Sentenza 22 giugno 2017
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione della disciplina della continuazione tra più delitti giudicati in separati processi, si configura l'onere dell'interessato di farne richiesta già al giudice della cognizione, con conseguente impossibilità di proporla per la prima volta a quello dell'esecuzione, solo quando il riconoscimento del medesimo disegno criminoso dipenda da circostanze di fatto mai oggetto di precedente accertamento, che, come tale, esorbita dalle competenze del giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/06/2017, n. 28798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28798 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2017 |
Testo completo
28 79 8-1 8 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2310/2017 ADET TONI NOVIK Presidente - CC 22/06/2017- MARCO VANNUCCI Relatore - R.G.N. 31789/2016 ENRICO GIUSEPPE SANDRINI ON NI AS COCOMELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TI LO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2015 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG र् Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Luigi Orsi, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di MI, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza emessa il 23 ottobre 2015 rigettò la domanda con la quale AO MA aveva chiesto l'applicazione, in sede di esecuzione, della disciplina del reato continuato (art. 81, secondo comma, cod. pen.) riferibile: a) al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di 'ndrangheta (art. 416-bis cod. pen.), commesso in Reggio Calabria a partire dal mese di ottobre 1985 ed accertato con sentenza, irrevocabile, emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria il 23 marzo 1991; b) al delitto di partecipazione, quale promotore ed organizzatore con mansioni apicali, in quanto diretta espressione della "famiglia De AN di Reggio Calabria, all'associazione per delinquere di 'ndrangheta (art. 416 bis primo, secondo, terzo e sesto comma cod. pen.) operante in MI e province limitrofe a partire dall'anno 2005, accertato con sentenza, irrevocabile, emessa dalla Corte di appello di MI il 10 aprile 2014. 1.1 A fondamento di tale decisione il giudice dell'esecuzione osserva che: il trascorrere del tempo ed eventi imprevedibili come la detenzione o la condanna non determinano necessariamente impedimento al permanere dell'identità del medesimo disegno criminoso caratterizzante la disciplina della continuazione in contesti delinquenziali determinati dalle associazioni di tipo mafioso nei quali periodi di detenzione o condanne definitive sono accettati come prevedibili eventualità; la conseguenza è che il vincolo della continuazione non è incompatibile con reato ontologicamente unico (come quello di cui all'art. 416-bis cod. pen.) quando il segmento della condotta successiva all'evento interruttivo trova la sua spinta psicologica nel pregresso accordo di adesione 로 all'organizzazione; nel caso di specie, peraltro, la partecipazione del ricorrente alla consorteria "CH", operante nella Provincia di MI, non può dirsi conseguenza della sua affiliazione, a partire dalla metà degli anni ottanta del secolo trascorso, alla "cosca De AN;
il carattere nuovo ed autonomo della consorteria "CH" emerge con chiarezza dal contenuto (riportato nell'ordinanza) della sentenza resa dalla Corte di appello di MI, non costituendo tale associazione diretta derivazione «al Nord della famiglia De EF, alla quale manifestava contiguità senza derivare da tale legame la sua autonoma forza di intimidazione che la caratterizzava su un ampio territorio del milanese»; alla luce dell'accertamento contenuto nella citata sentenza della Corte di appello di MI era dunque da escludere che MA fosse stabilmente affiliato alla "cosca De AN dalla metà degli anni ottanta del secolo decorso fino all'anno 2001, operativo quale esponente di spicco del gruppo reggino prima nel territorio calabrese, e più recentemente in quello lombardo>>; rilevante, ai fini dell'applicazione della disciplina legale del reato continuato, è il momento cronologico, nel senso che l'identità del disegno criminoso deve riferirsi al momento dell'ideazione e deliberazione del primo dei reati in senso cronologico;
nella specie era da escludere che fin dal 1982, periodo in cui MA si occupava di traffico illecito di stupefacenti per conto della "cosca De AN, tale persona avesse programmato, in linea di massima, di partecipare alla consorteria "CH" sulla base dei seguenti elementi, unitariamente considerati;
