Sentenza 14 dicembre 1993
Massime • 1
Per accertare la natura stupefacente di una sostanza non è necessaria la perizia, essendo all'uopo sufficiente il materiale probatorio, costituito da dichiarazioni dell'imputato, indagine con narcotest "et similia". (Fattispecie relativa ad annullamento di sentenza di assoluzione con formula piena dell'imputato del reato di emissione di eroina sul rilievo che non era stata svolta indagine tecnica per stabilire la natura della sostanza e non era sufficiente l'esame di narcotest.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/12/1993, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 1993 |
Testo completo
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2
2 57.
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 14/12/1993 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV
SEZIONE PENALE SENTENZA Composta dagli Ill.mi Sigg.: N.2630 Dott. Ferruccio Scorzelli Presidente
+- 1. Dott. Baldassare Messina Consigliere REGISTRO GENERALE N.23466/83 2. Michele Annunziata
3. >>>> Giuseppe Caizzone
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CORT S EMA DI CASSAZION
4. >>>> IL AC
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Ceday ha pronunciato la seguente
SENTENZA
# 9APK IL CANCE Lsul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la
Corte di appello di Bologna, nel procedimento a ca-
rico di IN ST;
LIRE 3000
CANCELLERIA
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CC089259 avverso la sentenza della Corte di appello di Bolognal
del 25 maggio 1993; CORTE P ASSIONE
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Richi studio dal Sic NUNNARI per €3,96 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, T
IL CANCELLIERE Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Atod. 82 A. Spinosi Roma
Udito, per la parte civile, l'avv.
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Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale är.Calderone
che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Udit i difensor
In fatto e diritto.- La sentenza della Corte di appello di Bologna del 25 maggio 1993 (che, in rifor-
ma della sentenza di primo grado, aveva assolto con formula piena ST IN dal reato di cessio-
ne di eroina, sul rilievo che non era stata svolta indagine técnica per stabilire la natura della so-
stanza e non era all'uopo sufficiente l'esame di narcotest)veniva impugnata con ricorso per cassazio- he dal Procuratore generale presso la stessa corte,
il quale con i motivi, deducendo vizi di violazione;
di legge, osservava che i giudici del merito, posto che l'imputato aveva ammesso la cessione della sostanza, avrebbero dovuto disporre l'indagine tecnica e non ricavare dall'omissione di essa argomenti per l'asso-
luzione.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata con ragionamento sommario,
è pervenuta alla conclusione che, non essendo suffi-
piente il materiale probatorio raccolto (e, in parti colare,la mancata perizia sulla natura della sostan-
ba),l'imputato deve essere assolto con formula piena.
Lo stesso ragionamento, dopo peraltro la condanna di primo grado,è censurabile,per le seguenti ragioni:
a) è risultato accertato in fatto che:1)l'imputato,
nell'ammettere il fatto, ha dichiarato di aver ceduto droga;
?) natura di eroina era stata assegnata alla so-
stanza, in base a narcotest;
311'imputato ha pure am-ı
messo la somma,. ricevuta in cambio della cessione.
borbene, al cospetto di tale materiale probatorio,
i giudici del morito hanno omesso, senza motivazione alcuna sul punto, di valutare lo stesso materiale, al-
la luce dell'indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale, per accertare se una sostanza ha natura di stu- pefacente, non è necessaria la perizia, essendo all'up-
po sufficiente esaminare il materiale probatorio,co-
stituito da dichiarazioni dell'imputato,indagine con harcotest et similia (tra le tante, Cass,,sez.VI,16 giugno 1990, Marin;
15 febbraio 1990, Rumore;
22 febbraio
(1990, Vecchina). ___c)da quanto precede, discende che bisogna procede-
re a nuovo esame, alla luce dei principi che precedor
--
ho,da parte del giudice del merito, che indicato nel dispositivo,
La sentenza impugnata,in_accoglimento del ricorso,
va, pertanto, annullata, con rinvio per nuovo esame. fra, M. T. P. ha Corte annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna,per nuovo esame.
- Roma 14 dicembre 1993.
Il Presidente 1 Il consigliere estensore (dr. Perruccio Scorzelli) (Michele Annunziata)
.M. Aunmuisto CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Berlano Penale
A FEB. 1994 IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA CANC IV DEPOSITATO Spampinatol
23 OGGI, (Dott. Diego
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