Sentenza 13 luglio 2006
Massime • 1
La sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione in ragione della sopravvenienza di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, escludano, in una vicenda identica a quella coperta dal giudicato di condanna, la sussistenza del reato affermando invece la sussistenza del mero illecito amministrativo. (Fattispecie in cui il giudice della cognizione aveva qualificato il fatto dell'acquisto di musicassette prive del timbro SIAE ed abusivamente riprodotte come ricettazione, prima che Sez. un., 20 dicembre 2005 n. 47164, Marino, rv. 232303 affermasse che quello stesso fatto integra invero l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della L. 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione).
Commentario • 1
- 1. Revoca sentenza per cambio interpretazione giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 gennaio 2025
La sentenza di condanna può essere revocata per mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri 1. La questione: violazione di legge del provvedimento impugnato in Cassazione Il Tribunale di Massa, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva un'istanza del condannato volta a fare dichiarare la illegittimità di un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Massa in quanto sprovvisto dell'ordine di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. Ciò posto, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2006, n. 27858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27858 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2006 |
Testo completo
27858 /06 58
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 13/07/2006
SENTENZA
N. 2493106
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GEMELLI TORQUATO PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE 1. Dott. MOCALI PIERO CONSIGLIERE
2.Dott.TURONE GIULIANO CESARE "I N. 013935/2006
3. Dott. CORRADINI GRAZIA
4. Dott. URBAN GIANCARLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 21/08/1958 1) LA CARA DOMENICO
avverso ORDINANZA del 27/02/2006
TRIBUNALE di AGRIGENTO
sentita la relazione fatta dal Consigliere
MOCALI PIERO fobasso jur lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. it refetto del vicino:
-Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale monocratico di Agrigento quale giudice dell'esecuzione - rigettava la richiesta di revoca della condanna inflitta al La CA con sentenza 22.10.2003 del medesimo tribunale, per il reato previsto dall'art. 648 c.p., asserendosi dal richiedente che il fatto (consistito nella ricettazione di compact disc e musicassette prive del timbro
SIAE e abusivamente riprodotte) non era più previsto dalla legge come reato.
La tesi difensiva era concepita nel senso che, avendo l'art. 16 della legge n. 248/2000 sostituito l'art. 174 ter della legge n. 633/1941, sanzionando solo amministrativamente l'acquisto di tali oggetti, il La CA avrebbe dovuto rispondere di un illecito amministrativo e non del delitto di ricettazione, essendo stata posta in essere la condotta incriminata nel settembre 1998. Osservava il giudicante che in materia era intervenuta una sentenza delle Sezioni Unite di questa
Corte (20.12.2005, Marino), secondo la quale, nel vigore della legge n. 248/2000, la condotta addebitata al La CA, ove non concorresse in uno dei reati previsti dagli artt. 171-171 octies della legge n. 633/1941, integrava l'illecito amministrativo di cui al citato art. 16, che, in virtù del principio di specialità, prevaleva sull'art. 648 c.p.; diversamente si configurava la situazione dopo che l'art. 16 era stato abrogato dal d. l.vo n. 68/2003. Ciò premesso, rilevava il giudice dell'esecuzione che il citato art. 16 era intervenuto dopo la commissione del fatto e prima della pronuncia della sentenza di condanna, per cui la questione qui proposta avrebbe dovuto fare oggetto della valutazione del giudice dibattimentale, la cui decisione era poi passata in giudicato;
era invece inintroducibile nella procedura esecutiva, non trattandosi di una ipotesi di abolitio criminis della quale dare mero atto, ma di una situazione interpretativa sull'esistenza delle condizioni che potevano determinare l'applicazione del principio giurisprudenziale formulato nella sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata. A ciò doveva aggiungersi che, dopo l'abrogazione dell'art. 16 della legge n. 248/2000, la condotta del La CA era di nuovo costitutiva di reato;
conseguentemente era applicabile, nella fattispecie, la disciplina dettata dall'art. 2 c.p. per i casi di decreto legge non convertito, che riflette i suoi effetti solo sulle condotte avvenute nella sua vigenza e non su quelle precedenti. Per tutte tali considerazioni, la richiesta del La CA non poteva trovare accoglimento.
Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il La CA, che denunciava: col primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione. L'art. 673 c.p.p. escludeva certamente che il giudice dell'esecuzione reinterpretasse i fatti coperti dal giudicato, ma gli consentiva di interpretare la norma depenalizzante;
violava tale disposizione il convincimento espresso dall'ordinanza impugnata, secondo la quale detto giudice non potrebbe effettuare valutazioni giuridiche, al fine di stabilire se il più volte citato art. 16 della legge n. 248/2000 avesse effetto depenalizzante. Incoerentemente il provvedimento in esame affermava ricorrere tale effetto, ma non ne traeva le logiche conseguenze in sede esecutiva;
col secondo motivo, violazione di legge. L'affermata analogia fra la fattispecie e quella concernente il trattamento dei casi disciplinati da decreti legge non convertiti, non solo era inammissibile in materia penale, ma provocava l'inosservanza del disposto dell'art. 2 c. 2 c.p., dovendosi sempre applicare il principio secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo legge posteriore, non costituisce reato, anche cioè nella ipotesi di legge intermedia.
Il ricorso è infondato.
L'ordinanza impugnata ha correttamente disatteso la richiesta del La CA;
per convincersene, basterebbe leggere il testo dell'art. 673 c.p.p., secondo il quale la sentenza di condanna passata in giudicato è revocata "nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice"; ipotesi, nessuna delle quali ricorre nella fattispecie.
Invero, lo stesso ricorrente non evoca un provvedimento legislativo di abolitio criminis, né una decisione del giudice delle leggi, a seguito di che sia venuta meno la rilevanza penale o l'esistenza
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stessa (nell'ordinamento) di una norma penalmente sanzionata;
egli si richiama, invece, alla succitata sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte, che, intervenuta a dirimere un contrasto giurisprudenziale sul punto, è pervenuta alla conclusione correttamente ricordata dal giudice
- dell'esecuzione della sussistenza, nei casi come quello incorso dal La CA
- dell'illecito
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amministrativo e non già del reato per il quale intervenne condanna. Ma un orientamento giurisprudenziale - per quanto autorevole, come quello ora rammentato non ha la stessa efficacia delle ipotesi previste dall'art. 673 c.p.p., non fosse altro per il difetto di una vincolatività della decisione, rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di analoghe fattispecie. L'interpretazione di una norma, cioè, ai fini che qui rilevano, non ne comporta l'abrogazione per scelta legislativa o l'eliminazione per conatrasto coi principii della Carta fondamentale.
E, del resto, non è priva di significato la circostanza che la questione, al momento in cui venne pronunciata la sentenza riguardante il La CA, fosse ancora dibattuta;
e che il convincimento poi espresso dalle Sezioni Unite (oltre che da una cospicua parte della stessa giurisprudenza di legittimità) fosse prospettabile nell'interesse dell'imputato, addirittura nei vari gradi e stati del procedimento. Ma il sopraggiungere del giudicato penale taglia il discorso relativo ad una possibile revoca della sentenza di condanna, essendo inesistente l'effetto “depenalizzante” che nel ricorso si attribuisce al pronunciamento della massima istanza di legittimità. L'argomentare, in tal senso, dell'ordinanza, è corretto ed esaustivo;
le ulteriori considerazioni vengono formulate ad abundantiam e certamente non inficiano il ragionamento del giudice dell'esecuzione.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, addi 13.7.2006 IL CONSIGLIERE RELATORESLITET IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
- 3 AGO 2006
LCANCELLERE