Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
Integra il reato di furto e non di appropriazione indebita l'impossessamento, mediante copia delle chiavi che il responsabile si era illecitamente procurato, di una autovettura di cui il proprietario aveva rifiutato l'utilizzo, in quanto non è configurabile un potere di fatto sulla cosa autorizzato dal titolare al di fuori della sua sfera di sorveglianza, che costituisce il presupposto necessario del reato di cui all'art. 646 cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Appropriazione indebitaAccesso limitatoGiovanni Tringali · https://www.altalex.com/ · 4 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2014, n. 7304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7304 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAZA Carlo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 3889
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 12394/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI ER N. IL 22/04/1964;
avverso la sentenza n. 2856/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 07/01/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Adami D..
RITENUTO IN FATTO
1. RI TA, ritenuta responsabile, con doppia sentenza conforme (Tribunale Mantova 5-6-2013 ad esito di giudizio abbreviato e Appello Brescia 7-1-2014), del reato di furto dell'autovettura dell'amico SA RI che gliene aveva rifiutato il prestito, e di cui essa deteneva le chiavi, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale sotto il profilo della mancata qualificazione del fatto come appropriazione indebita posto che la detenzione delle chiavi del veicolo la rendeva possessore qualificato dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La questione della qualificazione giuridica del fatto è manifestamente infondata se solo si considera che è insussistente il presupposto del possesso qualificato, su cui fa perno la pretesa configurabilità dell'appropriazione indebita in luogo del furto, e cioè la detenzione delle chiavi della vettura.
3. Se è vero, infatti, che la OR era evidentemente in possesso di una copia delle chiavi del mezzo che in precedenza il proprietario aveva consentito a prestarle, ciò non vale a renderla affidataria dell'autovettura per conto del SA, risultando dalla sentenza impugnata che questi, a seguito del furto, aveva ricostruito le circostanze nelle quali la donna, qualche mese prima, era riuscita a sottrargli le chiavi: tema del tutto ignorato nel gravame.
4. Poiché dunque la OR si era procurata la detenzione di una copia delle chiavi invito domino, viene a mancare, come ritenuto nella sentenza, il presupposto stesso del possesso inteso come potere di fatto sulla cosa consentito dal proprietario al di fuori della sua sfera di sorveglianza, non essendo in conseguenza configurabile l'interversione dello stesso in proprietà.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., determinandosi in Euro 1000, in ragione della natura delle doglianze, la somma di spettanza della cassa ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015