circostanza della fattispecie concreta.
I Giudici hanno osservato come fosse significativo il dato ponderale (grammi 38,6868 di cocaina da cui potevano ricavarsi 72,9 dosi in base allo ex criterio della dose media giornaliera); l'entità della merce - ha precisato la Corte - non giustificava la mera allegazione dello uso personale anche in considerazione del possesso, da parte dello imputato, di mezzi per il taglio dello stupefacente ed il suo confezionamento.
Inoltre, Cassazione, nella sentenza di annullamento con rinvio, non solo aveva già fornito ai Giudici di merito un analitico schema motivazionale, che è stato puntualmente seguito nel gravato provvedimento, ma si era già espressa per negazione della lieve entità del caso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2007