Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2006, n. 27858
CASS
Sentenza 13 luglio 2006

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La sentenza di condanna passata in giudicato non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione in ragione della sopravvenienza di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione, che, nel dirimere un contrasto giurisprudenziale, escludano, in una vicenda identica a quella coperta dal giudicato di condanna, la sussistenza del reato affermando invece la sussistenza del mero illecito amministrativo. (Fattispecie in cui il giudice della cognizione aveva qualificato il fatto dell'acquisto di musicassette prive del timbro SIAE ed abusivamente riprodotte come ricettazione, prima che Sez. un., 20 dicembre 2005 n. 47164, Marino, rv. 232303 affermasse che quello stesso fatto integra invero l'illecito amministrativo di cui all'art. 16 della L. 18 agosto 2000, n. 248, che, in virtù del principio di specialità previsto dall'art. 9 L. 24 novembre 1981, n. 689, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione).

Commentario1

  • 1Revoca sentenza per cambio interpretazione giurisprudenziale
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 gennaio 2025

    La sentenza di condanna può essere revocata per mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale? Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri 1. La questione: violazione di legge del provvedimento impugnato in Cassazione Il Tribunale di Massa, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva un'istanza del condannato volta a fare dichiarare la illegittimità di un ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di Massa in quanto sprovvisto dell'ordine di sospensione dell'esecuzione di cui all'art. 656, comma 5, cod. proc. pen.. Ciò posto, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2006, n. 27858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27858
Data del deposito : 13 luglio 2006

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