Sentenza 3 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/05/2001, n. 6232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6232 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2001 |
Testo completo
E N A IO L L Z E A B R T 9 IS . T G E R 'A R BBLICA ITALIANA L A - 5 TE SUPREMA6232/ 0 1 L D 17 E D NOME DÉL POP ITA E 2 I T . S N N N E S E , 3 E " N L O Oggetto A G E L SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 1105/98 Dott. Corrado CARNEVALE Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Cron.13780 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud.18/12/00 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AT AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 47, presso l'avvocato CORTI PIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GENTILE RENO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MILANO, elettivamente SOLERA 7/10, domiciliato in ROMA LARGO TEMISTOCLE presso l'avvocato PIROCCHI FRANCESCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati SURANO M. RITA e SAVASTA ELENA, giusta procura in calce al 2000 controricorso;
2432 -1- - controricorrente avverso la sentenza del Pretore di MILANO, depositata il 16/10/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso con correzione della motivazione ex art. 384, II comma c.p.c. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 15.9.1997 PA TI proponeva opposizione avanti al Pretore di Milano avverso la cartella esattoriale n. 185577343, riguardante violazioni al Codice della Strada, convenendo in giudizio il Comune di Milano per sentire dichiarare la nullità di detta cartella per violazione del termine di decadenza previsto per la trasmissione dei ruoli dall'art.17 D.P.R. 602/73. в Il Pretore, senza disporre il contraddittorio, con decreto del 14.10.1997, dichiarava inammissibile l'opposizione, ritenendo che il procedimento di cui all'art. 22 della Legge n.689/81 poteva trovare applicazione solo nei casi tassativamente previsti dalla stessa norma, tra i quali non rientra quello in esame. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione PA TI, deducendo un unico motivo di censura. Resiste con controricorso il Comune di Milano che eccepisce pregiudizialmente l'inammissibilità -b dovendo questo ritenersi consentito, del ricorso ai provvedimenti diversi dalle relativamente sentenze, solo nelle ipotesi previste dall'art. 22 3 -commi 2 e 5 Legge n.689/81 nonché la propria carenza di legittimazione passiva, essendo la cartella un atto dell'esattore e riguardando la censura la sua regolare formazione. Sempre pregiudizialmente deduce altresì l'intempestività dell'opposizione avanti al Pretore in quanto proposta oltre il trentesimo giorno nonché la novità della censura relativa alla mancata notificazione del provvedimento sanzionatorio. Entrambe le parti hanno presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso LU CC, : premessa l'ammissibilità dell'opposizione avverso la cartella esattoriale, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, qualora, come nella specie, sanzionatorio non sia stato il provvedimento l'inosservanza del termine di impugnato, deduce decadenza previsto dall'art. 17 della Legge 602/73, applicabile in virtù del rinvio operato dall'art. 27 della Legge 689/81, con la conseguente nullità dell'iscrizione a ruolo. Orbene, ritiene in primo luogo questa Corte che al provvedimento in esame, ancorchè adottato nelle forme dell'ordinanza, debba essere riconosciuta natura di sentenza per il suo contenuto sostanziale idoneo ad acquisire autorità di giudicato in ordine alla dichiarata inammissibilità dell'opposizione. Il Pretore ha giustificato però tale pronuncia solo con una generica affermazione di principio circa l'inapplicabilità in via generale dello speciale procedimento previsto dall'art. 22 della Legge 689/81 in materia di opposizione alla cartella esattoriale, senza considerare che il ricorso a detto procedimento è consentito anche in tali casi allorchè si deduca la mancata emissione o la mancata notifica del titolo che la giustifichi (Sez.Un. 190/92; 12107/95) al fine di rendere possibile il recupero, a livello di cartella esattoriale, del momento di garanzia previsto con l'opponibilità avverso la contestazione del verbale di infrazione od avverso l'ordinanza-ingiunzione qualora l'opposizione al verbale proposta in sede amministrativa sia stata respinta. Nei termini in cui si è espressa, l'impugnata sentenza deve essere quindi cassata. Il motivo di ricorso però, investendo la questione relativa all'applicabilità della Legge 689/81 per vizi riguardanti la formazione della stessa cartella, impone a questa Corte di pronunciarsi sul provvedimento da adottare e di individuare eventuali vizi rilevabili d'ufficio. Il problema è stato già affrontato dalle V. Sezioni Unite di questa Corte (491/00) le quali, in relazione proprio alla cartella esattoriale, hanno affermato che gli eventuali vizi possono essere fatti valere avanti al giudice ordinario nelle dell'opposizione forme, a seconda dei casi, all'esecuzione agli atti esecutivi previste rispettivamente dagli artt. 615 e 617 C.P.C.. Ora nell'ipotesi in esame, essendo stata dedotta la nullità della cartella esattoriale per il mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 17 D.P.R. n.602/73 ai fini della trasmissione dei ruoli, vale a dire per vizi formali del titolo, si è certamente nell'ambito dell'opposizione agli atti esecutivi, come del resto anche le Sezioni Unite hanno riconosciuto con detta sentenza in un'ipotesi analoga a quella in esame, con la conseguenza che il termine da osservare per la sua proposizione è quello di cinque giorni di cui all'art. 617 C.P.C., decorrente dalla notificazione della cartella. Trattasi di decadenza di ordine processuale rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del 6 processo in quanto, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità delle parti. Orbene nel caso in esame risulta dagli atti che la notificazione della cartella è avvenuta in data 10.7.1997 mentre il ricorso è stato depositato solo il 15.9.1997. E' evidente quindi il mancato rispetto del ponsbulite ll termine perentorio, con la conseguente necessità da parte di questa Corte di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C. e di dichiarare l'inammissibilità per decorso del termine dell'originaria opposizione agli atti esecutivi proposta avanti al Pretore, così qualificata l'opposizione del TI. La natura della questione trattata e l'intervento solo recente delle Sezioni Unite giustificano la totale compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito ai sensi dell'art. 384 C.P.C., dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi, così qualificata l'opposizione del TI avanti al Pretore. Compensa le spese dell'inters giustizionlli Roma, 18.12.2000 Il Consigliere est. RicideRiumto Голиному Mgo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria 3 - MAG. 2001 11 AL CANCELLIERE 0 0 Il Presidente вожать вашити IL CANCELLIERE Luisa Passinetti Juire punes E N IO A Z L A L E R D T IS 9 " G 7 . 1 E T 3 R R . 'A A N L D L 7 6 E E 9 D T 1 N - I -5 E S S 3 N E E " E S G I G A E L