Sentenza 7 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/01/2003, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2003 |
Testo completo
AULA "A" 00 045 /0 3 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 14401/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Guglielmo Sciarelli Presidente Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. .46 Cron. Rep. Dott. Fernando Lupi Consigliere Ud. 2 otto- Dott. Corrado Guglielmucci Consigliere bre 2002 Dott. Pasquale Picone Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: De SA ER, elettivamente domiciliato in Roma, via F. De Sanctis n. 15, presso l'avv. Antonio Pellegrini che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente 3828
contro
IPOST, Istituto Postelegrafonici, domiciliato in Roma, via dei Porto- ghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappre- senta e difende ex lege;
controricorrente avverso la sentenza n. 6635/99, decisa il 26 maggio 1999 e pubbli- cata il 10 luglio 1999, resa dal Tribunale di Milano nel procedi- mento n. 1071/98 R.G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Milano in funzione di Giudice del Lavoro De SA ER conveniva in giudizio l'IPOST, Istituto Postele- grafonici, al fine di ottenere un più favorevole conteggio dell'indennità di buonuscita liquidata all'atto della cessazione dal servizio, con inclusione diretta dell'indennità integrativa speciale in misura del 60%, come stabilito dall'art. 1 legge 29 gennaio 1994, n. 87. Si doleva dell'avvenuta inclusione della stessa nella base pensionabile, con ulteriore decurtazione del 20%. Rimaneva contumace l'Istituto convenuto. Con sentenza n. 2841/98 in data 5 ottobre 1998, il Giudice adito accoglieva la domanda. Interponeva appello l'Istituto Postelegrafonici e in esito il Tri- bunale di Milano, con sentenza n. 6635/99 emessa in data 26 maggio 10 luglio 1999, in accoglimento del gravame, rigettava la doman- da proposta dal lavoratore. La decisione veniva così motivata. 2 Л Osservava il Collegio di merito che l'inclusione nella base pen- sionabile, con decurtazione del 20%, riguarda non solamente 10 stipendio base, ma anche tutte le altre indennità e pertanto anche l'indennità integrativa speciale, sia pure ridotta al 60% per ef- fetto della speciale normativa al riguardo, deve avere lo stesso trattamento. Avverso la sentenza, non notificata, propone ricorso per cassazio- ne De SA ER con atto notificato in data 6 luglio 2000, sulla base di due motivi, dei quali il secondo distinto col n. 4 per evidente lapsus calami;
nei paragrafi recanti i numeri 2 e 3, alla pagina 8 del ricorso, non si ravvisano infatti autonome cen- sure ma piuttosto argomenti a sostegno del motivo n.
1. L'Istituto Postelegrafonici notificato resiste con controricorso in data 30 settembre 2000. Il ricorrente deposita memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità controricorso, noti- ficato il 30 settembre 2000. Ed invero il ricorso principale era stato notificato il 6 luglio 2000 e pertanto il termine di 99. 201 decorrente ai sensi dell'art. 370 cpc dalla scadenza di quello stabilito ugualmente in gg. 20 per il deposito in cancelleria del ricorso principale, era longe et ultra decorso alla data di notifica del controricor- so. Col primo mezzo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 3 A 7 leggecpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 6, comma 71/94, 3 e 38 DPR 1032/73, 2 legge 75/80, 1 legge 87/94, 12 pre- leggi. Si osserva che l'inclusione nella base di calcolo del 60% dell'indennità integrativa comporta che si debba tener conto senz'altro dell'ammontare così determinato, non già che lo si deb- ba inserire nella base contributiva per il conteggio della buonu- scita. Col secondo mezzo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione ° falsa applicazione dell'art. 1 legge 71/94 e del DPR 1032/73; si denuncia altresì, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione. Si rileva l'equivoco tra base contributiva e base di calcolo, no- zioni che non possono considerarsi equivalenti. I due motivi vanno esaminati congiuntamente siccome intesi a cen- surare l'interpretazione dell'art. 1 legge 29 gennaio 1994, n. 87, accolta dal Tribunale. Le censure non appaiono fondate. Come questa Corte ha già ripetutamente affermato, in tema di cri- teri per la determinazione dell'indennità di buonuscita, l'art. 1 1. n. 87 del 1994, nello stabilire che l'indennità integrativa speciale entra a far parte, nella misura del sessanta per cento, della base di calcolo utile ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, ha solo inteso inserire (nella misu- ra indicata) la suddetta indennità integrativa nel novero degli emolumenti computabili ai fini della formazione della base contri- 4 butiva, senza tuttavia mutare i criteri di formazione della sud- detta base, ossia la percentuale di utilizzazione dei singoli emo- lumenti computabili;
ne consegue che, una volta individuata 1'indennità integrativa speciale nella misura del sessanta per cento come uno degli elementi computabili, essa, al pari di ogni altro elemento considerato nella base di calcolo, entrerà poi a comporre la base contributiva solo nella misura dell'ottanta per cento annuo, così come disposto dagli art. 3 e 38 d.p.r. n. 1032 del 1973, norme che non risultano in alcun modo incise dalla cit.
