Sentenza 16 novembre 2007
Massime • 1
Integra il reato di inottemperanza all'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato, di cui all'art. 14, comma quinto-ter, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286 (testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) il fatto dello straniero che si sia visto negare il rinnovo del permesso di soggiorno e, raggiunto dall'intimazione di lasciare il predetto territorio entro cinque giorni, vi si sia trattenuto oltre detto termine, a nulla rilevando che solo la revoca o l'annullamento del permesso siano previsti espressamente dalla legge come presupposti per la configurazione dell'ipotesi criminosa, in quanto il diniego di rinnovo del permesso medesimo è ad essi equivalente.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/11/2007, n. 45517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45517 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 16/11/2007
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1428
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 015369/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BRESCIA;
nei confronti di:
BI AR, N. IL 22/11/1966;
avverso SENTENZA del 05/01/2007 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. URBAN GIANCARLO;
udito il Procuratore Generale In persona del Dr. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio e trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 5 gennaio 2007 il Tribunale di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, assolveva BI SS, cittadino tunisino, dalla imputazione di essere rimasto, senza giustificato motivo, nel territorio dello stato, malgrado l'ordine del Questore di Brescia che gli intimava di lasciare il territorio dello stato entro giorni 5 (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter), perché il fatto non sussiste.
Il Tribunale riteneva che l'ordine del Questore fosse illegittimo perché emesso nei confronti di cittadino straniero già titolare di permesso di soggiorno e al quale era stato negato il rinnovo che era stato tempestivamente richiesto.
Propone quindi ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia rilevando la erronea applicazione della legge penale, in quanto la situazione di chi non abbia ottenuto il rinnovo del permesso di soggiorno è del tutto corrispondente a quella dello straniero al quale sia stata disposta le revoca ovvero l'annullamento, ipotesi specificamente contemplate nella suddetta norma incriminatrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Le ipotesi previste dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5 ter contemplano tutti i casi in cui lo straniero sia privo del permesso di soggiorno, sia perché non sia stato richiesto, sia perché sia stato revocato o annullato;
il diniego del rinnovo è da ritenere quindi del tutto corrispondente alla revoca o all'annullamento dello stesso.
Ne consegue la fondatezza della doglianza sollevata sul punto dal Procuratore Generale.
La sentenza impugnata deve essere quindi annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2007