Sentenza 3 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/04/2001, n. 4878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4878 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2001 |
Testo completo
EPHBRAICA ITALIANA0487 8 /0 1 PO OLO T LIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcinant SEZIONE TERZA CIVILE Stacer day incidente stradal Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo Presidente GIULIANO R.G.N. 12573/97 Dott. Luigi FR DI NANNI Consigliere 1.4304/97 Dott. Italo PURCARO Consigliere Cron. 10459 Rep. 1720 - Rel. Consigliere Dott. Giuliano EN Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud.11/01/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale per diritti L.6000 3.APR. 2001 rappresentante pro-tempore, Amministratore Delegato IL CANCELLIERE rag. Roberto Guarena, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIALOJA 6, presso lo studio dell'avvocato OTTAVI LUIGI, che la difende unitamente LIRE 3000 CANCELLERIA all'avvocato PIZZONI LINA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
CG508533 SANTILLI IC, ARCANGELI FRANCESCO;
LIRE 3000 CANCELLERIA intimati e sul 2° ricorso n 14304/97 proposto da: 2001 IC, elettivamente domiciliata in ROMA 28 SANTILLI CG508600 -1- VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell'avvocato BEVERE MASSIMO, che la difende unitamente all'avvocato PICUTI ARIODANTE, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
VITTORIA ASSIC SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 259/96 della Corte d'Appello di PERUGIA, Sezione Civile emessa il 24/10/1996, depositata il 04/12/96; RG. 71/1995, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Giuliano EN;
udito l'Avvocato LUIGI OTTAVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento in via alternative, I o II motivo del ricorso, il rigetto del III motivo, l'assorbimento del IV e del V;
improcedibilità del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 5 novembre 1987 ED LL esponeva che il 6 agosto 1985, dopo essersi immessa sulla S.S. 316 alla guida del proprio ciclomotore, essendo uscita dallo spiazzo antistante il santuario della Madonna delle Grazie, era stata investita da FR CA, il quale, provenendo dall'opposta direzione alla guida di una TR, pur essendo sprovvisto di patente, aveva sbandato sull'asfalto viscido, finendole
contro
; che, in conseguenza del fatto, aveva riportato gravi lesioni. Conveniva pertanto l'CA e la s.p.a. TO ON, che assicurava la TR per la r.c.a., davanti al Tribunale di Perugia, affinché fossero дишл entrambi solidalmente condannati al risarcimento dei danni. Radicatosi il contraddittorio, i convenuti contestavano la dinamica del sinistro come dedotta ex adverso;
la compagnia d'assicurazioni, inoltre, chiedeva che il convenuto, in quanto privo di patente, fosse condannato a manlevarla. Ritenuta la causa in decisione, il Tribunale dichiarava l'CA unico responsabile dell'incidente, e di conseguenza lo condannava, in solido con la TO ON, a pagare alla LL la somma di lire 39.416.249, oltre rivalutazione ed interessi, accogliendo inoltre la domanda di rivalsa. La decisione, impugnata dai soccombenti, era riformata dalla Corte d'appello di Perugia, che riduceva il credito della LL a lire 29.816.249 in linea capitale, fermo il resto. 3 Per la cassazione della sentenza la TO Assicurazione ricorso sulla base di più motivi illustrati da proponeva memoria. Resisteva con controricorso la LL, che a sua volta impugnava la sentenza con ricorso incidentale fondato su un motivo. All'udienza 9 marzo 2000 la Corte disponeva l'integrazione contraddittorio in ordine al ricorso incidentale, non del notificato alla controparte CA. