Sentenza 11 dicembre 2007
Massime • 1
In forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma primo, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il provvedimento del giudice che, investito da sentenza di annullamento della Corte di cassazione del dovere di pronunciarsi su un'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva, aveva declinato la competenza in favore di altro giudice, per effetto della semplice sopravvenienza di un provvedimento di cumulo delle pene da parte del pubblico ministero presso quest'ultimo giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/12/2007, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 11/12/2007
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 3954
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 022996/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TRIBUNALE ANCONA - CONFLITTO;
nei confronti di:
TRIBUNALE IMPERIA;
ORDINANZA del 20/06/2007 TRIBUNALE di ANCONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Manetti Vito: dichiararsi la competenza del Tribunale di Imperia.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
- che con sentenza del 31/1/2007 n. 7897 la Corte di cassazione annullava l'ordinanza del Tribunale di Imperia 1/7/2006 con la quale, nel relativo procedimento di esecuzione, era stata applicata a OR SO la continuazione in relazione a n. 33 sentenze di condanna per reati contro il patrimonio, rinviando per nuova deliberazione allo stesso Tribunale;
- che con ordinanza del 24/4/2007 il Tribunale di Imperia, essendo sopravvenuto un provvedimento di cumulo nei confronti del SO da parte del P.M. di Ancona, rilevava la propria incompetenza ed ordinava la trasmissione degli atti al Tribunale di Ancona;
- che quest'ultimo, a sua volta, con ordinanza del 20/6/2007 rilevava il conflitto negativo di competenza, richiamando il principio della perpetuatio iurisdictionis, e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione dello stesso;
- che il conflitto dev'essere dichiarato inammissibile poiché, in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627 c.p.p., comma 1, nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore, sicché si palesa illegittimo il provvedimento del Tribunale di Imperia declinatorio della competenza così irrevocabilmente individuata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il conflitto e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Imperia.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008