Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2006, n. 436
CASS
Sentenza 14 novembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è deducibile in sede di legittimità il difetto di competenza del giudice di rinvio che abbia pronunciato sentenza a seguito di pronunciato annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, in violazione della lettera c) dell'art.623 cod.proc.pen., senza che si sia successivamente fatto ricorso alla procedura di correzione dell'errore prevista dall'art.130 cod.proc.pen., essendosi il giudice di merito correttamente attenuto al principio fissato dal primo comma dell'art.627 cod.proc.pen., che non consente di discutere la competenza fissata nella sentenza di annullamento (Nel caso di specie la Corte, nel rilevare che probabilmente per mero errore la sentenza di annullamento non aveva considerato che la Corte di Appello di Salerno si compone di unica sezione penale, ha evidenziato come il collegio di rinvio fosse comunque composto di magistrati diversi da quelli che avevano pronunciato la sentenza annullata, così non configurandosi in concreto alcuna delle situazioni di incompatibilità che la lettera "c" dell'art.623 cod.proc.pen. intende evitare).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/11/2006, n. 436
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 436
    Data del deposito : 14 novembre 2006

    Testo completo