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere riuniti, in quanto proposti contro la medesima sentenza (art. Q ueen 335 c.p.c.). Può sin d'ora dichiararsi l'inammissibilità del ricorso incidentale, poiché, nonostante l'ordine impartito dalla Corte, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nessuna delle parti ha provveduto ad integrare il contraddittorio nei confronti dell'CA, litisconsorte necessario della compagnia TO ex art. 23 legge 24 dicembre 1969 n. 990 (v. certificato "negativo" della cancelleria in data 25 settembre 2000). Dei cinque motivi del ricorso principale, è prioritario l'esame del terzo mezzo, in quanto relativo all'an debeatur. Denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 329, 345, 346, 115 e 116 c.p.c. in riferimento agli artt. 4 2699 e segg. C.C. e all'art. 132 n. 4 c.p.c., la compagnia TO deduce, con tale motivo, che dalle prove assunte era emerso in modo incontrovertibile che l'impatto era avvenuto non frontalmente, ma mentre il motorino era nella fase di attraversamento della sede stradale da destra a sinistra, giacché: a) RT LL, sentita dai Carabinieri, aveva riferito che "Non appena la stessa (ED LL) si è immessa sulla sede stradale ho sentito un urto. Dico meglio, ho visto l'impatto fra il ciclomotore condotto dalla ED ed un'autovettura che proveniva dalla sua sinistra. L'impatto si è verificato al centro dell'incrocio. Non so precisare se l'urto si è verificato sulla destra della corsia di marcia o meno, né so fliccent dirvi nulla circa la velocità tenuta dall'autovettura"; b) i danni al motorino erano localizzati sulla parte sinistra, con interessamento della forcella anteriore lato sinistro;
c) le lesioni riportate da ED LL avevano interessato l'avambraccio ed il piede sinistro;
d) nella denuncia-querela si affermava che il ciclomotore era stato colpito sulla fiancata sinistra. Con particolare riferimento al primo punto, la teste - una volta sentita in istruttoria- aveva cambiato la versione dei fatti, riferendo di non potere "dire come si sia verificato l'incidente, con il motorino per come ho già detto stavo trafficando metterlo in moto. Nel corso di questa operazione ho sentito un botto, mi sono subito girata verso la strada ed ho visto volare 5 ED e nel contempo il motorino di ED che aveva urtato contro una macchina. Nel punto in cui mi trovavo con il motorino, se ho potuto vedere gli effetti dell'urto, non ho potuto vedere il momento in cui i due mezzi sono venuti in collisione fra loro (...)". Ebbene, nonostante la palese diversità delle due dichiarazioni, la Corte aveva contraddittoriamente affermato che, in istruttoria, la teste aveva effettuato delle semplici precisazioni, giungendo addirittura ad affermare che "l'unica verità (...) emerge(va) anche dalla prima deposizione". La Corte d'appello, ancora, aveva fatto riferimento alla posizione di quiete assunta dalla macchina (a sinistra) per NT affermare che ne restava convalidata la tesi dello sbandamento e dell'invasione della semicarreggiata di pertinenza della LL. Peraltro, nel verbale di sopralluogo allegato al rapporto, avente valore di prova legale, era detto che l'autovettura, trovata a sinistra della strada, "dopo l'incidente era stata spostata". La complessa doglianza investe la sentenza di merito in punto di attribuzione all'CA dell'intera responsabilità dell'accaduto. La decisione è così motivata. Premesso che la teste ND OR aveva riferito, con sicurezza e dovizia di particolari, che l'incidente era accaduto dopo pochi secondi che ED LL aveva attraversata la 6 strada comunale percorsa dall'CA, portandosi a destra, avvenuto lo scontro, dalla planimetria in atti, dov'era testimonialmente confermata, emergeva che la TR era stata trovata sul lato sinistro della strada rispetto alla sua direzione di marcia, in posizione obliqua, con una ruota sulla banchina, non essendovi "alcun riscontro di uno spostamento dei mezzi coinvolti, riferito apoditticamente dai verbalizzanti, e contraddetto dalla posizione fuori carreggiata in cui l'auto fu trovata". Tale circostanza dava credito ai riferimenti della OR, e confermava, ad un tempo, la tesi sia dello sbandamento dell'auto -conseguenza della velocità eccessiva e Glu ent della frenata improvvisa sull'asfalto viscido per la pioggia, a causa probabilmente della non prevista presenza del motorino- sia dell'urto frontale, desumibile, del resto, dalla natura dei danni riportati dal ciclomotore (in corrispondenza del parafango anteriore). Le dichiarazioni rese da LL ED (recte: RT) ai Carabinieri, e poi confermate in istruttoria -soggiungeva la Corte- non invalidavano le dichiarazioni della OR: esse, infatti, "non possono incidere sull'unica verità che emerge anche dalla prima deposizione resa innanzi ai Carabinieri e che ha subito una sola precisazione in sede istruttoria;