1. n. 87/1994" (Cass., sez. lav., 16-11-2000, n. 14836, conf. Cass., sez. lav., 12-10-2000, n. 13624, conf. Cass., sez. lav., 27-10-2000, n. 14222, Cass., sez. lav., 24-05-2001, n. 7090). Non vi sono ragioni per porre nuovamente in discussione tale non formula orientamento, in ordine al quale l'odierno ricorrente riserva di sorta, limitandosi a non tenerne conto. Nella memoria versata in atti ai sensi dell'art. 378 cpc il ricor- rente prospetta un'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lett. B, legge 87/94, dell'art. 2 della stessa legge, dell'art. 14 legge n. 829/73 e dell'art. 36 legge 29/93, richiamando all'uopo l'ordinanza 29 aprile 2002 del Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Brescia (G.U. n. 33 I° Serie Specia- le del 21 agosto 2002, pag. 10 e seguenti). Chiede che la Corte sollevi analoga questione о quanto meno sospenda il giudizio in corso fino a pronuncia della Corte Costituzionale. Entrambe le richieste meritano di essere disattese. 5 Л Osserva preliminarmente il Collegio che la Corte costituzionale, - 31 marzo 1995, n. 103 (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, con sentenza 22 n. 14, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, dell'art. 2, com- ma 4, dell'art. 3, commi 2 e 3, e dell'art. 4, sollevata in rife- rimento agli artt. 241 primo e secondo comma, 25, primo comma, 101, 102, 103, 104, 108 e 113 della Costituzione. Con ordinanza 18-30 maggio 1995, n. 207 (Gazz. Uff. 7 giugno 1995, n. 24, serie speciale), la stessa Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma pri- mo, lettere a) e b), dell'art. 2, comma quarto, dell'art. 3 e del- l'art. 4, sollevate in riferimento, agli artt. 3, 24, primo e se- condo comma, 25, primo comma, 36, 38, 97, 103 e 113 della Costitu- zione, senza offrire argomenti ulteriori о diversi rispetto a quelli presi in esame nella richiamata sentenza. Con numerose ordinanze successive, per le quali appare ultronea l'indicazione degli estremi numerici, la Corte Costituzionale, chiamata nuovamente а pronunciarsi sulla stessa questione, l'ha dichiarata manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione e ancora in riferimento, agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 102, 103, 108 e 113 della Costituzione. Non è quindi consentito prospettare un'ulteriore censura di legit- timità costituzionale negli stessi termini di quelle già decise. 6 Л L'ordinanza del Tribunale di Brescia contiene in effetti un nuovo profilo, ovvero quello della disparità di trattamento fra i dipen- denti delle FF.SS. ed altre categorie di lavoratori, atteso che per i primi sarebbe prevista, a differenza degli altri, la contri- buzione sull'intera quota del 60% dell'indennità integrativa spe- ciale e non sul 48% di cui possono fruire all'atto del pensiona- mento. La questione così impostata manca però di rilevanza per il caso in esame poiché dal ricorso e dalla sentenza, unici atti che la Corte può esaminare, nulla risulta in ordine alle modalità di conteggio dei contributi che l'odierno ricorrente ha versato sull'indennità integrativa speciale e pertanto non vi sono elementi per ipotizza- re che vi sia stata una disparità di onere contributivo per iden- tica prestazione. E ciò a prescindere dal rilievo che la contribuzione a fini previ- denziali ha un fondamento solidaristico oltre che corrispettivo e pertanto il più favorevole trattamento di alcune categorie di as- sistiti può rientrare in una scelta di politica legislativa, in- sindacabile in sede di legittimità costituzionale. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non ravvisandosi gli estremi della manifesta infondatezza е teme- rarietà della pretesa, nulla deve disporsi per le spese del pre- sente giudizio di legittimità, in applicazione dell'art. 152 di- sposizioni attuazione Codice Procedura Civile.
P.Q.M.
7 La Corte Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 2 ottobre 2002 IL PRESIDENTE Guylich faull Albe & JerIL CONSIGLIERE ESTENSORE в IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 7 GEN 2003 IL CANCELLIERE e 8