in primo luogo la mancata prospettazione da parte di MA della continuazione dedotta in sede esecutiva nel processo di merito definito con la sentenza resa dalla Corte di appello di MI costituisce primo indice di segno negativo di sussistenza di medesimo disegno criminoso in ragione del carattere residuale della competenza attribuita al giudice dell'esecuzione dall'art. 671 cod. proc. pen.; l'ampio distacco temporale fra i fatti delittuosi dal momento che i primi si collocano negli anni compresi fra il 1983 ed il mese di ottobre 1989 (ove si ritenesse cessata la permanenza dell'associazione al momento della pronunzia di primo grado) quanto alla partecipazione di MA alla "cosca De AN, mentre i secondi, relativi alla partecipazione di tale persona alla consorteria "CH", costituita alla fine dell'anno 2007, si collocano negli anni 2008-2011; in terzo luogo, le due associazioni avevano diversa area operativa, diverso programma e diversa modalità di espressione, dal momento che la "cosca De AN, cui MA prese parte fino all'anno 1989 per lo svolgimento del traffico di stupefacenti controllato dalla cosca, era connotata da stretti legami familiari e da alleanze matrimoniali, operava nel territorio di Reggio Calabria, di cui prese militarmente possesso, messo per tre anni (1985-1987) «a ferro e fuoco», mentre la consorteria "CH" era un'associazione attiva solo nel milanese, non inquadrata £ come "Locale" (e dunque non sottoposta agli organismi associativi di mediazione e controllo, rispettivamente denominati "la Provincia", "la Lombardia", "il Crimine", che sovraintendono le cosche di 'ndrangheta trasferitesi nell'Italia settentrionale, secondo le ricostruzioni operate nel processi denominati "Infinito" e "Crimine"), non riferibile ad una specifica "famiglia", «ma frutto, invero casuale, della confluenza di interessi economici facenti capo a soggetti che vantano legami con diverse consorterie criminali e passati diversi», caratterizzata da forza di intimidazione non eclatante ed avente di mira il controllo di attività economiche;
inoltre, la consorteria "CH" era caratterizzata dalla partecipazione alla stessa di soggetti contigui a diverse famiglie criminali di 'ndrangheta calabrese (la "famiglia De AN, di Reggio Calabria, per MA ed i CH;
la "famiglia IT, di Africo, per ME, SC e RA;
la 2 "famiglia Pesce", di Rosarno, per Larocca), «accidentalmente costretti a coordinarsi tra loro, tra dissapori, screzi e prove di forza, per spartirsi l'affare dell'ingresso di cooperative di padroncini da essi controllate in TNT», mentre la "cosca De AN era caratterizzata dal suo carattere quasi "familiare", dall'assoluta chiusura alle mediazioni con altri gruppi, dalla sua collocazione in una situazione di asperrima conflittualità militare;
ancora, la "cosca De AN era attiva nel traffico degli stupefacenti, negli omicidi per il controllo della supremazia nel territorio mediante una forza di intimidazione «esercitata in modo manifesto (se ne ha riprova dalle plurime contestazioni per fatti di favoreggiamento) e con impiego delle armi», mentre la consorteria "CH" svolgeva attività volta al controllo di molteplici attività economiche ed al reinvestimento dei proventi illeciti in attività economiche, «grazie ad una forza di intimidazione facente capo alla notorietà criminale "dei CH", meno evidente, che non richiedeva di essere costantemente espressa ma era sufficiente venisse evocata»; ancora, rilevante era la cesura fra i due contesti associativi derivata per MA dalla sua lunga detenzione (dal 1990 al 1998), dalla sua lunga permanenza all'estero per lo svolgimento lecito di attività d'impresa (fino al 2005), dall'esecuzione, alla fine del 2007, della misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro (disposta in conseguenza della sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria), revocata il 14 marzo 2008 dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per accertata cessazione della sua pericolosità, in epoca di poco precedente alla sua partecipazione alla consorteria "CH"; inoltre, MA era stato ritenuto estraneo (con sentenza irrevocabile) ai fatti oggetto del processo denominato "Olimpia", relativi alla prosecuzione della seconda guerra di mafia ed al coinvolgimento in essa della "cosca De AN;
infine, il 18 gennaio 2001 il Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto la richiesta di applicazione a MA di misure di prevenzione, avendo accertato l'interruzione dei suoi rapporto con la "cosca De AN;
è certamente vero, osserva il giudice dell'esecuzione, alla luce del contenuto della sentenza della Corte di appello di MI, che era persona rimasta contigua «alla criminalità 'ndranghetista nelle forme della sua più recente evoluzione», ma è altrettanto vero che ciò non significa che egli fosse un emissario della "cosca De AN, da cui non si era mai staccato, nell'Italia settentrionale e, soprattutto, che il suo inserimento nella consorteria "CH", determinata da ragioni nuove ed impreviste rispetto alle scelte giovanili, costituisce sviluppo di programma preesistente e notevolmente risalente nel tempo;
al contrario, la partecipazione a tale consorteria avvenne, nonostante resistenze interne al gruppo, su chiamata di EP CH, capo di tale associazione, che intendeva sfruttare la profonda conoscenza di MA di logiche e regole di 'ndrangheta, le sue conoscenze di 3 persone gravitanti nell'orbita della nuova 'ndrangheta imprenditoriale dell'Italia settentrionale;
MA, in ragione del suo passato criminale, dei suoi legami anche recenti con la 'ndrangheta dell'Italia del Nord e della sua capacità di muoversi negli ambienti imprenditoriali, era stato dunque elemento di spicco nella associazione costituita da CH;
ciò tuttavia non vale ad individuare una unità di intenti e di determinazione con la scelta di prendere parte, all'inizio degli anni '80, alla cosca De EF».