nel senso che la RT non ha visto lo scontro fra l'autovettura e il motociclo e che la sua attenzione fu attirata solo dal 'botto' successivo alla collisione (...)". 7 Osserva il Collegio che la decisione impugnata sfugge all'articolata doglianza. Va subito rilevato, per sgombrare il campo da inutili questioni, che la ricorrente non può dedurre, in questa sede, che le prove acquisite dimostravano che lo scontro fra i due veicoli era avvenuto mentre il motorino era in fase di attraversamento, essendo ius receptum che, in caso di scontro di veicoli, il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei conducenti dei veicoli scontratisi, ai fini dell'accertamento della colpa e della responsabilità, involgendo apprezzamenti di Длишил elementi di fatto, è incensurabile in sede di legittimità, ove sia sorretto da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto. il controllo, in sede di legittimità, In particolare, dell'adeguatezza della motivazione del giudice di merito non può servire a mettere in discussione il convincimento in fatto espresso da quest'ultimo, che come tale è incensurabile, ma costituisce lo strumento attraverso il quale si può valutare solamente la legittimità della base di quel convincimento e neppure consente di valutare l'eventuale ingiustizia in fatto della sentenza (così, da ultimo, Cass. 12 febbraio 2000 n. 1595). Detto questo, il ragionamento seguito dalla Corte perugina per giungere ad affermare che RT LL non aveva visto 8 lo scontro, sicché ben si poteva prestare credito ai riferimenti testimoniali di ND OR e agli altri numerosi - e congruenti- elementi di prova, appare sostanzialmente immune dal denunciato errore logico. la teste disse, dinanzi aiSi vuol dire, cioè, che -se Carabinieri, che lo scontro tra il ciclomotore e l'autovettura era accaduto "non appena la stessa si e(ra) immessa sulla sede stradale"- l'avere riferito al Giudice istruttore, in un secondo momento, di potere soltanto affermare di avere sentito un "botto", di essersi girata verso la strada e di avere "visto volare ED e nel contempo il motorino di ED che aveva urtato contro una macchina", costituisce, in effetti, il Plucent contenuto una semplice "precisazione" (della seconda versione rispetto alla prima), quella stessa di cui la Corte d'appello diede atto in sentenza, facendone derivare, nell'esercizio del suo discrezionale potere di valutazione delle prove, che, in definitiva, essa teste non aveva visto lo scontro. Giova notare, a tale riguardo, che le due versioni, nella trascrizione che ne è fatta nel ricorso, divergono fra di loro molto meno di quanto non possa apparire prima facie, né l'una, né l'altra chiarendo la questione, di maggior rilievo, concernente l'identificazione del punto d'urto: se, infatti, la seconda versione nulla dice in proposito, non dissimile appare, tuttavia, la prima, la teste avendo inizialmente riferito che esso era avvenuto centro della strada, subito peròal 9 correggendosi, nel senso che non era in grado di dire se fosse avvenuto "sulla destra della corsia di marcia o meno". Così intesa la contestata deposizione testimoniale, perde evidentemente di interesse la deduzione difensiva secondo cui la Corte di merito non aveva considerato la questione relativa chi appartenesse, se a ED о a RT LL, it a motorino che stentava a partire: che è, sotto un diverso profilo, questione non decisiva, in quanto di per sé insuscettibile, comunque considerata, di astrattamente condurre ad una diversa decisione. E' da rilevare, per concludere sul motivo, che non appaiono decisive nemmeno le altre questioni poste dalla ricorrente, Bleuend relativamente al fatto: a) che le lesioni subite dall'infortunata erano localizzate sulla parte sinistra del corpo;
b) che, non dissimilmente, il suo motociclo era rimasto danneggiato sulla fiancata sinistra;
c) che nella denuncia-querela si diceva che il ciclomotore era stato attinto sulla parte sinistra;
