Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2007, n. 1511
CASS
Sentenza 11 dicembre 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del giudice che, investito da sentenza di annullamento della Corte di cassazione del dovere di pronunciarsi su un'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, aveva declinato la competenza in favore di altro giudice, per effetto della semplice sopravvenienza di un provvedimento di cumulo delle pene da parte del pubblico ministero presso quest'ultimo giudice).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2007, n. 1511
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1511
    Data del deposito : 11 dicembre 2007

    Testo completo