2. Per la cassazione di tale ordinanza MA ha proposto ricorso (atto personalmente sottoscritto) deducendo, in primo luogo, che il giudice dell'esecuzione, in violazione del precetto contenuto nell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., non aveva, in funzione della propria decisione sull'istanza ex art. 671 cod. proc. pen., acquisito, d'ufficio, "tutte le sentenze anche della Corte di assise di Reggio Calabria e le successive della Corte d'assise d'appello e Cassazione, le relative ordinanze dell'A.G. di Reggio Calabria". In secondo luogo, il ricorrente deduce che la motivazione dell'ordinanza impugnata è, ad un tempo, caratterizzata da violazione di legge, anche processuale, e da contraddittorietà e manifesta illogicità, in quanto: il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. è per sua natura permanente;
nelle pagg. 13 e 14 della motivazione sono elencati alcuni indicatori negativi dell'esistenza del medesimo disegno criminoso, fra i quali è da ritenere inaccettabile quello secondo cui esso ricorrente avrebbe dovuto prospettare nel processo di merito definito dalla seconda sentenza di condanna i presupposti per l'applicazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., in tal modo implicitamente ammettendo di essere colpevole del reato associativo contestato;
in effetti, la seconda sentenza aveva accertato che esso ricorrente era, nell'associazione operante in provincia di MI, la diretta espressione della "cosca De AN di Reggio Calabria.
3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso evidenziando come il giudice dell'esecuzione abbia correttamente fatto applicazione al caso di specie dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
4. Il 5 giugno 2017 il ricorrente ha depositato memoria (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Fortunato Renato Russo) contenente motivi aggiunti con i quali -ricollegandosi ai motivi presentati dal codifensore avv. Valerio Vianello (depositati il giorno successivo) e dal MA- si deduce che: esso ricorrente partecipò all'associazione operante nella Provincia di MI quale diretta espressione ("in nome e per conto") della "famiglia De AN, di Reggio Calabria;
in effetti, l'ordinanza dispositiva della custodia cautelare in carcere per il reato accertato dai giudici milanesi evidenziava come la partecipazione di esso ricorrente alla "famiglia De AN fosse proseguito oltre l'anno 1989; si richiama in proposito l'ordinanza cautelare del GIP di Reggio Calabria che, pur non concernendo il ricorrente, descriveva lo scenario in cui operava la cosca De EF e collocava, in base ad atti di P.g., MA nel ruolo di emissario in Lombardia "degli interessi destefaniani"; l'errore dell'ordinanza impugnata, consiste nell'avere confuso fra loro condotta e disegno criminoso, nonostante la prima fosse solo uno dei sintomi da cui ricavare il disegno criminoso;
in effetti, esso ricorrente aveva mantenuto dopo la sua scarcerazione legami qualificati dalla matrice 'ndranghetistica con la "famiglia De AN (dalla quale non poteva dissociarsi in ragione della specifica caratteristica di tale associazione e del vincolo di sangue fra esso ricorrente e AO De EF), come accertato dalla Corte di appello di MI, e tale aspetto era stato inopinatamente negato dall'ordinanza impugnata. E ancora si trascura il significato da attribuire al capo di imputazione del processo Albanese + 106, privo di data di chiusura, a dimostrazione della continuità nel tempo dell'associazione De EF e del collegamento con la cosca operante al Nord assicurato dalla persona di MA.