d) che, secondo quanto avevano dato atto i Carabinieri nel rapporto, l'autovettura investitrice era stata spostata dopo l'urto, onde l'essere stata rinvenuta a sinistra della strada, secondo la sua direzione di marcia, non provava alcunché. In realtà, tali circostanze -a parte che nel ricorso non si indica donde le prime due siano state tratte, in violazione del principio di autosufficienza- sono evidentemente compatibili pur con la ricostruzione effettuata dal giudice del merito, 10 poiché l'urto frontale (da esso ritenuto) fra un ciclomotore e un'autovettura che sia in fase di sbandata da destra verso sinistra, ben può determinare -in astratto- conseguenze sul ciclomotore stesso e sulla persona trasportata in corrispondenza della parte sinistra dell'uno e dell'altra. Resta in tale modo superato anche il problema relativo all'eventuale spostamento, dopo l'urto, dell'autovettura: non senza peraltro rilevare che l'affermazione resa in tale senso dai Carabinieri non è da intendere coperta dalla fidefacienza propria dell'atto pubblico, trattandosi di circostanza non rilevata da essi in via personale e diretta, in quanto non presenti al fatto (secondo quanto si trae dalla stessa sentenza Elevent e dal ricorso). Con il primo motivo, denunciando nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c. p. c., la medesima ricorrente lamenta che la Corte d'appello -dopo avere escluso il danno patrimoniale- abbia riliquidato il danno biologico nella maggiore somma in lire 21.616.149 secondo il criterio del triplo della pensione sociale, nonostante che la danneggiata non si fosse doluta sul punto. Osserva il Collegio che, in effetti, la Corte d'appello ritenne, aderendo alle conclusioni peritali, che i postumi residuati alla LL, pari all'11-12%, non incidevano sulla sua capacità lavorativa, cosicché l'unico danno risarcibile, in correlazione ad essi, era quello biologico, liquidabile in lire 21.616.149, 11 alla stregua del criterio del triplo della pensione sociale, così sostituita la liquidazione effettuata dal primo giudice in lire 9.600.000. Tuttavia, in mancanza di specifica impugnazione della danneggiata, essa Corte non avrebbe potuto riesaminare a questione, onde la relativa statuizione, costituendo violazione del principio del contraddittorio, dev'essere cassata senza rinvio, a norma dell'art. 382 co. 3 c.p.c. Restano ovviamente assorbite: a) la seconda censura, con cui, deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, la ricorrente lamenta che la Corte d'appello, nell'effettuare tale nuova liquidazione, abbia omesso qualunque motivazione, ricorrendo, per di più, al criterio, Elecrew proprio del danno patrimoniale, di capitalizzazione delle rendite vitalizie;
b) l'ultima censura, con cui, denunziando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 93, 94, 132 n. 4 c.p.c., lamenta che, nonostante il parziale accoglimento del proprio appello, il secondo giudice l'abbia condannata alle spese del relativo giudizio, facendo peraltro erroneo riferimento all'art. 91 e non all'art. 92 c.p.c. Con il quarto motivo, denunziando nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c., la ricorrente si duole che la Corte abbia omesso di decidere sul quarto motivo d'appello, con il quale aveva dedotto l'erronea liquidazione delle spese -in quanto 12 disposte, pur in mancanza della relativa istanza, in favore del procuratore antistatario della LL-, e la falcidia delle funzioni ed onorari a proprio favore. Il motivo è inammissibile, sol che si consideri che, in realtà, il secondo giudice si pronunciò sull'una e sull'altra istanza, rigettandole. senza rinvio 80000Riassum endo, la sentenza va cassata limitatamente al motivo accolto, essendo il ricorso principale, 330000 per il resto, infondato, ed inammissibile quello incidentale. Nella sussistenza di giusti motivi, si compensano fra le parti le spese del giudizio di appello e di cassazione.
P.Q.M.
riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo ed il quinto, rigetta il terzo e dichiara inammissibili il quarto motivo dello stesso ricorso principale, nonché il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio in relazione al motivo accolto e compensa fra le parti le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addi 11 ا ز gennaio 2001 IL CONSIGLIEREN IL PRESIDENTE Depositato in Cancelleria рула OGGI, - 3 APR. 2001. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA IL CANCELLIERE 01 (Conceita Ammendola) ON LI 13