Sentenza 27 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/10/2003, n. 16113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16113 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 161 13 /03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM ggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 8162/01 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 32783 Dott. Alberto SPANO' - Consigliere Rep. Dott. Fernando LUPI Rel. Consigliere ud.30/04/03 Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: - FERROVIE DELLO STATO - SOCIETA' DI FF.SS. S.P.A. TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GERMANICO 172, presso lo studio che lo rappresenta edell'avvocato MASSIMO OZZOLA, difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
EP SE;
- intimato 2003 avversO la sentenza n. 66/01 della Corte d'Appello di 2570 SALERNO, depositata il 08/02/01 R.G.N. 560/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Luciano udienza del 30/04/03 dal VIGOLO;
udito l'Avvocato OZZOLA MASSIMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 24 gennaio 2001, la Corte di appello di Salerno ha rigettato l'appello proposto dalla VI LL AT s.p.a., nei confronti dell'ex dipendente IU EP, collocato in quiescenza prima del 31 dicembre 1995, avverso la decisione del Pretore che aveva accolto la domanda di quest'ultimo di rideterminazione dell'indennità di buonuscita con inclusione nella relativa base di calcolo del c.d. premio di esercizio. Ha ritenuto il giudice di appello che, ai sensi dell'art. 14 della legge 14 dicembre 1973, n.829, richiamata dalla contrattazione collettiva di riferimento, il premio di esercizio doveva considerarsi componente della base di calcolo dell'indennità di buonuscita la quale comprende l'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio, dell'eventuale assegno pensionabile e del compenso per ex combattenti e, conseguentemente, anche la voce di cui è causa. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la società con unico motivo, illustrato con memoria da Rete Ferroviaria s.p.a., già VI LL AT s.p.a.. L'intimato non è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE. -Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente deducendo la violazione e falsa applicazione essenzialmente dell'art.14 della legge n.829 del 1973, nonché vizio di motivazione insufficiente e contraddittoria - lamenta che i giudici di appello abbiano erroneamente riconosciuto la 816201.doc 3 natura retributiva del premio di esercizio, alla stregua delle previsioni della contrattazione collettiva e dei caratteri di continuità, non occasionalità e corrispettività, ritenuti idonei – nell'ambito di un rapporto di lavoro ormai del tutto privatistico a caratterizzare tale emolumento come una mensilità aggiuntiva, da computare ai fini della buonuscita, mentre la normativa specifica di tale emolumento doveva condurre a ritenerne l'esclusione. Il motivo è fondato. La questione di diritto posta dal ricorso dalla società è già stata esaminata da questa Corte e decisa in senso favorevole alla tesi della ricorrente. Nel confermare tale orientamento (Cass. 10 maggio 2002, n.6738, cui 'adde' Cass.2 aprile 2003, n.5086) da cui questa Corte ritiene di non doversi discostare non essendo emerso alcun nuovo elemento argomentativo, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art.14 della legge 14 dicembre 1973, n.829, l'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri LL AT (OPAFS) era tenuta a corrispondere "ai dipendenti cessati dal servizio, a titolo di indennità di buonuscita, la somma risultante dal prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% del totale dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile, dell'eventuale assegno personale pensionabile e del compenso per ex combattenti". -L'assunzione dell'obbligo della buonuscita finanziata mediante l'utilizzazione delle entrate patrimoniali specificamente previste (ritenute sugli stipendi, contributi ordinari dell'azienda, interessi sui prestiti ai dipendenti e altri introiti di gestione) - rientrava tra le finalità dell'Opera, 816201.doc 4 specificamente indicate dall'art.2 della stessa legge n.829 del 1973 ed aventi un carattere manifestamente previdenziale e assistenziale (oltre la buonuscita, gli assegni per i dipendenti divenuti inidonei al servizio, i sussidi agli orfani, gli assegni di malattia ecc.). A seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle VI LL AT (legge 17 maggio 1985, n.210) e dell'estinzione dell'Opera, fissata al 1° giugno 1994, l'indennità di buonuscita è stata posta a carico della datrice di lavoro s.p.a. VI LL AT (art.1, quarantatreesimo comma, della legge 24 dicembre 1993, n.537). Fino al 31 dicembre 1995, il trattamento relativo alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti già iscritti all'Opera (avente natura di retribuzione differita, ma comunque con funzione previdenziale: cfr. Corte cost. 19 maggio 1993, n.243), anche se erogato direttamente dalla datrice di lavoro, è rimasto regolato dalla vecchia disciplina, di cui al citato art. 14 della legge n.829 del 1973, secondo quanto disposto dall'art. 13 del decreto legge 1° aprile 1995, n.98, convertito con modificazioni nella legge 30 maggio 1995, n.204, trovando invece applicazione, dopo tale data, la disciplina del trattamento di fine rapporto ex art.2120 c.civ., come modificato dall'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n.297. Come rilevato da questa Corte con le sopra citate sentenze, fino alla predetta data del 31 dicembre 1995, ogni questione in merito al calcolo dell'indennità di buonuscita, e quindi anche alla computabilità del premio di esercizio, è legislativamente risolta nel senso dell'esclusione dalla base di calcolo di tale indennità di ogni emolumento diverso da quelli indicati nel citato art.14 della legge n.829 del 1973 e nelle successive 816201.doc 5 modifiche legislative (art.8 della legge 20 marzo 1980, n.75 e art.1 della legge 29 gennaio 1994, n.87, che hanno aggiunto alla base di calcolo della buonuscita, rispettivamente, la tredicesima mensilità e la percentuale del 60% dell'indennità integrativa speciale), conseguendone altresì che, fino alla medesima data, la contrattazione collettiva poteva disporre soltanto in conformità alla previsione di legge, senza poter prevedere una disciplina autonoma e diversa da quella legale, a pena di nullità delle relative clausole. Nella controversia in esame, il dipendente è cessato dal servizio prima della suddetta data del 31 dicembre 1995, sicché la disciplina di riferimento per il calcolo della buonuscita è rimasta quella legale, peraltro esplicitamente richiamata dalla contrattazione collettiva (v. art.96, terzo comma, c.c.n.l. 1990/92). Alla stregua di tale disciplina, il premio di esercizio, che non è richiamato fra gli emolumenti tassativamente indicati dall'art. 14 della legge n.829 del 1973, deve ritenersi escluso dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita. Va considerato, al riguardo, come il termine di "ultimo stipendio mensile", indicato nella citata disposizione, non indichi una nozione onnicomprensiva, riferita, cioè, ad ogni elemento retributivo, come è dimostrato dal fatto che la tredicesima mensilità, indicata dalla contrattazione collettiva come elemento aggiuntivo della retribuzione (al pari del premio di esercizio: v. art.33 del c.c.n.l. 1990/92) è stata successivamente inserita nella base di calcolo della buonuscita a seguito di uno specifico intervento legislativo (art.8 della legge n.75 del 1980 cit.), 816201.doc 6 8 9 N 84-9-11 3 037 V 01 . I S IN C O VSSVL VSH INDO VO O IⱭ OT G VISOGNI VO di uno specifice Intervento legislative (art.8 della legge n.75 del 1980 cit.), che non ha invece riguardato altri elementi retributivi, quale appunto il premio di esercizio. Appare del tutto ininfluente, perciò, che il suddetto premio abbia gradualmente acquisito i caratteri tipici della retribuzione, divenendo un corrispettivo obbligatorio, determinato e continuativo, dato che la disciplina applicabile alla fattispecie prescinde dalla natura retributiva o meno, ai fini della individuazione degli elementi che compongono la base di calcolo dell'indennità di buonuscita. A tali principi non si è attenuta la sentenza impugnata che, pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata e, non essendo necessaria alcuna ulteriore indagine di fatto, la domanda dell'originario ricorrente va rigettata. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione. P. T. M. La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;
Compensa spese. Così deciso in Roma, addì 30 aprile 2003. IL PRESIDENTE incenzo Miles IL CONSIGLIERE ESTENSORE. ANCELLIERE Depositato in Cancelleria 2 7 QTT. 2003 joggi, IL CANCELLIERE 816201.doc 7