5. Il 6 giugno 2017 il ricorrente ha depositato altra memoria (atto sottoscritto dal difensore di fiducia, avvocato Valerio Vianello Accorretti, corredato da documenti) contenente motivi aggiunti con i quali si deduce che: in effetti era la stessa sentenza della Corte di appello di MI ad avere accertato che la partecipazione di esso ricorrente alla "famiglia De AN non era venuta meno dopo la sua scarcerazione, dal momento che egli era emissario di tale famiglia nell'organizzazione operante in Provincia di MI;
in sostanza, esso ricorrente aveva preso parte a tale ultima associazione "in virtù ed i ragione della sua appartenenza alla famiglia De AN, nell'unicità, dunque, del disegno criminoso scaturito dalla sua affiliazione originaria, in aderenza allo specifico ruolo attribuitogli con il capo di imputazione del processo definito in MI;
era proprio la caratura criminale di esso ricorrente ed il suo ruolo di vertice nella "famiglia De AN che avevano indotto l'associazione operante nella Provincia di MI ad avvalersi della forza intimidatrice derivante dalla presenza di esso ricorrente, quale rappresentante della "famiglia De AN in Lombardia con il ruolo di raccordarsi con le altre "famiglie", anche esse di estrazione calabrese, coinvolte nell'associazione milanese;
del resto, la perdurante affiliazione di esso ricorrente alla "famiglia De AN era risultata accertata dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 marzo 2011 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di MI;
nell'ambito della appartenenza di esso 5 ricorrente alla "famiglia De AN la sentenza della Corte di assise di appello di Catanzaro aveva evidenziato che il ruolo era di tipo "autorevole e decisionale, avendo interessi economici diversi come ad esempio in ambito immobiliare -, sempre unitamente ad altri membri della famiglia mafiosa, sì che l'occuparsi di traffico di stupefacenti (come accertato in altra sentenza) era solo uno degli aspetti caratterizzanti il rapporto associativo;
in effetti, le due condotte omogenee di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso erano da ascrivere ad un unico disegno criminoso, derivante dall'affiliazione alla "famiglia De AN;
del resto, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad una associazione per delinquere di tipo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva all'evento interruttivo (nella specie, la detenzione) trova la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio;
nel caso concreto, la sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria aveva riferimento a partecipazione alla "famiglia De AN con decorrenza dal mese di ottobre 1985, lasciando "aperto" il termine finale, sì che lo stesso poteva coincidere, almeno parzialmente, con l'inizio del rapporto associativo accertato dalla sentenza della Corte di appello di MI (a partire dall'anno 2005), ma il distacco di esso ricorrente dalla "famiglia De AN non era stato congruamente motivato dall'ordinanza impugnata, dal momento che il giudice dell'esecuzione aveva valorizzato, in senso contrario all'applicazione dell'art. 81 cod. pen., l'ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila il 14 marzo 2008, all'evidenza frutto di errore, posto che la partecipazione di esso ricorrente all'associazione operante in MI venne contestata come risalente all'anno 2005; esso ricorrente non aveva dunque mai reciso il proprio vincolo con la cosca di origine e tale persistente vincolo aveva costituito il presupposto per l'accertata partecipazione all'associazione operante in Provincia di MI. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla dedotta violazione dell'art. 665, comma 5, cod. proc. pen., è manifestamente infondato, risultando dal contenuto dell'ordinanza impugnata (pag. 2) l'avvenuta acquisizione, anche con la collaborazione della difesa dell'odierno ricorrente, da parte del giudice dell'esecuzione dei provvedimenti giudiziali ritenuti rilevanti ai fini della decisione (con particolare riferimento alle sentenze rispettivamente rese dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria il 23 marzo 1991 e dalla Corte di appello di MI il 10 aprile 2014). 9 2. Il secondo motivo di impugnazione, ampiamente sviluppato dalle memorie sopra riassunte, critica l'ordinanza per avere, con motivazione che si assume essere in parte contraddittoria ed in parte smentita dal contenuto delle sentenze rilevanti, ritenuto non sussistente nel ricorrente all'inizio, assai risalenterisalente nel tempo, del suo rapporto associativo con la "cosca De AN (accertato con la citata sentenza della Corte di assise di appello), un programma criminoso contemplante, quale suo normale e prevedibile sviluppo, la sua partecipazione all'associazione di tipo mafioso la cui esistenza venne accertata con la, sopra indicata, sentenza della Corte di appello di MI.
