Sentenza 26 marzo 1998
Massime • 1
L'ipotesi di reato di cui all'art.659,comma II,cod.pen.,riguardante l'esercizio di una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'autorità, è da intendersi depenalizzata nel caso in cui la violazione consista nel superamento dei limiti di emissione del rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991,trovando applicazione,in tal caso,l'art.10,comma 2,della legge 26 ottobre 1995 n.447,in base al quale il fatto è qualificabile come illecito amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/1998, n. 1789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1789 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Piero MOCALI Presidente del 26/3/98
1. Dott. Stefano CAMPO Consigliere SENTENZA
2. " Umberto IO " N. 1789
3. " VI IN " REGISTRO GENERALE
4. " IC RA " N. 39175/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TI IZ, n. a Senigallia il 7/2/55
avverso la sentenza emessa 3/4/97 dal Pretore di Pesaro/Sez. dist. Di Fano
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dr.Giordano Lette le richieste del Pubblico Ministero
che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso Osserva:
con sentenza in data 3/4/97 il Pretore di Pesaro/Sezione distaccata di Fano ha dichiarato TI IZ, legale rappresentante di una società che gestiva una discoteca di Mondolfo, colpevole di violazione degli art.659 comma 2 C.P., per essere in tale locale stati superati i limiti di rumorosità stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/91, e inoltre di violazione degli artt. 44 e 50 lett.b) D.L.vo 277/1991, per mancata tempestiva sottoposizione a visita medica dei dipendenti esposti al rumore, e 45 e 50 lett.a) dello stesso D.L.vo per mancata effettuazione delle prescritte comunicazioni agli organi di vigilanza in relazione ai suddetti dipendenti, fatti accertati il 2l/8/94, e con le attenuanti generiche lo ha condannato alla complessiva pena di lire 20.500.000 di ammenda con il beneficio della non menzione. Hanno proposto gravame, qualificato come ricorso per cassazione dalla adita Corte di appello di NA , l'imputato e il suo difensore, deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei reati e al trattamento sanzionatorio.
Si deve preliminarmente rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Procuratore generale presso questa Corte, l'impugnazione - benché presentata il l9/5/97, e quindi un giorno oltre la scadenza del termine di trenta giorni stabiliti dall'art.585 comma l lett.b)C.P.P. decorrente dalla scadenza di quello di quindici giorni previsto dall'art.544 comma 2 C.P.P., norma che deve essere applicata nel caso di specie - non è tardiva, ai sensi dell'art.172 comma 3 C.P.P., cadendo il 18/5/97 di domenica.
Ciò permesso, ritiene il Collegio che il fatto rubricato come violazione dell'art.659 comma 2 C.P. per il quale il TI ha riportato condanna non sia più previsto dalla legge come reato per cui, ai sensi dell'art. 620 lett.a) C.P.P, la sentenza impugnata deve essere in tale parte annullata senza rinvio con eliminazione della relativa pena fissata dal Pretore in lire 500.000 di ammenda. La giurisprudenza di questa Sezione è invero decisamente orientata (cfr., tra le molte, le sentenze 21/1/97, Marasco Petromilli;
19/6/97,Sansalone; 4/7/97, Vita;
10/11/97,Antonazzo) nel senso che la fattispecie di cui al capoverso dell'art.659 C.P. - quando, come nel caso di specie, l'addebito riguardi il superamento dei limiti di emissione di rumore stabiliti dal D.P.C.M. 1/3/91- deva intendersi depenalizzata in forza del principio di specialità di cui all'art.9 legge 689/1981, costituendo tale condotta l'illecito amministrativo di cui all'art. 10 comma 2 della legge quadro sull'inquinamento acustico 447/1995,norma di immediata applicabilità anche in assenza dei relativi regolamenti di esecuzione.
Per il resto le doglianze del ricorrente attinenti all'affermazione di responsabilità sono inammissibili, poiché investono esclusivamente il merito della valutazione che il Pretore ha correttamente effettuata, dando puntuale risposta alle obiezioni della difesa sulla frequenza con cui si svolgevano la prestazioni lavorative, sulla base delle risultanze degli accertamenti in ordine alla esposizione quotidiana al rumore dei dipendenti della discoteca compiuti dai tecnici della AUSL di Pesaro e dai Carabinieri. Anche la doglianza attinente al trattamento sanzionatorio per i residui reati di cui agli artt.44,45 e 50 D.L.vo 277/1991 è inammissibile, risolvendosi in una critica di merito alla pertinenti argomentazioni con cui il Pretore ha giustificato l'uso del proprio potere discrezionale con riferimento alla durata del periodo in cui si protrassero gli inadempimenti.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla violazione dell'art.659 comma 2 C.P. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di lire 500.000 di ammenda;
dichiara nel resto inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 26 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998