2.1. Con richiamo a condivisi principi, va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudice di merito attraverso un concreto - esame dei tempi e delle modalità di realizzazione delle diverse violazioni commesse è chiamato ad apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali da consentire ove rinvenuti la qualificazione delle condotte in termini di - unicità del disegno criminoso. Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin -almeno nelle loro linee dal momento ideativo delle diverse condotte violatrici essenziali - da parte del soggetto agente, da potersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modo giustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamento sanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis, Sez. I n. 40123 del 22.10.2010, rv 248862). Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato. -2.2 La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è per natura indiziaria, atteso che trattandosi di accertamento relativo ad atteggiamento psicologico lo stesso può alimentarsi esclusivamente dall'apprezzamento di nessi esteriori tra le diverse condotte poste in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema di vita. Pur non richiedendosi che tutti i singoli reati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro graduale svolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffatta definizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltanto di "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni di fatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa, occorre che si abbia una visibile programmazione e deliberazione iniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine. La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati da compiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alle eventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un 7 unico scopo o intento, prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez. I n. 12905 del 17.3.2010, rv 246838).
2.3 Tali principi sono stati di recente ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione da compiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si è espressa nel modo che segue: il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati I programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea. :
3. Nel caso in esame la motivazione del diniego è congrua e non contiene vizi in diritto, posto che nell'ordinanza impugnata, sono stati valorizzati una serie di indici che escludono la deliberazione unitaria: alla luce degli accertamenti oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di MI (specificamente richiamati per estratto nel corpo della motivazione: pagg. 10 e 11; pagg. 13-19), il giudice dell'esecuzione evidenzia, con motivazione logica ed ancorata ai dati di fatto accertati nel processo definito in grado di appello con tale sentenza, il carattere "nuovo" della "consorteria CH" che non costituiva un'associazione, operante nel territorio della provincia di MI, fra associazioni di 'ndrangheta affermatesi in altri ambiti territoriali (fra queste, la "cosca De AN di Reggio Calabria), bensì, anche in ragione della sua componente soggettiva (la partecipazione ad essa di persone, come il ricorrente, contigue a diverse "famiglie" di 'ndrangheta calabrese), un gruppo criminale autonomo voito essenzialmente al controllo di diverse attività economiche (gestione di locali notturni, di attività di ristorazione, di parcheggi, di movimento terra nei cantieri edili, del servizio consegne di plichi e pacchi della società TNT) ed al reinvestimento dei proventi illeciti in attività economiche grazie alla forza di intimidazione derivante dalla notorietà criminale del cognome "CH".
3.1. Sotto altro, concorrente profilo, ad escludere che la partecipazione del ricorrente alla "consorteria CH" corrispondeva ad un prevedibile sviluppo di un programma criminoso risalente all'anno 1985 (anno di accertato inizio del rapporto estemporaneo fra il ricorrente e la "cosca De AN), l'ordinanza impugnata valorizza l'accertamento (contenuto nella sentenza resa dalla Corte di appello di MI) relativo alle modalità ed alle ragioni dell'instaurazione, voluta 8 essenzialmente da PP CH (organizzatore dell'omonima "consorteria" operante nel territorio della provincia di MI), del rapporto associativo fra ricorrente (indicato come profondo conoscitore delle regole e delle logiche di 'ndrangheta in ragione dei suoi trascorsi criminali e dei suoi legami, anche recenti, con la 'ndrangheta operante nell'Italia settentrionale) e preesistente "consorteria CH" (rapporto peraltro contrastato da altri sodali partecipi dell'associazione) ed al ruolo, ad un tempo, di mediatore fra le diverse persone espressione di interessi mettenti rispettivamente capo a "famiglie" aventi stabile inserimento in diverse zone della Calabria (Reggio Calabria, Africo, Rosarno) e di supervisione (a lui affidata da PP CH, al tempo detenuto) e di consiglio al giovane DA CH (figlio di PP), onde consentire a questi di "fronteggiare adeguatamente i delicati terreno dei rapporti tra gruppi criminali di matrice 'ndranghetistica" (pag. 1131 della sentenza della Corte di appello di MI, espressamente richiamata a pag. 23 dell'ordinanza impugnata).
3.2. Da tale valorizzazione deriva l'affermazione, dotata di logica interna (in questa sede dunque insindacabile), secondo cui l'instaurazione del rapporto associativo fra ricorrente e "consorteria CH" venne determinata da ragioni nuove ed impreviste rispetto alle sue scelte giovanili» risalenti alla seconda metà degli anni '80 del ventesimo secolo: di qui, la non sussistenza, al momento dell'instaurazione del rapporto fra ricorrente e "cosca De AN di un programma che comprendesse anche l'eventualità della sua successiva adesione ad altra associazione per delinquere di 'ndrangheta la cui manifestazione all'esterno avvenne nel corso dell'anno 2005. 3.3. Nel giungere a tale conclusione l'ordinanza impugnata si conforma, dichiaratamente, al principio, più volte espresso nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui può essere legittimamente affermata l'appartenenza nel tempo di un soggetto ad associazioni diverse del medesimo stampo (nella specie, di 'ndrangheta) e negato il vincolo di continuazione fra la prima e la successiva adesione, pur ritenendosi attribuibile al soggetto, senza soluzione di continuità, la qualifica propria degli appartenenti al quel genere di associazioni criminali, non essendo sufficiente ad affermare la sussistenza del vincolo della continuazione un generico piano di attività delinquenziale che si manifesta nel proposito di adesione ad associazioni di futura costituzione (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 2, n. 9172 del 4 novembre 2002, dep 2003, Genova, Rv. 223704; Cass. Sez. 5, n. 10930 del 21 ottobre 1996, Licciardi, Rv. 206539 Cass. Sez. 1, n. 2167 del 10 dicembre 1993, dep. 1994, Gissi, Rv. 197565). Con la specificazione che, "L'istituto della continuazione è inapplicabile ad una pluralità di associazioni per delinquere formatesi in relazione a situazioni, nuove ed impreviste, essendo queste incompatibili con l'identità del diniego criminoso che caratterizza l'istituto medesimo. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, la S.C. ha osservato che la sentenza impugnata aveva chiarito "come la dinamicità della formazione dei gruppi associativi dipendesse dalla novità delle situazioni che di volta in volta si creavano, alle quali i vari soggetti reagivano aggregandosi in modo diverso ed inserendo nelle varie associazioni soggetti nuovi"). (Sez. 1, n. 2167 del 10/12/1993 - dep. 21/02/1994, Gissi, Rv. 19756501) 3.4. Ed ancora, logicamente sono stati richiamati a supporto della tesi di una rinnovata spinta a delinquere, la rivendicazione di estraneità alla cosca fatta dallo stesso MA personalmente (in udienza, pag. 2) e a mezzo delle difese (pag. 7 nota 4), nonché il comportamento di piena rottura con le dinamiche criminali evidenziate dagli organi di sorveglianza e dal comportamento concretamente posto in essere (v. sub.
1.1. del "fatto").
4. La correttezza dell'ordinanza impugnata non è inficiata dall'aver valorizzato al fine di escludere l'unitarietà del disegno criminoso, l'omessa prospettazione della continuazione in sede di cognizione: oltre al limite che non vi sia stata una contraria pronuncia del giudice della cognizione, perché giammai il giudice dell'esecuzione può contrastare le decisioni del giudice del processo, un onere di richiedere la continuazione in sede di cognizione sussiste allorquando il riconoscimento del disegno criminoso si leghi a circostanze di fatto mai accertate e il cui accertamento, che fuoriesce dalle competenze del giudice dell'esecuzione, il condannato poteva invece chiedere al giudice del merito (non costituisce precedente contrario la sentenza di questa Corte, Cass. Sez. 1, n. 23652 del 04/04/2014, MA, Rv. 260088, la quale, dichiarando inammissibile il ricorso poiché proposto per motivi non ammessi nel giudizio di legittimità, solo "per لم completezza di ha postulato una mera "convenienza"motivazione" dell'interessato a formulare l'istanza in sede di cognizione).
5. I profili di critica, esposti nel ricorso, tendono peraltro a sollecitare una rivalutazione di profili in fatto, comunque linearmente affrontati e risolti dal giudice dell'esecuzione. Così è a dire per il richiamo alla nota della P.g., evocata difensivamente per attribuire al ricorrente il ruolo di emissario al Nord di De EF, non condivisa dalla Corte di appello (pagg. 12-13); e per le conclusioni raggiunte da altri giudici di merito su richieste di altri concorrenti (per Viglianesi, la sentenza di annullamento ai fini della valutazione della continuazione ha riscontrato la parziale coincidenza dei tempi di operatività di due diverse associazioni criminali).
6. In conclusione, il ricorso è da rigettare, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 10
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma il 22 giugno 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Adet Toni Novik Marco Vannucci Пер ашний DEPOSITATA IN CANCELLERIA 21 GIU 2018 IL CANCELLIERE Stefania FATELLA 11